Sentenza 7 maggio 2009
Massime • 1
Il decreto di archiviazione emesso dal Collegio per i reati ministeriali, prima della richiesta di autorizzazione a procedere, non è impugnabile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2009, n. 34599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34599 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE OB Giovanni - Presidente - del 07/05/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 949
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO CO - Consigliere - N. 36953/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI IC N. IL 29/11/1959 p.o.;
nel procedimento a carico di:
2) EL TE N. IL 05/02/1947;
3) AS OB N. IL 12/07/1946;
avverso DECRETO del 05/05/2008 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
lette le conclusioni del P.G. Dott. SELVAGGI E., che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, con decreto 5/5/2008, disponeva l'archiviazione del procedimento iscritto a nome dei Ministri della Giustizia OB LI e TE EM, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 278, 323 e 328 c.p., per avere omesso di dare corso, nel periodo in cui rispettivamente avevano ricoperto la detta carica, alla procedura per la concessione della grazia ad AN RI e a BO ID.
Riteneva il detto Collegio che gli addebiti astrattamente ipotizzati a carico dei due Ministri non erano inquadrabili in alcuna fattispecie di reato e attenevano alla materia del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, con la conseguenza che le scelte operate, in quanto legittima espressione della discrezionalità dei due Ministri, potevano eventualmente integrare soltanto una responsabilità di natura politica.
Ha proposto ricorso per cassazione CO HE, dai cui numerosi esposti aveva tratto origine il procedimento, sollecitando, sulla base di una serie di argomentazioni in rito e di merito, l'annullamento del decreto.
La difesa degli indagati ha depositato in data 2/5/2009 memoria, con la quale ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Rileva la Corte che, a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla legittimazione del HE alla proposizione del ricorso, il decreto di archiviazione emesso dal Collegio per i reati ministeriali prima della richiesta di autorizzazione a procedere, per espressa previsione della L. 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, comma 2, non è impugnabile.
Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009