Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
È da ritenere valido l'atto d'impugnazione sottoscritto con segno di croce dall'imputato analfabeta il quale, essendo al momento sottoposto ad arresti domiciliari, lo abbia presentato al locale Comando di stazione dei Carabinieri.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2008, n. 21672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21672 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 768
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 004605/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE TO, N. IL 13/12/1933;
avverso SENTENZA del 27/09/2007 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. MAIETTA Graziella del foro di Crotone in sostituzione dell'Avv. PITARI Pietro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv.to CAVARRETTA Salvatore conclude nell'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza emessa in data 27.9.2007, depositata il 26.11.2007, la Corte di Assise di Appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado in data 16.11.2006 in punto di responsabilità di VE ON, contumace nel giudizio di appello, in ordine ai reati di omicidio volontario aggravato, di ricettazione e di acquisto dell'arma clandestina utilizzata per commettere l'omicidio, ma, sull'accordo delle parti - rilevato che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, previa rinuncia ad ogni altro motivo di gravame, eccetto quelli concernenti la attenuante della provocazione e la misura della pena, aveva formulato proposta di applicazione della pena in ordine alla quale il Procuratore Generale aveva espresso il proprio consenso - rideterminava la pena, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, in dodici anni di reclusione previa concessione della attenuante della provocazione e condannava altresì il VE alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore delle parti civili RI EL, RI RI OS, RI MI e AQ RI.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, in quel momento agli arresti domiciliari, con dichiarazione su cui si trova apposto un crocesegno, ricevuta in data 4.1.2008 dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Roccabernarda. Il VE ha dedotto la violazione dell'art. 597 c.p.p. poiché, pur avendo incaricato il proprio difensore di raggiungere un accordo sulla pena da applicare, non aveva invece conferito procura speciale per la rinuncia agli altri motivi di impugnazione su cui quindi la Corte territoriale sarebbe stata tenuta a pronunciarsi, stante l'assenza personale dell'imputato nel processo.
Le parti civili RI EL e RI RI OS hanno eccepito, con memoria difensiva pervenuta il 21 aprile 2008, la inammissibilità del ricorso perché privo di sottoscrizione e munito di solo "segno di croce". Subordinatamente hanno rilevato la correttezza della decisione impugnata laddove aveva applicato la pena sulla base di un preciso accordo intervenuto fra le parti. All'odierna udienza il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso. A tale richiesta si è associato il difensore delle parti civili, mentre invece il difensore dell'imputato ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Quanto al rilievo di inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione, si tratta in effetti di un ricorso su cui è apposto in calce il segno di croce dell'imputato analfabeta, che in quel momento si trovava agli arresti domiciliari e che era stata perciò ricevuto dal Comandante della stazione dei Carabinieri del luogo degli arresti domiciliari, il quale aveva certificato di avere ricevuto l'atto dall'interessato e lo aveva fatto pervenire all'autorità giudiziaria.
Tale formalità di presentazione è prevista dall'art. 123 c.p.p. per cui, quando l'imputato è detenuto o internato, ha facoltà di presentare la impugnazione con atto ricevuto dal direttore (comma 1) ed invece, quando è in stato di arresto o di detenzione domiciliare, può presentare la impugnazione ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la consegna all'autorità giudiziaria (comma 2). Sotto tale profilo la presentazione del ricorso è quindi avvenuta regolarmente, ma resta il problema della sottoscrizione mancante in quanto sostituita nella specie dal segno di croce. Su tale punto è pacifico che la impugnazione sottoscritta dall'imputato non necessiti di autenticazione qualora sia presentata al direttore del carcere ovvero al Comandante della stazione dei Carabinieri dall'imputato agli arresti domiciliari poiché tali formalità sono sostitutive ed equipollenti a quelle della presentazione diretta in cancelleria e sono fatte salve dall'art. 582 c.p.p. (v. Cass. sez. 1 n. 6666 del 1995, rv. 201534; Cass. sez. 1 n.
7341 del 2006, rv. 233715; Cass. n. 10681 del 1995, rv. 202548), anche perché la presentazione al direttore dell'istituto di pena ovvero all'ufficiale di polizia giudiziaria garantisce la provenienza dell'atto da parte del soggetto interessato al pari della autenticazione della sottoscrizione dell'atto spedito per posta. Il punto critico è peraltro costituito dalla circostanza che nel caso in esame il ricorso è dotato soltanto di crocesegno dell'imputato analfabeta, in luogo della sottoscrizione, per cui si tratta di verificare se la presentazione personale della impugnazione priva di sottoscrizione, che pure sarebbe validamente presentata al cancelliere preposto alla identificazione del soggetto che presenta la impugnazione (art. 582 c.p.p.), possa essere validamente presentata al direttore del carcere ovvero ad un ufficiale di polizia giudiziaria nei casi previsti dall'art. 123 c.p.p., in assenza di autenticazione da parte di uno dei soggetti preposti dalla legge. Questo Collegio ritiene che la soluzione debba essere positiva poiché da un lato la presentazione ai sensi dell'art. 123 c.p.p. è del tutto equipollente a quella di presentazione al cancelliere, in considerazione della particolare fede attribuita alle certificazioni di soggetti imparziali ed istituzionalmente preposti a tali adempimenti e, da altro lato, la certezza della provenienza della impugnazione dall'imputato, che la presenta personalmente, impone che sia salvaguardata la volontà dello stesso una volta esplicitata (per il caso di impugnazione con il semplice crocesegno presentata al direttore del carcere v. Cass. sez. 1 n. 2498 del 1994, rv. 198424). Il ricorso, pur se ammissibile sotto il profilo della osservanza delle modalità di sottoscrizione e di presentazione, è peraltro inammissibile con riguardo alla manifesta infondatezza dei motivi presentati.
In tema di rinunzia all'impugnazione, allorché l'appellante concordi con il Procuratore Generale la misura della pena, ai sensi dell'art.599 c.p.p., comma 4, rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia;
e invero la rinuncia ad alcuni dei motivi ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati, con l'ulteriore conseguenza di precludere, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3, la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che essi non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (si veda: Cass. Sez. 4^, 19 febbraio 2004, ric. Santagata ed altro, RV 227346).
È vero che la rinuncia totale o parziale alla impugnazione deve essere fatta dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale, allorché l'imputato non sia presente personalmente all'udienza, ma nella specie la procura speciale del VE, contumace nel giudizio di appello, al proprio difensore per la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti la misura della pena esiste agli atti e prevedeva espressamente che il difensore potesse "richiedere la definizione del procedimento concordandone i motivi con il Procuratore Generale ai sensi dell'art.599 c.p.p., comma 4"; e comunque la procura a concordare la pena implica anche quella a rinunciare ai motivi di ricorso diversi da quelli concernenti la dosimetria della pena.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., oltre che la condanna alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese processuali anche del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute a favore delle parti civili che liquida nella somma complessiva di Euro 1.500,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008