Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2013, n. 43245
CASS
Sentenza 26 settembre 2013

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In tema d'estradizione processuale, anche in presenza di una convenzione che non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non può limitarsi ad un controllo meramente formale ed è pertanto indispensabile la traduzione della documentazione trasmessa in uno alla richiesta di estradizione, per permettere di accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva accolto un'estradizione avanzata dal Perù sulla sola scorta della traduzione della richiesta di estradizione e non degli atti di indagine e dei provvedimenti emessi dall'autorità peruviana).

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2020

    In tema di estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'Autorità giudiziaria italiana non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. Ciò al fine di accertare se dalla documentazione trasmessa in uno alla richiesta di estradizione risultino in effetti evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2019

    Nel procedimento di estradizione, l'eventuale difformità dei parametri per l'irrogazione della pena nello stato richiedente dai parametri del sistema penale italiano non assume rilievo, salvo che essa non sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. Nel nostro ordinamento, come è noto, il principio di legalità della pena, già stabilito dall'art. 1 c.p., è costituzionalmente garantito dall'art. 25 Cost., comma 2, (Corte cost., sent. n. 15 del 7 marzo 1962) e richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge, non solo del quomodo (ovvero della tipologia e del contenuto delle diverse opzioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2013, n. 43245
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43245
Data del deposito : 26 settembre 2013

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