Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2011, n. 9323
CASS
Sentenza 1 febbraio 2011

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Il computo del termine triennale previsto per la riabilitazione, nel caso di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, deve avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria, giacchè anche quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2011, n. 9323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9323
    Data del deposito : 1 febbraio 2011

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