Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
In tema d'estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità' giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. (Fattispecie in tema d'estradizione richiesta, sulla base della convenzione europea del 13 dicembre 1957, dal governo albanese).
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- 1. Estradizione processuale convenzionale, elementi vanno valutati (Cass. 8063/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2019
In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. In tema di estradizione, la competenza della Corte di Cassazione è estesa anche al merito, conformemente all'espressa previsione contenuta nell'art. 706 c.p.p., fermo restando che tale ampliamento …
Leggi di più… - 2. Estradizione processuale e trattato di estradizione: e gli indizi? (Cass. 43245/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 marzo 2019
In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto del correlativo petitum. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sez. VI, Sent., (ud. 26/09/2013) 22-10-2013, n. 43245 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: …
Leggi di più… - 3. Estradizione verso la Serbia e condizione carceraria (Cass., 13823/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Osta ad una pronuncia favorevole all'estradizione non solo la certezza ma anche il pericolo concreto che l'estradando venga sottoposto ad un trattamento avente un oggettivo carattere inumano o degradante. Cfr. anche "Estradizione e tutela dei diritti umani" http://www.canestrinilex.com/risorse/estradizione/ Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 dicembre 2014 ? 31 marzo 2015, n. 13823 Presidente Di Virginio ? Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto O.Z. , colpito da provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'Autorità giudiziaria serba , per i reati di lesioni , violenza privata e furto aggravato, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di …
Leggi di più… - 4. Estradizione convenzionale e valutazione degli indizi (Cass. 43170/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Anche in presenza di una convenzione di estradizione il giudice italiano è tenuto a verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: se ne può presumere la sussistenza in virtù dell'accordo pattizio, non può nondimeno trattarsi non di un mero accertamento formale, ma deve esserci una delibazione diretta a verificare che la documentazione sia in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 17/07/2014) 15-10-2014, n. 43170 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. CITTERIO Carlo - …
Leggi di più… - 5. Estradizione e tutela dei diritti fondamentalihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il regime estradizionale convenzionale conparrticoalre riferimento alla convenzione europea sull'estradizione (1957). Avvertenza: Si tratta di una memoria difensiva (opportunamente modificata per necessità di rispetto delle regole deontologiche) depositata in relazione ad una richiesta di estradizione processuale passiva pervenuta nei termini previsti dagli strumenti pattizi e di recepimento nazionale alla cancelleria della competente Corte di Appello. Si veda anche la sentenza della Corte di Appello di Bolzano dd. 29 marzo 2010 (solo .pdf). Constano precedenti opposti da arte della giurisprudenza di merito e di legittimità. Il primato del diritto può comportare il rischio che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2008, n. 30896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30896 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2008
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1327
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 4995/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DOSTI Adriatik, n. a Kallm/Fier (Albania) il 18.6.1972;
avverso la sentenza in data 27 novembre 2007 della Corte di appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia dichiarava sussistere le condizioni per l'estradizione verso la Repubblica di Albania di Adriatik DOSTI, in relazione al mandato cautelare di arresto emesso dal Tribunale di Fier per il reato di omicidio premeditato, previsto dagli artt. 78 e 25 cod. pen. alb., fatto per il quale il medesimo era stato condannato alla pena di anni 15 di reclusione con sentenza in data 29 dicembre 2005 del medesimo Tribunale, avverso la quale era stata proposta impugnazione tuttora pendente davanti alla Corte di appello di Valona.
Rilevava la Corte di appello, rigettate questioni di ordine processuale, che lo Stato richiedente aveva rappresentato adeguatamente gli elementi indiziari a carico dell'estradando, costituiti dalle dichiarazioni di coimputati e di vari testimoni, e che non sussistevano condizioni ostative alla estradizione. Ricorre per cassazione il Dosti, a mezzo del difensore, avv. ARCHILEI Carla, che deduce:
1. Violazione dell'art. 703 c.p.p., comma 5 e art. 704 c.p.p., comma 1, in relazione alla omessa notifica dell'avviso di deposito della requisitoria del Procuratore generale al Dosti.
2. Violazione dell'art. 705 c.p.p., in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, dato che l'unico atto processuale dal quale desumerli, costituito dalla sentenza di condanna del Tribunale di Fier del 29 dicembre 2005, non dava conto di come fosse stata accertata la presenza e la partecipazione del Dosti ai fatti che condussero alla morte di NA AZ, per la quale non poteva escludersi una condotta suicidiaria.
3. Violazione dell'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), e vizio di motivazione in punto di mancato accertamento della sussistenza nell'ordinamento albanese di garanzie idonee ad assicurare il diritto di difesa nel caso di processo contumaciale.
DIRITTO
Il ricorso contiene censure manifestamente infondate o per altro verso inammissibili.
Con riferimento al primo motivo, va ribadito che la inosservanza del dell'art. 703 c.p.p., comma 5, che prevede un termine entro il quale deve essere data notificazione all'estradando del deposito della requisitoria del procuratore generale, non è causa di nullità (v. Cass. sez. 6^, 10 marzo 2006, Lo Porto;
Id., 16 ottobre 1992, Meerbrey), a differenza di quanto si verificherebbe in caso di mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 704 c.p.p., comma 1; e in ogni caso, ove in concreto necessario per la difesa, l'interessato avrebbe potuto chiedere una congrua dilazione dell'udienza (v. anche sez. 6^, 30 gennaio 2004, Halimi). Nella specie, risulta che il difensore dell'imputato aveva ottenuto il rilascio di copia della requisitoria del p.g. in data 16 ottobre 2007, e quindi oltre quaranta giorni prima della udienza, e non aveva sollecitato un rinvio di questa.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente deduce questioni di fatto circa la concludenza delle prove a suo carico che non possono essere valutate in questa sede, considerato che nella sentenza di condanna posta a base della domanda di estradizione (non passata in giudicato), sono stati adeguatamente illustrati i convergenti elementi di prova che hanno condotto all'affermazione della responsabilità penale del Dosti, quali le dichiarazioni di due coimputati e di vari testimoni, anche presenti ai fatti;
e tanto basta a ritenere soddisfatto il requisito previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 1, fermo restando che, anche in presenza di una domanda di estradizione basata sulla Convenzione europea di estradizione, ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria non deve limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda, dovendo accertare che in essa risultino evocate, come appare nella specie, le ragioni per le quali l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza della ipotesi accusatoria (v. per il principio, da ultimo, Cass. sez. 6^, 3 ottobre 2007, Pallasà Perez). Infine, manifestamente infondato è il terzo motivo, poiché nella specie la sentenza di condanna di primo grado, pronunciata a seguito di procedura contumaciale, risulta essere stata appellata dal Dosti, il quale avrà dunque agio nel giudizio di impugnazione di esplicare ogni attività difensiva a sostegno delle sue ragioni. Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, (mille).
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008