Sentenza 24 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18324 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano 1832 4 /02 La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavorg composta dai eguenti Prev.soc. R.G.n. 14805/2000 dr. Mario Putaturo-Donati Viscido Presidente Cron. 43105 dr. Michele De Luca Consigliere dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Luciano Vigolo Consigliere Ud.24.10.2002 Consigliere dr. Saverio Toffoli ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: i FARRIS Franca, rappresentata e difesa dall'avv. Brunc + Murru;
e dall'avy. Ettore M.Cerase ed elettivamente do- dell'ew. Ettore M. Cerase miciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma in via Del Viminale n.. 43, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CONTRO
-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale TNPS - (subentrato al Servizio Contributi Agricoli Unificati- SCAU), in persona del Presidente e legale rappresentan- te prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, tanto - 1 - 4193 - ; congiuntamente che disgiuntamente, degli avv. Domenico Ponturo, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo, con i quali è elettivamente do- micilieto in Roma alla via della Prezza n. 17 presso l'Avvoca- turs Centrale dell'Istituto medesimo, in virtù di procura spe- ciale in calce al controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nuoro in data 24 - 29 novembre 1999, n. 393/1999, n. 20/1999 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Do- nato Figurelli nella pubblica udienza del 24 ottobre 2002; udito l'avv. Ettore M. Cerasa per la ricorrente;
udito l'avv. Clementina Fulli per delega dell'avv. Fabrizio Cor- rera per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Alberto CI, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso ed il rigetto degli altri motivi. - 2 - Svolgimento del processo. Con ricorso ritualmente notificato l'INPS conveniva le signora CE RI innanzi al PR del Lavoro di Nuoro e, conte- stando che la stessa avesse svolto nel 1990 attività di levoro subordinato in agricolture, ne chiedeva la cencellazione depli elenchi dei braccianti agricoli in cui, per tale periodo, era sts te iscritta. Ia convenute, costituitesi, eccenive la nullità del ricorso avversario perchè generico e, nel merito, contestava il fonda- mento della domanda e ne chiedeva il rigetto. Il PR, disattesa l'eccezione preliminare, ritenendo che le risultanze dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza dello SCAU dessero prova sufficiente del- l'assunto dell'INPS, accoglieva la domanda e condannava la RI al pagamento delle spese processuali. In particolare a motivo della adottata decisione il PR rile- vava che il tenore delle dichiarazioni rese dalla RI a li ispettori dell'INPS e le discordanze tra tali dichiarazioni e quelle del preteso datore di lavoro erano complessivamente tali da indurre a ritenere effettivamente insussistente il rapporto di subordinazione Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la RI, deducendo: il PR avrebbe in primo luogo errato nel disattendere la preliminare eccezione di genericità e quindi nullità del ricorso introduttivo;
3 - avrebbe poi violato il principio del contraddittorio, fondando il proprio convincimento esclusivamente sui verbali dell'INPS senza consentire al lavoratore di difendersi mediante la prova testimoniale della sussi- stenza del rapporto di subordinezione;
avrebbe infine ingiustamente posto le spese del giudizio a carico di essa RI sebbene avesse agito in modo non temerario. Instauratosi il contraddittorio, l'INPS chiedeva il rigetto dell'appello. Con sentenza in data 24 29 novembre 1999 il Tribunale di Nuoro rigettava l'appello, e condannava la RI alle spese. Osservava il Tribunale che, quanto alla pretesa genericità del ricorso, dalla lettura del medesimo si evincevano chia- remente gli elementi identificativi dell'azione spiegata dall'INPS; che le argomentazioni poste dal PR a base della impugnata sentenza apparivano pienamente condivisibili. Il Tribunale evidenziava le contraddizioni fra quanto dichia- rato dalla RI e dal oreteso datore di lavoro agli ispetto ri dell'INPS, le incongruenze concernenti il compenso giorne- liero, lo stretto vincolo di parentela (figlia-padre) inter- corrente tra le parti del preteso rapporto di lavoro, indivi- duando nei fatti predetti elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, tali da escludere la dedotta attività subordinata. Il quadro probatorio rendeva a priori inutile l'esperimento 4 della richiesta prova testimoniale, comunque inidonea a vincere la presunzione di gratuità della prestazione svolta a favore di stretto congiunto. Le spese del giudizio seguivano la soccombenza. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 10 lurlio 2000, la RR ha proposto ricorso per cassazione, af- fidato a tre motivi. L'Istituto intime to ha resistito con controricorso notificato il 2 agosto 2000. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 2094 c.c. in rapporto all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per viola- zione e falsa applicazione di norme di diritto, la ricorren- te deduce che erroneamente il Tribunale di Nuoro ha dichia- rato che il lavoro subordinato in agricoltura di cui alla - fattispecie in esame era sforito di prova, escludendo in - particolare l'elemento della subordinazione%;B che nella senten- za erano state poste in rilievo caratteristiche proprie del rapporto di lavoro nell'industria, ben diverse da quelle ri- chieste per il lavoro in agricoltura;
che, non essendo suffi- cienti per una motivazione logica della sentenza le dichiara- zioni rese dalla RI (confessione stragiudiziale), il Tribunale aveva posto come base della motivazione le contraddizioni fra quanto dichiarato dalla RI e dal preteso datore di lavoro -- 5 - agli Ispettori dell'INPS; che il Tribunale ha ritenuto rile- vanti, così come il giudice di primo grado, solo due o tre 8- lementi, come parentela, mancanza della presenze costante del detore di lavoro e inammissibilità della prova, che non consen- tirebbe alle parte di dimostrare con testi le sue tesi;
che le peculiari condizioni e gli elementi che connotano la sussisten- za del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura sono quel- li riportati de Cass. 7438/97, e non quelli di cui alle senten- ze dei giudici di merito (predeterminazione di compenso, moda- lità di corresponsione, inserzione delle prestazioni in attività etero-determinate e assenza di rischi gestionali, orari di lavoro precisi e continui e continua presenza del datore di lavoro), м И caratteristiche precipue del rapporto di lavoro in industria e non peculiarità del rapporto subordinato di lavoro in agricoltura Dalle dichiarazioni della RI si poteva rilevare che la ricorrente lavorava per otto ore al giorno per 64 gg. lavorativi e che la stessa veniva regolarmente retribuita con danaro ed in natura, ciò integrando un vero e proprio lavoro subordinato in sgricoltura;
che detti elementi trovavano preciso riscontro nella prova dedotta in primo grado: lavori di zappatura, piantagione e irrogazione dell'orto, potatura della vigna, raccolta ortaggi e frutta, cioè lavori stagionali, per cui non è necessaria la pre- senza costante del datore di lavoro, ma sono sufficienti il sinallagma della retribuzione, anche in natura, e l'orario di lavoro non prestabilito in relazione alla natura ed alla esigenza 6 - dei lavori. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2597, 2727, 1362 ss. C.C. e 101 c.p.c. in rapporto all'art. 350 nn. 3 e 5 c.0.0., per non avere il Tribunale am- messo la prova dedotta nell'interesse della RI e non aver tenuto conto che la iscrizione degli elenchi nominativi in agricoltura è atto assistito da presunzione di legittimità con efficacia juris tantuni e per insufficiente motivazione. Se la confessione stragiudiziale (dichiarazioni della RI all'Ispettore dell'INPS) ha una efficacia juris tantum, la stessa efficacia ha l'iscrizione negli elenchi anagrafici e pertanto doveva essere ammessa la prova testimoniale, rite- nuta invece inammissibile dai giudici del merito (PR e Tribunale). La rilevanza assunta nelle sentenze di merito della confessio- ne stragiudiziale è data dal fatto che esse, sbagliando sulle modalità e peculiarità del rapporto di lavoro in esame, esclu- dono la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agri- coltura, facendo diventare assimatica la confessione. Elemento essenziale della tutela giurisdizionale è il contrad- dittorio (art. 101 c.p.c.), dovendo esser data a ciascuna delle parti la possibilità di far valere le proprie ragioni. La confessione stragiudiziale è una presunzione juris tantum e contro di essa è ammessa la prova contraria ed anche l'iscri- zione agli elenchi anagrafici è rafforzata da una presunzione di · 7 - legge altrettanto valida. La sentenza impugnata respinge la prova dedotta in primo grado statuendo la dogmaticità della confessione stra- e non ammessa, giudiziale. Non si va mai a vedere la confessione nel suo complesso, ma ci si basa per decidere la causa su un punto, su una frase, che avrebbe significato contrario e negatorio del lavoro subordinato in agricoltura. La valutazione complessiva della dichiarazione confessorie deve essere fatta in base alle norme di ermeneutica contrattuale. Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in rapporto all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., deduce che nella controversia in questione la con- danna alle spese di lite dell'assicurato soccombente presuppone la manifesta infondatezza e la temerarietà della pretesa dello stesso. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo di ricorso. Come risulta invero dalla sentenza impugnata, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, i giudici del me- rito hanno valorizzato il contrasto esistente fra le dichiara- zioni rese dalla RI e quelle rese dal preteso datore di la- voro agli ispettori dell'INPS, relative all'orario di lavoro ed al numero delle giornate lavorate, la incongruenza evidente fra il compenso giornaliero e globale dichiarato dalla RI agli ispettori e quello che invece risultava moltiplicando il 8 - numero di giornate di lavoro denunciato dalla stessa RI per il compenso giornaliero, nonchè lo stretto vincolo di parentela (ficlia-padre) intercorrente fra le parti del preteso rapporto di lavoro, come elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a far presumere l'insussistenza del rap- porto di lavoro agricolo. Se è vero, infatti, come assume la ricorrente, che nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali dedotto nella specie- la subordinazione è confi- gurabile anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato di un lavoratore e di un ora- rio di lavoro rigidamente prestabilito, ed è essenziale che la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura (Cass. 9 agosto 1997 n. 7438), è pur sempre necessario che gli elementi acquisiti forniscano prova di detta subordina- zione e che sussista sinallagmaticità tra prestazione lavorativa e controprestazione retributiva, che devono ritenersi esclusi dal Tribunale sulla base della valutazione complessiva delle risultanze da esso fatta con argomentazioni ripe tesi congrue e logicamente motivate, riservate al medesimo ed esenti da cen sure in sede di legittimità, essendo il compito della Cassazione limitato al controllo della congruità e logicità del ragionamento del giudice del merito. Infondato è il secondo motivo, perchè da una parte la mancata - 9 -- *pecificazione della richiesta di prova non risponde al prin- cipio di autosufficienza del ricorso, e dall'altra la presun- zione di legittimità dell'iscrizione negli elenchi della RI è contrastata degli elementi evidenziati dal Tribunale, al quale spetta stabilire motivatamente come nella specie gli elementi rilevanti per l'accertamento oggetto della domanda. Fondato è invece il terzo motivo, ritenendo la Corte che la discosizione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. vada interpreta- ta nel senso che in essa sia ricompreso l'accertamento del rapporto nei confronti dell'ente previdenziale di-del lavoratore retto a far valere il preteso diritto alla prestazione previ- denziale. In definitiva deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, con il rigetto dei primi due, con la cassazione della sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, e la causa va decisa nel merito, non essendo necesseri ulteriori accertamenti di fatto sul presupposto del principio della non manifesta infondatezza e temerarietà dell'azione, applicabile in materia, e non della soccombenza, cui ha fatto riferimento il giudice del merito, dichiarandosi non dovute dalla RI le spese del giudizio di appello. Tenuto conto dell'esito della lite, sussistono giusti giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità, dichiarandosi invece non dovute dalla predetta le spese del giu- dizio di primo grado.
P.Q.M.
- 10 La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accol- to e, decidendo nel merito, dichiara non dovute dalla RR le spese del giudizio di copello. Compensa le spese del giu- dizio di cassazione e dichiara non dovute dalla RI quelle del giudizio di primo grado. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2002. Il Presidente (dr. Mario taturo Donati Viscido) Meu б ENT JA IMPOSTA DI BOLLO, DI DA OGNI SPESA, TA Consigliere estensore O AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE 11-8-73 N. (57. Donato Figurelli) Porto Flinde J CANCELLIERS Depositato Cancelleria loggi, IL CANCELLIERE - 11