Sentenza 21 novembre 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis cod. pen., l'area antistante un condominio, recintata ma priva di cancello, costituisce "luogo aperto al pubblico", in quanto consente l'accesso ad una categoria indistinta di persone a non solo ai condomini.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2017, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2017 |
Testo completo
00595 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 21/11/2017 - Presidente - Sent. n. sez.itul VINCENZO ROTUNDO ANGELO COSTANZO EMILIA ANNA GIORDANO REGISTRO GENERALE N.20851/2017ANTONIO COSTANTINI Rel. Consigliere - PIETRO SILVESTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI RG nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/10/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito l'avvocato OLIVIERI LUCIO del foro di FERMO difensore di PI RG che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno con cui il CC era stato condannato, concesse le attenuanti generiche prevalenti, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione, alla pena di mesi cinque di reclusione, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, oltraggio ai danni di due agenti della Polizia di Stato, che erano intervenuti presso la sua abitazione per sedare una lite in atto con la madre, riportando anche il danneggiamento della autovettura d'istituto. Fatti commessi in Ascoli Piceno il 10/07/2010. 2. Propone ricorso il CC per mezzo del difensore che enuncia i motivi di cui appresso.
2.1. Violazione di legge penale con riferimento all'art. 337 cod. pen. poiché la Corte d'Appello ha qualificato come legittimo l'operato della polizia giudiziaria, mentre era emerso come la stessa non avesse alcun titolo per intervenire poiché la condotta era già completamente esaurita, la madre dell'imputato non presentava alcun segno di percosse e il figlio, al momento del loro arrivo, era nella sua abitazione non potendo, in assenza di flagranza, effettuare alcuna richiesta dei documenti di identità o identificare l'indagato che avevano dichiarato di conoscere. I militari intervenuti avevano, infatti, verbalizzato che la richiesta dei documenti era stata effettuata per far calmare il CC, tanto deponendo per una loro consapevolezza di effettuare una attività non rientrante nei doveri istituzionali.
2.2. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale: quanto all'elemento oggettivo, nei motivi d'appello era stata eccepita la assenza di violenza, quanto a quello soggettivo, era stato rappresentato il convincimento, fondato, dell'imputato circa la illegittimità della condotta degli agenti intervenuti con il conseguente venir meno del dolo. Su tali aspetti la Corte ha omesso qualsivoglia motivazione.
2.3. Erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 4 del d.lgs.lgt. del 14 settembre 1944, n. 288 (rectius: 393 bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 9, legge del 15 luglio 2009, n. 94) avendo la Corte d'Appello in motivazione affermato che la condotta degli agenti non aveva ecceduto i limiti delle attribuzioni, che erano consapevoli della legittimità delle attribuzioni poste in essere senza assumere una condotta improntata a capriccio, malanimo, sopruso e prepotenza, mentre, anche per quanto sopra detto, l'abuso era evidente.
2.4. Errore circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di lesioni personali aggravate. Il ricorrente osserva che la Corte ha errato nel qualificare come dolosa la condotta dell'imputato che, dopo che i militari avevano cercato di afferrare le maniglie della portiera, aveva effettuato una manovra di retromarcia che aveva causato un intenso dolore, tanto da costringerli, avviata l'autovettura che in manovra di retromarcia aveva urtato la vettura di servizio, a mollare la presa. L'imputato, osserva, non si era avveduto di ciò, con conseguente venir meno del necessario elemento soggettivo.
2.5. Erronea applicazione dell'art. 341 bis cod. pen. circa la sussistenza dell'elemento oggettivo della commissione del fatto in luogo aperto al pubblico. Il luogo ove sono successi i fatti non può essere qualificato, né quale luogo pubblico, né aperto al pubblico poiché lo spazio antistante e recintato del condominio, seppur non delimitato da cancelli, è luogo privato. 2 2.6. Erronea applicazione dell'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen. (ora art. 635, primo e secondo comma, cod. pen.) in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La collisione tra lo sportello dell'auto del CC e la vettura di servizio, è avvenuta poiché i militari avevano aperto gli sportelli durante la manovra con conseguente assenza di dolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso e infondato e deve essere rigettato.
2. Relativamente ai punti 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4. sono riprodotte le argomentazioni già esposte dalla Corte d'Appello e dal Tribunale che risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale;
viene sollecitata una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, richiedendosi l'esercizio di uno scrutinio che non si conforma ai canoni dell'art. 606 cod. proc. pen., anche alla luce della linearità e logicità della motivazione della decisione impugnata. Il ricorso, dunque, tende ad ottenere un non ammesso sindacato su scelte valutative adeguatamente giustificate dal Giudice di appello, la cui ricostruzione fattuale, unitamente alla sentenza del tribunale, cui si salda, è posta a fondamento della sentenza impugnata.
3. La Corte distrettuale ha condiviso il significato complessivo del quadro probatorio ricostruito dal Tribunale, che ha esaminato la contrastante versione dei fatti narrata dall'imputato ed ha pedissequamente disatteso la diversa prospettazione formulata. Con riferimento ai punti 2.1. e 2.3., pur essendo formulati con due motivi distinti, è evidente come sostenere da un lato, che gli agenti operassero illegittimamente, consapevoli di tanto, e che, quindi, avessero giustificato l'operato dell'imputato che reagiva legittimamente, e affermare, dall'altro, che non è stata adeguatamente interpretata la causa di non punibilità dell'art. 4 cit. poiché il giudici di merito hanno ritenuto che la condotta degli operanti non eccedeva gli atti arbitrari, è voler esprimere lo stesso concetto, l'uno prendendo come punto di riferimento gli agenti, l'altro l'imputato, per poi volerlo confutare, come fa il ricorrente, unicamente prospettando una diversa ricostruzione fattuale, e cioè affermando che, sulla base di quanto detto dalla madre dell'imputato, gli agenti avrebbero assunto una condotta eccedente la legittima attività, valutazione inibita in questa sede. Ed infatti, risultando la censura unica ed essendo attinente alla erronea omessa sussistenza della causa di non punibilità già prevista dall'art. 4 del d.lgs.lgt. del 14 settembre 1944, n. 288, attualmente inserita nell'art. 393 bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 9, legge del 15 luglio 2009, n. 94, si osserva che non è censurabile quanto specificato dai giudici di merito in ordine alla legittimità dell'operato degli 3 agenti il cui intervento, richiesto da alcuni vicini che avevano fatto presente come fosse in atto una aggressione ai danni della madre dell'imputato e si avvertissero dei rumori di oggetti in frantumi e di urla, era legittimo, vista la presenza dell'aggressore, anche quando effettuato all'interno dell'abitazione; deve, infatti, osservarsi che il ruolo degli operanti non era solo connesso all'accertamento della flagranza del reato, al più rilevante i fini dell'arresto, ma fosse conforme a quanto disposto dagli artt. 347 e seguenti cod. proc. pen. in ordine alla attività d'iniziativa della polizia giudiziaria. La omessa esibizione del documento, inoltre, li legittimava al fermo di identificazione a cui, a prescindere dalla circostanza che si conoscesse o meno la identità del soggetto (infatti la identificazione attiene non solo alle semplici generalità del nome e cognome, ma anche all'accertamento dei dati collegati al soggetto, quale la residenza, la data e luogo di nascita, il numero del documento, non escludendosi la possibilità di effettuare i rilievi dattiloscopici, ecc.), l'imputato intendeva sottrarsi. Non rileva in proposito che gli agenti, richiedendo le generalità, intendessero far calmare il CC, atteso che l'obbligo di fornire ogni notizia agli stessi sulla propria identità personale sussiste al momento della richiesta a prescindere dalle motivazioni, non costituendo presupposto legittimante la circostanza che il soggetto richiesto sia anche responsabile di un reato o di un illecito amministrativo (Sez. 1, Sentenza n. 18592 del 29/04/2011, Rv. 250269), salvo che la richiesta sia frutto di sopruso o mero capriccio. Anzi, proprio le osservazioni sopra svolte fanno ritenere che la condotta a cui gli agenti si erano conformati, lungi dall'essere improntata a capriccio, malanimo, sopruso e prepotenza, come affermato dal ricorrente, fosse legittima poiché tesa, da un lato a far avvicinare il CI e, dall'altro a farlo calmare sempre nell'ambito di un intervento con evidenza legittimato dalle funzioni svolte in quel frangente. Anche alla luce delle responsabilità penali che da tanto discende ed a prescindere dalla contestazione o meno del relativo reato (art. 651 cod. pen.), le operazioni avrebbero consentito di accompagnare il CC presso gli uffici di polizia in caso di omessa declinazione delle generalità, essendo privo di pregio quanto obbiettato dal ricorrente in ordine alla omessa attivazione della procedura di fermo che non poteva avere luogo proprio a causa della condotta posta in essere 3 dall'imputato nell'occasione. La diversa conclusione cui perviene il ricorrente, con conseguente impossibilità in questa sede di effettuare una rivalutazione del fatto, è frutto di una lettura alternativa data alla vicenda che incentra la ricostruzione della stessa sulle dichiarazioni della madre la cui genuinità è stata messa in discussione con motivazione coerente e logica dai giudici di merito, che hanno, invece, contrapposto una ricostruzione lineare e priva di contraddizioni operata 4 dagli agenti, rettamente valutata la loro estraneità ed indifferenza alla vicenda, anche desunta dalla mancata costituzione quali parti civili. Per quanto su esposto, non è emerso, né è stato fornito alcun elemento a fondamento di un travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate (Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Rv. 257513, non mass. sul punto;
Sez. 6, n. 27703 del 15/04/2008, Rv. 240881).
4. Quanto alla assenza di motivazione circa l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di resistenza, si osserva che, riguardo al primo, in realtà, si contestano le valutazioni effettuate dai giudici di merito in ordine alla condotta e agli effetti anche derivanti dal ricorso alle cure ospedaliere degli agenti, oltre alla opposizione ferma e reiterata con plurimi tentativi di fuga, nonostante gli agenti lo avessero fisicamente bloccato dopo aver impedito, sottraendo le chiavi dell'auto con cui intendeva allontanarsi dal posto. Sono stati, quindi, rispettati da parte dei giudici di merito i dettati stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui per l'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti (Sez. 6, n. 3970 del 13/01/2010, dep. 29/01/2010, Rv. 245855). Il divincolarsi dalla presa degli agenti, il tentativo di fuggire con l'auto nonostante questi avessero afferrato gli sportelli, la manovra dell'auto in retromarcia che collideva con quella in uso agli operanti, la colluttazione intrapresa, sono tutti elementi che sotto il profilo oggettivo integrano i canoni giurisprudenziali costanti in ordine alla fattispecie contestata, circostanze rettamente motivate dal Tribunale e dalla Corte territoriale. La ricostruzione del fatto come compendiata dai giudici di merito nella descrizione della condotta in sé esplicita circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, non necessita di particolare sforzo motivazionale al fine di ritenere integrato anche il necessario dolo specifico, che per giurisprudenza costante si concreta proprio nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di 5 opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (Sez. 6, Sentenza n. 38786 del 17/09/2014, Rv. 260469). Nessun rilievo può assumere la circostanza, enunciata nei motivi, ma non provata se non andando a contestare le valutazioni effettuate dai giudici del merito in ordine alla ricostruzione fattuale della vicenda, che il CC fosse convinto ritiene il ricorrente -, a ragione, che - la presenza degli agenti fosse illegittima, adombrando surrettiziamente la possibilità che tanto sia sufficiente per il venir meno dell'elemento soggettivo. Al riguardo deve farsi riferimento all'indirizzo giurisprudenziale vigente anche sotto 5 la formulazione dell'abrogato art. 4 cit. secondo cui la norma non prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell'art. 59 cod. pen., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno, trovando applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, realizzino una condotta arbitraria. Se, quindi, la opinione dell'agente è indifferente circa la ritenuta illegittimità dell'azione, giocoforza il dato fuoriesce dall'alveo dell'elemento soggettivo, con conseguente inconsistenza di ogni censura alla sentenza che sul punto viene criticata in ordine, ancora una volta, alla ricostruzione fattuale che avrebbe dimostrato la illegittimità, non provata, dell'operato degli agenti.
5. Egualmente adeguata, seppur sintetica, è la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo delle lesioni da parte dei giudici di merito, contestando il ricorrente la ricostruzione dei fatti che avrebbero, al più, inciso sulle motivazioni della condotta, senza alcun effetto sull'elemento psicologico della fattispecie penale.
6. Anche in ordine alla interpretazione della fattispecie di oltraggio di cui all'art. 341 bis cod. pen. e segnatamente su cosa debba intendersi per luogo aperto al pubblico, si ritiene che la motivazione sul punto fornita dai giudici di merito e in particolare l'aver messo in evidenza che l'area posta a ridosso del codominio fosse visibile dall'esterno ed aperta tanto da consentire agli agenti di accedervi con l'auto, siano circostanze che consentono di qualificare l'area in questione quale aperta al pubblico. Sul punto occorre ribadire come ciò che viene sanzionato dall'ordinamento non è la mera lesione in sé dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale (il prestigio della pubblica amministrazione come sotto la previgente fattispecie di oltraggio affatto simile), quanto, tra l'altro, come anche sostenuto dalla dottrina, la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell'azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell'atto dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione प pubblica: il legislatore incrimina i comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto a condizione della diffusione della percezione dell'offesa da parte di terzi. La norma in esame tende ad evitare che il pubblico ufficiale subisca un aggravio psicologico che possa comprometterne la prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio e facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546). Se, quindi, l'interesse della legge è teso ad evitare la diffusione della offesa che compromette il regolare svolgimento della funzione in atto da parte del 6 pubblico ufficiale, per qualificare un luogo quale pubblico o aperto al pubblico può attingersi a quanto anche in altro ambito penale è stato sostenuto facendo rinvio alla giurisprudenza di questa Corte che afferma, in materia di armi, che anche il pianerottolo delle scale di un fabbricato in condominio costituisce luogo aperto al pubblico in quanto consente l'accesso ad una indistinta categoria di persone e non soltanto ai condomini (Sez. 1, n. 934 del 28/09/1982, dep. 1983, Chiappero, Rv. 15723701), luogo frequentabile da un'intera categoria di persone o da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto (Sez. 1, n. 16690 del 27/03/2008, Bellachioma, Rv. 240116). Appare, allora, evidente che, anche per quanto motivato sul punto dalla Corte di Appello, l'area antistante e posta a ridosso di un condominio, completamente aperta verso l'esterno tanto da consentire, senza particolare difficoltà o limitazione, l'accesso e la visione dall'esterno, deve essere ritenuta quale "luogo aperto al pubblico" atteso che sia dall'interno che, nelle immediate vicinanze dell'esterno dello stesso, è possibile, anche solo potenzialmente (Sez. 6, Sentenza n. 19010 del 28/03/2017 Ud., Rv. 269828) ascoltare le frasi oltraggiose.
7. Quanto al delitto di danneggiamento il ricorrente contesta la omessa motivazione in ordine al necessario elemento soggettivo del dolo. In realtà, quanto esposto dalla Corte territoriale e dal Tribunale in ordine alla scansione degli eventi, anche facendosi riferimento alla ricostruzione dei fatti operata dai verbalizzanti, deve essere letto unitamente alla descrizione di quanto avvenuto in occasione della colluttazione ed il conseguente tentativo di fuga che, senza soluzione di continuità, dapprima ha cagionato lesioni e successivamente ha provocato danni all'auto, non potendosi fare esclusivo riferimento, al fine di censurarne la motivazione, al solo passo della argomentazione finale in cui, in maniera sintetica si riferisce dei danni causati all'autovettura d'istituto dei militari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/11/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Vincenzo Rotundo Antonio Costantini Depositato in Cancelleria/ 10 GEN. 2018 C oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO