Sentenza 11 gennaio 2002
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- 1. Quando la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2002, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA /02 A CORTE SUPREMA D0.03.1 3 IN NOME DEL POPOLO Oggetto урокчила SEZIONE SECONDA CIVILE decreto lupinative Imposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 8633/99 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Cron. 566 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 11/04/01 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Dott. SC TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FT2 IO SQ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIBOTY 26, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTE dall'avvocato TIZZANI VINCENZO, giustaM.. difeso delega in atti;
ricorrente
contro
EL IO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PALUMBO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
2001
- controricorrente -
642 avversO la sentenza n. 14/99 del Giudice di pace di -1- MANFREDONIA, depositata il 28/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. SC TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che si rimette alla decisione della Corte. FT2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso di LE LA il Giudice di Pace di Manfredonia con decreto n. 122 del 7.7.97 ingiungeva a AR LA il pagamento della somma di L. 750.000, convenuta tra le parti in forza di 1'11.12.87 verbale di conciliazione sottoscritto innanzi al conciliatore di Manfredonia. Avverso tale decreto, con atto 25.9.97, il LA proponeva opposizione eccependo che l'atto di transazione posto a fondamento del diritto azionato era condizionato alla stipula dell'atto pubblico di divisione di un immobile, KA non ancora intervenuto. FR2 Disposta la rinnovazione della citazione per il mancato rispetto dei termini di comparazione, il G.d.P. disponeva la riunione del giudizio, con quello promosso il 22.7.97, da LE LA nei confronti di LA AR e degli eredi di LA CO, giudizio, con il quale il LA aveva chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di L. 521.300 quale quota di loro spettanza sulla maggior somma di L. 781.852 versata dall'attore a saldo del contributo per la concessione del condono edilizio relativo a locali scantinati costruiti in società di fatto fra LA 3 AR, LA CO ed il LA. Compensate rispettive ragioni di debito e credito il le LA rinunciava agli atti ed alla domanda nei confronti degli eredi di LA CO, domanda che ridotta a L. 260.650 rimaneva nei confronti di LA AR il quale, nelle more del giudizio versava al LA la somma di L.
2.746.013 a tacitazione della somma richiesta con il decreto ingiuntivo del 7.7.97, comprensiva di svalutazione monetaria, interessi e spese, somma notificatagli con precetto, unitamente al decreto ingiuntivo e pagata solo allo scopo di evitare la procedura esecutiva. Nel giudizio di opposizione a decreto FT2 ingiuntivo proposto dal LA (AR) si costituiva all'inosservanza delil LA eccependo oltre termine a comparire, a sanatoria del quale è stata disposta la rinnovazione della citazione di cui si è detto sopra, anche la mancata osservanza, in seguito di tale rinnovazione del termine di quaranta giorni per proporre opposizione, e nel merito l'insussistenza della condizione sospensiva relativa alla stipula dell'atto di divisione affermata dal LA e comunque l'attribuzione allo stesso della responsabilità per la mancata stipula 4 della suddetta divisione. Espletata l'istruttoria relativamente ai due giudizi riuniti, sia con l'escussione di testi che con l'acquisizione di documenti del G.d.P., con sentenza 28 gennaio 1999, in accoglimento della opposizione proposta da LA AR con atto 25.9.97, revocava il decreto ingiuntivo emesso il 7.7.97 con condanna del LA a restituire quanto percepito in esecuzione dello stesso (L. 2.746.016) nonché al pagamento delle spese delle due cause riunite, a favore del LA. sull'inosservanza del Afferma il G.d.P., giorni per proporre FT2 termine di quaranta dell'atto diopposizione, che la rinnovazione opposizione eseguita dal LA ha sanato l'atto, salvando gli effetti sostanziali e processuali di esso a far tempo dalla data di notificazione dell'originario atto di opposizione. Nel merito il G.d.P., dichiara: di non considerare la controversia introdotta dal LA nei confronti di LA AR e degli eredi di LA CO, in quanto assorbita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (L. 750.000) al momento della stipula dell'atto di divisione, non essendosi verificata tale condicio facti entro il 5 termine 31.12.87 contestualmente stabilito e non essendo emersi dall'istruttoria svolta, elementi certi di responsabilità a carico di LA AR per la mancata stipula dell'atto di divisione, il credito del LA non può ritenersi esigibile per cui il decreto ingiuntivo deve essere revo- cato. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione il LA. Resiste con controricorso AR LA il l'inammissibilità quale eccepisce preliminarmente del ricorso per essere la sentenza appellabile e non ricorribile per Cassazione in quanto resa FT2 secondo diritto e non secondo equità, in relazione al valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo superiore ai due milioni, essendosi richiesta, in accoglimento della opposizione, la restituzione dell'intera somma corrisposta dall'opponente al Labriola pari a L. 2.746.013, somma notificata, assieme al decreto ingiuntivo, con il precetto e comprensiva di svalutazione, interessi e spese su quella portata dal decreto ingiuntivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione 1) -la violazione degli artt. 318 e D 163 bis ( 6 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 cpc per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto che la disposta rinnovazione della citazione in opposizione a d.i. nulla per violazione del termine a comparire, sanasse tale nullità con efficacia ex tunc dalla prima notificazione dell'opposizione, con salvezza quindi, a far tempo da quella data, degli effetti sostanziali e processuali della domanda, quale quello di impedire l'inefficacia del decreto, opposto oltre il 40° giorno dalla pronuncia, quando, viceversa, la sanatoria di una FT2 citazione in opposizione a d.i. nulla, operi solo ex nunc, cioè dal momento della costituzione del convenuto e per effetto di questa, non potendosi perciò travolgere i diritti anteriormente acquisiti dal convenuto, quale quello di far dichiarare esecutivo un decreto ingiuntivo per mancata valida opposizione nel termine stabilito;
2)-la violazione dell'art. 277 c.p.c. in per avere il relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. omesso di pronunciarsi sulla G.d.P. erroneamente successivamente (a quella causa introdotta N ° 329/97) dal LA nei confronti di LA AR ed eredi di LA CO, per il pagamento di L. 521.300, quale quota (2/3) per il contributo a 7 saldo della concessione in sanatoria (somma poi ridotta a L. 260.650 quale quota del solo LA AR) ritenendola assorbita nella precedente, alla quale era stata riunita per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva causa precedente, di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un atto conciliazione (transattivo) sottoscritto diecidi anni prima, per L. 754.083 quale quota (1/3) per lavori effettuati in uno scantinato di proprietà comune, comprendente anche il pagamento del condono edilizio;
senza fornire alcuna motivazione in FT2 ordine al ritenuto assorbimento e per di più, contraddittoriamente liquidando le autonomamente spese del c.d. causa assorbita. 3)-la violazione degli artt. 1353, 1359, 1362 e ss. cod. civ. per avere il G.d.P. erroneamente: A)-accolto l'opposizione ritenendo il pagamento della somma ingiunta a LA AR, subordinata alla condicio facti, non ancora realizzata, della dell'atto di divisione dei localistipula scantinati, nonostante: 1) si trattasse di termine e non di condizione;
2) la somma richiesta configurasse un indennizzo al LA e non più il corrispettivo per il condono edilizio;
B)-ritenuto non avverata la condizione, per non 8 essere stata adeguatamente dimostrata la volontà dell'opposto di addivenire alla stipula dell'atto pubblico di divisione, omettendo di valutare le precise e concordanti prove testimoniali e documentali prodotte dal LA a fronte delle difese pretestuose e deboli del LA. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente che assume essere la sentenza del G. d. P. impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione in quanto si tratterebbe di sentenza FT2 decisa secondo diritto e non secondo equità, su una domanda di valore superiore ai due milioni, proposta dal resistente con l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso il 7.7.1997 nei suoi confronti, e con la quale egli avrebbe chiesto la restituzione di quanto pagato al LA in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e cioè la somma di L.
2.746.013. L'eccezione è infondata. È, infatti, noto che il processo di cognizione in ordine al diritto fatto valere dal ricorrente inizia, sia pure a contraddittorio differito ed eventuale, fin dal momento della proposizione del ricorso ingiuntivo ed è, infatti, a quel momento ed 9 in relazione alla domanda proposta con il decreto ingiuntivo, che va accertata la competenza per valore (v. Cass. 7292/92), che, nel caso di specie, resta definita sulla base della somma (L. 750.000) richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo successivamente opposto, non contribuendo le spese liquidate con il decreto ingiuntivo, in quanto successive alla domanda ex art. 638 c.p.c., ad accrescere il valore originario della causa (v. sent. 680/85). Trattandosi, quindi, di domanda del valore ai FTz devedue milioni, la decisione del G.d.P. intendersi, ex lege, emessa secondo equità anche se ad essa non si fa alcun riferimento in sen- tenza. Passando all'esame del ricorso, il primo motivo va respinto perché infondato. La rinnovazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo disposta dal Giudice d'ufficio, alla prima udienza di comparazione, quando il convenuto non si era ancora costituito, ha sanato la nullità dell'atto di opposizione con il quale era stato concesso un termine a comparire inferiore а quello stabilito dalla legge, con effetti sostanziali e processuali decorrenti ex 10 tunc, cioè fin dal momento della prima notificazione ai sensi del novellato art. 164 2° C. c.p.c.. Irrilevante è, pertanto, ai fini della decorrenza di tali effetti, la circostanza che al momento della rinnovata notifica dell'atto di opposizione, fossero già decorsi i quaranta giorni dalla emissione del decreto ingiuntivo, dovendosi intendere il decreto ingiuntivo regolarmente opposto quando era ancora pienamente efficace. Anche il secondo motivo di ricorso è infon- FTz dato. Non solo, infatti, non c'è stata alcuna omessa pronuncia sulla causa successivamente introdotta dal LA nei confronti di LA AR e degli eredi di LA CO, riunita a quella precedentemente intrapresa dallo stesso LA, perché il ricorrente, omettendo di concludere sulla detta causa all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ha implicitamente rinunciato alla relativa domanda. Ciò ha sostanzialmente inteso dire il G.d.P. parlando di assorbimento di quel giudizio nel primo, ed avvalorando tale convincimento con il riferimento al concorde comportamento processuale delle parti in relazione 11 all'attività istruttoria;
tanto più che, come sostiene lo stesso ricorrente, nella somma di cui all'atto di transazione posto a base dell'ingiunzione, era compreso l'ammontare dovuto per il condono edilizio. Consegue da ciò che nessun obbligo aveva il G. di P. di pronunciarsi sulla suddetta domanda;
mentre la liquidazione delle spese giudiziali, presuntivamente anche riferite alla causa abbandonata, era comunque dovuta limitatamente al FT2 periodo per il quale era stata svolta attività istruttoria. Inammissibile è, infine, la censura di cui al terzo motivo di ricorso, non essendo censurabile, per violazione di legge, una pronuncia resa secondo equità semprechè non si tratti di violazione di norme costituzionali, comunitarie e processuali, violazioni che, nella specie, non sussistono. Sussistono, invece, giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. 12 Così deciso in Roma 1'11 aprile 2001. SC BE est. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 GEN. 2002. Roma IL CANCELLIERE C1 Jolerco 13 H 712 pennin Tolor c