Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2003, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
E N O I Z A 5 4 R . 6/4/198632 T S N I - A G . I B E R . R R . P . L A L D A 2 A T A *02 9 83 / 03 L D E . U B D E B A I T I T S N R Ogg to: Imposta di successione N E 1 I T E 3 S S R 1 tamento E I E . IN MEDEL POROLO NALIA A T N A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 14177/1999 Cron. 6828 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Altieri Dott. Massimo Oddo Consigliere Ud. 21.06.2002 Dott. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze-Ufficio del registro di Bol- zano, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvo- catura generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro la signora RI GE, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Berliri per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bol- zano 24 marzo 1999, n. 39/01/99, depositata il 31 marzo 1999; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 21 giugno 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
1 2881 udito l'avvocato Alessandro Cagliati Dezza per la resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pi- vetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 1° luglio 1999 il Ministero delle finanze notifica alla signora RI GE un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano 24 marzo 1999, n. 39/01/99, deposi- tata il 31 marzo 1999, che ha accolto l'appello principale della contribuente e ha rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio del registro di Bolzano contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano 13 maggio 1997, n. 92/2/1997, in tema di imposta di successione.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - il 30 dicembre 1991 muore la signora FI GE;
il 9 dicembre 1995 viene notificato un avviso di rettifica del valore degli - immobili toccati in eredità alla sorella RI GE e di liquidazione del- l'imposta di successione per lire 402.709.105; il ricorso della contribuente è respinto dalla Commissione tributaria di - primo grado con sentenza 13 maggio 1997, n. 92/2/97, salva la correzione di un importo di lire 5.693.503, per errato calcolo degli interessi;
- contro la sentenza di primo grado la contribuente propone appello princi- pale e l'Ufficio propone appello incidentale;
- l'appello principale della contribuente e l'appello incidentale dell'Ufficio sono, poi, rigettati con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano 24 marzo 1999, n. 39/01/99, è così motivata: AL I) quanto alla legittimità dell'avviso di rettifica per il rispetto del termine per l'esercizio del relativo potere, essa non sussiste, perché non si applica la pro- roga ex art. 57.2 L. 30 dicembre 1991, n. 413; II) nel merito, l'avviso di rettifica è illegittimo per difetto di motivazione, perché non ha spiegato le ragioni per le quali allo stesso immobile è stato attribuito nel 1991 un valore triplo di quello determinato nel 1988. 2.1. Il ricorso del Ministero del finanze è sostenuto con un solo mo- tivo di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata con ogni conseguenziale provvedimento, anche in ordine alle spese.
3.1. La signora RI GE resiste con controricorso.
3.2. La controricorrente conclude chiedendo che il ricorso per cas- sazione del Ministero del finanze sia dichiarato inammissibile o, comunque, sia rigettato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Motivi della decisione 4. Con l'unico motivo di impugnazione il Ministero delle finanze denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 L.30 dicembre 1991, n. 413, anche nella formulazione di cui all'art. 4 DL 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75. 5.1. Nel suo controricorso la contribuente eccepisce l'inammissibili- tà del ricorso del Ministero delle finanze per carenza di interesse. Infatti, la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, dopo avere rilevato la nullità dell'avviso di liquidazione e di rettifica in quanto notificato di fuori dei termini previsti, è entrata nel merito degli avvisi stessi, rilevandone l'er- roneità e l'illegittimità per non aver tenuto conto del valore già deciso agli M 3 effetti del precedente trasferimento avvenuto nel triennio e divenuto defini- tivo. Tale statuizione di merito non avrebbe formato oggetto di alcuna im- pugnativa e sarebbe, quindi, passata in giudicato. Di conseguenza, ogni que- stione in ordine alla tempestività o meno degli avvisi di rettifica dichiarati illegittimi diverrebbe superflua.
5.2. L'eccezione di inammissibilità è fondata. Infatti, la sentenza impugnata è fondata, come si è evidenziato nella sintesi della sua motiva- zione effettuata al punto 1.3, su due distinte ed autonome rationes deciden- di, costituite dalla nullità dell'avviso di rettifica per superamento del termine decadenziale per la sua notificazione e dall'illegittimità del medesimo avvi- so per difetto di motivazione. A fronte di tale duplice fondamento della sen- tenza impugnata, il Ministro delle finanze censura nel suo ricorso per cassa- zione, come si è riferito al punto 4, solo la prima ratio decidendi, la cui e- ventuale caducazione lascerebbe sopravvivere la sentenza in base alla se- conda ratio, quella relativa al difetto di motivazione dell'avviso di rettifica, che è stata del tutto ignorata dal ricorrente.
6. Per le considerazioni esposte il ricorso del Ministro delle finanze deve essere dichiarato inammissibile.
7. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministro delle finan- ze ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cas- sazione per Euro 2.600,00 (duemila e seicento), di cui Euro 2.500,00 (due- mila e cinquecento) per onorari. M Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2002. Il Presidente Mart Il relatore ed estensore Meloncell CANCE ✓ IERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 27 FEB, 2003 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 5