Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2001, n. 9102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9102 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
E * 6 N C.C.58625 8 O 9 I 1 Z / 5 4 A / A 91 02 /01 556.98 R.j. R 6 N T 2 S . A I I R B . G R P . . E A L D R L T 10.4.01 L A U E A . D B D B DEL POPOLO ITALIANO I I A sets S E R T N A T T I E 1 N S Iva 8383 -- разниііні 3 R E 1 I E S A . E T N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M SEZIONE TRIBUTARIA вот годз composta dai Magistrati PRESIDENTE Dott. VINCENZO CARBONE CONSIGLIERE Dott. MASSIMO ODDO CONSIGLIERE Dott. EUGENIO AMARI Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. Dott. ANTONIO MERONE CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ; ricorrente
contro
HI ZO, domiciliato in Milano via Cagnoni 10 intimato, non costituito avverso la sentenza n. 24 10.96 in data 1.10.96 della Commissione Tributaria Regionale di Milano depositata in data 18.11.96; CORTE SUPREMA DI CALLAZION. CAMPIONE CIVILE кли N. 58625 7 7 8 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.4.2001 dal Consigliere dr. ZO Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Quadri;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ATTILIO ENNIO SEPE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
кли SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza in 1. data 18.10.88, veniva rilevato che la ditta HI aveva intrattenuto rapporti commerciali con la ditta MA di Corciano rilevata l'emissione di Nella contabilità della MA veniva sulla ditta HI, di importo superiore alle fatture tratte emesse. Nel contempo, la MA emetteva a favore della HI assegni bancari per importi corrispondenti al maggior ammontare delle tratte spiccate rispetto alle fatture emesse. In particolare, per l'anno 1983, la MA aveva emesso fatture per lit. 17.573.240, aveva emesso tratte sulla ditta HI per lit. 44.750.000 ed assegni in favore della medesima per lit. 15.780.640. 2. Sulla base dell'importo degli assegni, la Guardia di Finanza riteneva che la HI avesse venduto alla MA merce senza fattura in evasione dell'Iva. L'Ufficio Iva di Milano procedeva alla conseguente rettifica della dichiarazione relativa all'anno 1983. La ditta HI proponeva ricorso alla Commissione la quale lo accoglieva, ritenendo Tributaria di primo grado insussistente la presunzione di cessione di merce senza fattura: infatti l'emissione di assegni di importo inferiore alle tratte giustificava l'esistenza di un finanziamento, nel senso che la MA emetteva tratte sulla HI onde procurarsi disponibilità finanziarie, mentre successivamente la stessa MA emetteva assegni a favore della HI per coprire le tratte. Blin 3. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, dalla HI eranodando atto che le ragioni esposte condivisibili: si trattava non già di rapporti commerciali, ma di operazioni volte a creare liquidità in favore della MA con l'aiuto di clienti compiacenti. Proponeva appello l'Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale lo rigettava, motivando nel senso che le transazioni commerciali non erano provate. La mera presunzione utilizzata dall'ufficio non poteva assurgere al rango di prova certa.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo unico, articolato motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, il Ministero delle Finanze deduce 5. violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 36 del Dlg. n. 546.92, 54 del Dpr. n. 633.72, 28 cpp previgente, 654 CPP vigente, 12 della Legge n. 516.82; 115, 116 Codice di Procedura Civile, 2727 ' 2729 , 2697 Codice Civile;
nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC La motivazione della sentenza impugnata è secondo il ricorrente, 6. ' meramente apparente e contraddittoria: essa risulta sciatta>, afferma che la presunzione è semplice e non complessa;
si tratta di una serie di frasi in libertà>, la spiegazione data dal contribuente al processo verbale di constatazione è rimasta indimostrata.
7. Il ricorso è infondato. La Commissione Tributaria Regionale ha circostanze addotte а difesa dalla dittamotivato recependo le HI e condivise dalla Commissione Tributaria di primo grado. Inoltre ha evidenziato che nella fattispecie sussiste una presunzione semplice, che non può essere promossa> a presunzione grave, precisa e concordante. Nella parte espositiva della sentenza di appello viene accertato in fatto che gli assegni emessi dalla MA a favore della HI sono destinati alla copertura di tratte emesse per finanziamento (ovvero tratte 'di favore'). In i giudici di merito hanno correttamente ritenuto, con sostanza 7 motivazione in fatto, che non fosse ipotizzabile una presunzione di cessione di merci senza fattura di importo pari agli assegni, in quanto gli assegni coprivano -e per vero neppure integralmente -le tratte emesse senza causa.
8. La pur sintetica motivazione della Commissione Tributaria Regionale conferma il quadro fattuale già evidenziato in primo grado enon è assoggettabile a censura da parte di questa Corte di Cassazione ' la quale non può riesaminare il fatto> se non sotto il profilo dell'insufficienza ○ contraddittorietà della motivazione, vizi questi che non si ravvisano nella specie. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle 9. spese, in quanto l'intimato non risulta costituito.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso Nulla per le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 10.4.2001 IL PRESIDENTE VINCENZO CARBONE R E P IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano IL CONSIGLIERE ESTENSORE annal DR. VINCENZO DI NUBILA DEPOSITATO IN CANTELLERIA Oggi - 5 LUG. 2001 E IL CANCELLIERE C1 N IO 6 Arngijo Сабала 3 Z 9 Mo 1 A / 5 R /4 . T IS N 6 2 . G . B E .R A . R .P I L D R L A A L A D . E T B D E U I A T S T B N I N 1 A E E R 3 I S S 1 T I E R . A E N T A M