Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
La diminuente del cosiddetto recesso attivo nel delitto tentato postula che l'agente si riattivi, interrompendo il processo di causazione dell'evento, così da impedirne il verificarsi, mentre la circostanza attenuante del ravvedimento attivo presuppone che l'evento si sia già realizzato e che l'agente si adoperi spontaneamente ed efficacemente per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Commentario • 1
- 1. L’ operatività della desistenza volontaria nel concorso di personehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
L'istituto della desistenza volontaria appare particolarmente spinoso a causa dei suoi profili nebulosi, che creano confusione con un altro istituto delineato nell'articolo 56 c.p. sul delitto tentato, cioè il recesso attivo. La desistenza volontaria e il recesso attivo rappresentano le due ipotesi in cui può atteggiarsi il tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p., comma 1, il quale, testualmente, recita: «chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica»: quando l'azione non si compie si ha la figura del tentativo incompiuto, se viceversa l'azione si compie ma non si verifica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2009, n. 40936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40936 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 834
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 22808/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO DE ER EN N. IL 18/08/1976;
avverso la sentenza n. 2287/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 24/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona della Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avvocato Delpino Alberto, intervenuto per delega dell'avvocato Realino Pasquino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 24 marzo 2009 e depositata il 7 aprile 2009, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Vicenza 18 gennaio 2006, riconosciuta la attenuante della provocazione e ridotta la pena principale (da cinque anni e due mesi) a cinque anni di reclusione, ha confermato nel resto la condanna inflitta dal primo giudice a IN AT De IS, imputato del delitto di omicidio tentato in danno di IM OU e della contravvenzione di porto di arma ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, reati commessi in Marano Vicentino il 17
dicembre 2004.
I Giudici di merito hanno accertato che, in seguito a un banale discussione connessa al tifo per il giuoco del calcio e degenerata a vie di fatto, l'appellante si era armato, aveva raggiunto la vittima e la aveva accoltellata, attingendola al torace e perforando l'atrio destro del cuore, con conseguente shock emorragico. Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha motivato: deve essere disattesa la richiesta dell'imputato di derubricazione del delitto di sangue in quello di lesioni;
la considerazione dell'arma usata, il distretto anatomico attinto e la confessione dello stesso giudicabile: "Accecato dalla rabbia e dal dolore (per le percosse inferte dalla vittima) sono corso presso il mio domicilio, ubicato a circa centocinquanta metri dal bar, e ho prelevato un coltello a serramanico;
... mi sono avvicinato impetuosamente a lui e l'ho colpito più volte col coltello" conclamano l'animus necandi;
non ricorrono le condizioni per la concessione a) della diminuente dell'art. 56 c.p., u.c., in quanto dalla prova testimoniale non è emerso con certezza che fu l'imputato a promuovere i soccorsi, chiamando i Carabinieri;
ne' comunque risulta che l'appellante si prodigò "in modo valido ed efficace" per scongiurare l'evento, posto che, dopo aver ferito l'antagonista, si rifugiò nella propria abitazione e, quindi, prese contatto con i Carabinieri, avvertendoli che li avrebbe attesi colà; b) della attenuante del risarcimento, ai sensi dell'art. 62 c.p., n. 6, in quanto la stessa presuppone la consumazione del reato, v. Cass., sentenza 7033/1996; c) delle attenuanti generiche, in considerazione del movente, delle violente modalità della condotta e dei precedenti penali;
per analoghe considerazioni la riduzione della pena, per effetto del riconoscimento della provocazione, deve essere contenuta nella misura indicata.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Lino Pasquino, mediante atto del 22 maggio 2009 col quale sviluppa tre motivi, con i quali dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56 e 575 c.p. (primo motivo), in relazione agli art. 56 c.p., comma 4, e art. 62 c.p., comma 1, n. 6 (secondo motivo) e in relazione agli art. 62 c.p., comma 1, n. 2, (62 bis) artt. 132 e 133 c.p. (terzo motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente deduce: non è dimostrata la univocità della azione, non è dato affermare con certezza che l'imputato avesse inteso colpire al cuore la vittima, tenuto conto del "continuo spostamento dei corpi"; difetta, pertanto, il dolo omicida.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente, dolendosi del diniego delle attenuanti di cui agli art. 56 c.p., comma 4, e art. 61 c.p., comma 1, n. 6, sostiene: l'interruzione della azione lesiva e la chiamata dei Carabinieri concretizzano l'ipotesi dell'art. 56 c.p., u.c.; contraddittoriamente la Corte, dopo aver sostenuto che difetta la prova che l'imputato chiamò i Carabinieri, ha poi riconosciuto tale circostanza;
a dispetto dell'arresto di legittimità, citato dalla Corte di appello - e secondo altro orientamento - l'attenuante della elisione o attenuazione delle conseguenze del reato, può essere concessa anche nel caso del delitto tentato, se del caso previa rimessione alle Sezioni Unite.
2.3 - Con il terzo motivo il difensore deduce: l'imputato ha tenuto "fin da subito una condotta collaborativa"; ha chiamato i Carabinieri;
ha immediatamente confessato il ferimento;
tanto la Corte territoriale ha omesso di valutare e contraddittoriamente ha contenuto la diminuzione per la provocazione sulla base della considerazione della "reazione spropositata" e dei "motivi futili", già esclusi in prime cure;
e, inoltre, non ha preso in esame i motivi di appello per la riduzione della pena base principale e per la revoca (o la modifica) della pena accessoria.
4. - Rileva in limine la Corte che la contravvenzione ascritta all'imputato è estinta per prescrizione.
Computato il prolungamento per la interruzione per effetto della sentenza impugnata, il termine massimo prescrizionale di anni quattro e mesi sei (ai sensi degli art. 157 c.p. - nel testo previgente, applicabile, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, al reato in esame - artt. 160 e 161 c.p.), decorrente dal 17 dicembre 2004, è, infatti, spirato il 17 giungo 2009.
Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata nel capo relativo alla contravvenzione e la eliminazione della pena di giorni venti di reclusione, inflitta a titolo di aumento ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, (colla diminuente del rito abbreviato) per il reato in questione.
4. - Il ricorso è fondato - nei termini che seguono - limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. In relazione al primo punto la Corte territoriale ha motivato, facendo espresso riferimento alle "ragioni futili della condotta" e al "comportamento violento" del ricorrente (nonché ai precedenti penali).
Ma siffatta motivazione contraddice l'esclusione della aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 1, in relazione all'art. 577 c.p., comma 1, n. 4, deliberata dal giudice di primo grado (in carenza di gravame del Pubblico Ministero).
Inoltre, laddove la violenza è necessariamente intrinseca alla azione lesiva perpetrata, la Corte territoriale ha omesso di esplicitare sotto quale profilo e per quali aspetti il "comportamento violento" del giudicabile assuma ulteriore rilievo e valenza ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
Anche in relazione alla commisurazione della riduzione della pena per la provocazione la Corte veneta ha reiterato il riferimento "ragioni futili" della reazione del giudicabile.
Infine il giudice di appello non ha deliberato sul settimo motivo di gravame per la riduzione della pena base principale e per la conseguente eliminazione o sostituzione della pena accessoria. Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego delle attenuati generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio (anche in dipendenza della riconosciuta provocazione) e il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
5. - Nel resto il ricorso è infondato.
5.1 - La supposizione che il colpo di coltello inferto dal ricorrente potesse essere stato vibrato, mirando ad attingere altro distretto anatomico (non vitale) della vittima, non trova riscontro in alcun obiettiva emergenza processuale e, neppure, nelle dichiarazioni dell'imputato, riportate testualmente dalla Corte territoriale e non contestate dal ricorrente.
L'accertata condotta integra manifestamente, sotto il profilo della univocità e della idoneità, il ritenuto delitto.
L'elemento psicologico è reso palese dalla eloquente obiettività della condotta e trova ulteriore conferma nella confessione del giudicabile di aver reagito "accecato dalla rabbia e dal dolore". 5.2 - La Corte territoriale non è incorsa in alcuna contraddizione, nel diniego della diminuente del recesso, con riferimento alla circostanza che il giudicabile ebbe a chiamare i Carabinieri. Manca la prova che tanto l'imputato provvide a fare nella immediatezza del ferimento, in modo da assicurare fattivamente il tempestivo soccorso alla vittima.
Mentre, a tal fine, non rileva la successiva comunicazione ai Carabinieri effettuata dal ricorrente, dopo essere fuggito e dopo essere rincasato, e finalizzata alla costituzione. 5.3 - Deve essere tenuto fermo il principio di diritto fissato (senza contrasti giurisprudenziali) da questa Corte, secondo il quale "lo schema dell'impedimento volontario dell'evento (cosiddetto recesso attivo) si differenzia da quello dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 (attivo ravvedimento): ed invero nel primo caso, ad attività criminosa compiuta, e mentre è in svolgimento l'ormai autonomo processo naturale (che è in rapporto necessario di causa ed effetto tra una determinata condotta ed un determinato effetto cui la prima mette capo), l'agente si riattiva, interrompendo tale processo, così da impedire il verificarsi dell'evento; nel secondo caso, invece, a reato consumato, e quindi ad evento già verificatosi, interviene il ravvedimento dell'agente che spontaneamente ed efficacemente si adopera per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato: il chiaro discrimine tra le due ipotesi è ravvisabile pertanto nella avvenuta oppure no verificazione dell'evento normativo" (Sez. 1^, 11 gennaio 1996, n. 7033, Pietrzak, massima n. 205326).
5.4 - Non è dato, pertanto, apprezzare alcuna violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. 5.5 - In ordine all'accertamento della condotta e al diniego delle attenuanti di cui agli art. 56 c.p., comma 1, n. 4 e art. 62 c.p., comma 1, n. 6 la Corte di appello ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la concorrente prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 5.6 - Alle considerazioni che precedono consegue il rigetto, nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, perché il reato è estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione.
Annulla, altresì, la sentenza, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sui punti in questione ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2009