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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 632/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRASSO GAETANO, Presidente e Relatore
FEDULLO EZIO, Giudice
TOMA CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4600/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CI ST - Via Vittorio Emanuele N. 1 84047 CI ST SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411723 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411723 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411723 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411723 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411723 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411723 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 01.10.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n.411723 notificato in data 13.06.2025 dalla SOGET. S.p.A. per conto del Comune di
CI ST con il quale gli viene richiesto il pagamento del complessivo importo di euro 84.469,96 relativo al mancato versamento relativo al mancato pagamento della TARSU per gli anni dal 2007 al
2012; canone fogna e depurazione dal 2005 al 2011; canone acqua anno 2008; violazione norme circolazione stradale anno 2012 e recupero somme per demolizione abusi edilizi anno 2012.
L'opposizione viene, però, formulata relativamente alle imposte per lo smaltimento rifiuti solidi urbani e tributo provinciale a sanzioni ed interessi il tutto ammontante ad euro 66.434,00. Formula i seguenti motivi di gravame: inesistenza del credito per mancata e/o irrituale notificazione degli atti presupposti;
intervenuta estinzione del diritto a seguito della intervenuta prescrizione maturata. In data 27.10.2025 si costituisce il Comune di CI ST contestando quanto sostenuto dal ricorrente producendo in giudizio documentazione probatoria attestante la regolare notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato. In data 20.11.2025 si costituisce la SOGET S.p.A. la quale integra la documentazione già prodotta dall'Ente creditore con quella successivamente notificata fino alla data dell'ultimo atto notificato ed impugnato. Il ricorso è discusso in pubblica udienza con la partecipazione dei rappresentanti delle parti costituite. La Corte trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene non meritevole l'accoglimento del ricorso. I motivi addotti dal ricorrente trovano ampia smentita nella prova documentale depositata dal Comune di CI ST all'atto della sua costituzione in giudizio. L'ente creditore ha fatto rilevare la presenza di crediti non tributari i quali, però, non risultano indicati nel ricorso introduttivo e quindi non facenti parte del giudizio. Relativamente alle contestazioni mosse dal ricorrente la Corte rileva che la produzione documentale fornita dall'ente creditore s'appalesa del tutto completa nella rappresentazione della corretta notifica degli presupposti richiamati nell'atto impugnato. Nulla risulta dedotto dal ricorrente in merito all'acquisita documentazione.
Nel contempo la Corte rileva che anche il concessionario SOGET S.p.A. ha fornito ulteriore prova documentale costituita dalla copia degli atti successivi notificati al ricorrente fino alla data della notifica di intimazione impugnata. Anche questa documentazione non è stata contestata dal ricorrente. Da ultimo va detto che le procedure notificatorie risultano corrette anche nel rispetto dei termini prescrizionali da calcolarsi tenendo presente anche quelli di sospensione previsti dalla normativa COVID 19. Risulta del tutto palese che sia i motivi addotti dalle parti resistenti ma soprattutto le prove documentali da essi forniti non sono stato oggetto di rilievi da parte del ricorrente che ha limitato la sua difesa al solo ricorso introduttivo.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 cadauno, oltre accessori di legge se dovuti, a favore del Comune di CI
ST e SOGET S.p.A.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro
1.500,00 per ognuna delle parti resistenti costituite oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRASSO GAETANO, Presidente e Relatore
FEDULLO EZIO, Giudice
TOMA CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4600/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CI ST - Via Vittorio Emanuele N. 1 84047 CI ST SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411723 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411723 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411723 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411723 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411723 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411723 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 01.10.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n.411723 notificato in data 13.06.2025 dalla SOGET. S.p.A. per conto del Comune di
CI ST con il quale gli viene richiesto il pagamento del complessivo importo di euro 84.469,96 relativo al mancato versamento relativo al mancato pagamento della TARSU per gli anni dal 2007 al
2012; canone fogna e depurazione dal 2005 al 2011; canone acqua anno 2008; violazione norme circolazione stradale anno 2012 e recupero somme per demolizione abusi edilizi anno 2012.
L'opposizione viene, però, formulata relativamente alle imposte per lo smaltimento rifiuti solidi urbani e tributo provinciale a sanzioni ed interessi il tutto ammontante ad euro 66.434,00. Formula i seguenti motivi di gravame: inesistenza del credito per mancata e/o irrituale notificazione degli atti presupposti;
intervenuta estinzione del diritto a seguito della intervenuta prescrizione maturata. In data 27.10.2025 si costituisce il Comune di CI ST contestando quanto sostenuto dal ricorrente producendo in giudizio documentazione probatoria attestante la regolare notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato. In data 20.11.2025 si costituisce la SOGET S.p.A. la quale integra la documentazione già prodotta dall'Ente creditore con quella successivamente notificata fino alla data dell'ultimo atto notificato ed impugnato. Il ricorso è discusso in pubblica udienza con la partecipazione dei rappresentanti delle parti costituite. La Corte trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene non meritevole l'accoglimento del ricorso. I motivi addotti dal ricorrente trovano ampia smentita nella prova documentale depositata dal Comune di CI ST all'atto della sua costituzione in giudizio. L'ente creditore ha fatto rilevare la presenza di crediti non tributari i quali, però, non risultano indicati nel ricorso introduttivo e quindi non facenti parte del giudizio. Relativamente alle contestazioni mosse dal ricorrente la Corte rileva che la produzione documentale fornita dall'ente creditore s'appalesa del tutto completa nella rappresentazione della corretta notifica degli presupposti richiamati nell'atto impugnato. Nulla risulta dedotto dal ricorrente in merito all'acquisita documentazione.
Nel contempo la Corte rileva che anche il concessionario SOGET S.p.A. ha fornito ulteriore prova documentale costituita dalla copia degli atti successivi notificati al ricorrente fino alla data della notifica di intimazione impugnata. Anche questa documentazione non è stata contestata dal ricorrente. Da ultimo va detto che le procedure notificatorie risultano corrette anche nel rispetto dei termini prescrizionali da calcolarsi tenendo presente anche quelli di sospensione previsti dalla normativa COVID 19. Risulta del tutto palese che sia i motivi addotti dalle parti resistenti ma soprattutto le prove documentali da essi forniti non sono stato oggetto di rilievi da parte del ricorrente che ha limitato la sua difesa al solo ricorso introduttivo.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 cadauno, oltre accessori di legge se dovuti, a favore del Comune di CI
ST e SOGET S.p.A.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro
1.500,00 per ognuna delle parti resistenti costituite oltre accessori di legge, se dovuti.