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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2023, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR ND, n. in Moldavia 26/03/1960 OT VI, n. in Moldavia 27/03/1987 LI US, n. Napoli 13/06/1973 avverso la sentenza n. 2713/21 della Corte di appello di Brescia 29/10/2021 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità; lette, per il ricorrente LI, le conclusioni dell'avv. Vincenzo Fiume con cui insiste per l'accoglimento del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 3946 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 09/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha ribadito la condanna di ND AR, VI AR e US LI in ordine ai delitti di cui agli artt. 56, 624, 625, secondo e quinto comma, cod. pen. (tutti) e 367, 61 n. 2, cod. pen. (il solo AR), confermando le pene rispettivamente loro inflitte all'esito del giudizio di primo grado. 2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. AR e AR Violazione di legge per illegalità della pena con riferimento all'erronea applicazione dei criteri di determinazione indicati agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. 2.2. LI Con un primo motivo, tale ricorrente deduce violazione di legge sostanziale e processuale (art. 132, comma 3, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196 come introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2021 n. 132) e la conseguente inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti, in mancanza del relativo provvedimento autorizzatorio e di ogni valutazione di circa la pertinenza e la rilevanza ai fini istruttori degli stessi. Con un secondo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 1-bis del suddetto decreto — legge come convertito dall'art. 1 della legge n. 178 del 23 novembre 2021 in ragione dell'assenza di riscontri rilevanti ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Con un terzo motivo si duole, infine, della ritenuta utilizzabilità della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dal Tribunale di Verona nei confronti suoi e di AR, comprovante il loro rapporto di conoscenza, ancorché solo esibita dal Procuratore Generale in udienza e stando alla sua prospettazione acquisita in violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Con riferimento alla posizione dei ricorrenti AR e AR, va preliminarmente rilevato che soltanto in sede di legittimità il relativo difensore ha dedotto l'illegalità della pena per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., laddove in sede di gravame aveva contestato, quanto a AR, l'insufficienza del quadro probatorio e per entrambi gli appellanti, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La palese violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. determina di conseguenza la dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni. 3. Anche il difensore del ricorrente LI pone, con i primi due motivi del ricorso, questioni non previamente dedotte in appello, ma in tal caso, afferendo parzialmente le stesse a profili di inammissibilità, deducibili dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione e valutabili ex officio dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, Rv. 28188; Sez. 6 n. 22808 del 17/07/2020, Rv. 279566), se ne impone una sommaria delibazione. In particolare deduce la violazione dell'art. 132, comma 3, d. Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto - legge 30 settembre 2021 n. 132, vigente al momento della pronuncia impugnata (29 ottobre 2021) e determinante, secondo la sua prospettazione, l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti secondo il sistema previgente ad opera dell'organo requirente (Pubblico Ministero), a seguito di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza della Grande Sezione del 2 marzo 2021 in causa C-746/18 H.K. c. Prokuratuur relativa alla legislazione dell'Estonia. Lamenta, altresì, la violazione dell'art.
1-bis del citato decreto - legge 30 settembre 2021 n. 132 convertito nella legge n. 178 del 2021 con riferimento all'assenza di riscontri cd. estrinseci, costituenti 'altri elementi di prova' rispetto alle risultanze dei tabulati telefonici. Diverse pronunce di questa Corte di cassazione hanno, tuttavia, già affermato la compatibilità della normativa dettata dal legislatore del 2021 e in particolare della disciplina transitoria (art.
1-bis decreto - legge n. 132 del 2021 cit.) sia rispetto alle indicazioni offerte dal § 43 della sentenza della Grande Sezione del 2 marzo 2021, nella parte dove afferma la legittimità di «norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova» sia riguardo all'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, 3 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, poiché «in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di altri elementi di prova, quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime» (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029; conf. Sez. 3, n. 11993 del 16/02/2022, Giuffrè; Sez. 6, n. 9204 del 01/03/2022, Cannata ed altri;
Sez. 3, n. 23424 del 07/04/2022, Volpinari;
Sez. 1, n. 37675 del 03/05/2022, Zuliani;
Sez. 1, n. 32278 del 16/05/2022, RF e altri, tutte non massimate). Vale, inoltre, aggiungere che Sez. 1, n. 37675/22 cit. si è confrontata anche con gli ulteriori sviluppi registratisi nella giurisprudenza eurounitaria, ribadendo la compatibilità della disposizione transitoria dell'art. 1, comma 1-bis cit., con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, modificato dalla Direttiva 2009/136/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni nonché con gli artt. 7, 8, 11 e 52, par. 1, CDFUE, anche dopo la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 aprile 2022 (causa 140/20 G.D.
contro
Commissioner of An Garda Siochàna, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Attomey Generai) non contenente elementi di novità rispetto alla citata decisione del 2 marzo 2021, H.K. c. Prokuratuur. Con riferimento, invece, alla doglianza concernente la dedotta assenza del provvedimento di autorizzazione all'acquisizione dei dati telefonici, ne va rilevata la genericità in rapporto a quanto acquisito e non a quanto effettivamente esistente. Quanto, infine, ai riscontri probatori rispetto alle risultanze dei tabulati telefonici, nella fattispecie la Corte territoriale ha dato ampiamente conto della sussistenza a carico del ricorrente di un "inequivoco compendio indiziario" (pag. 5), di cui l'accertata presenza fisica delle utenze telefoniche di pertinenza degli imputati sul luogo del reato durante la consumazione del tentativo di furto (per l'appunto dimostrata dall'accusa mediante l'analisi dei dati telefonici) costituisce solo uno degli elementi di valutazione apprezzati dal giudice di merito, da cui la manifesta infondatezza della seconda parte della censura. 4. il terzo motivo del ricorso formulato dall'imputato LI è, infine, a sua volta manifestamente infondato. Quella di cui contesta l'irrituale acquisizione è una sentenza del 29 settembre 4 2016 del Tribunale di Verona passata in giudicato, valutata dalla Corte di merito ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (pag. 5 sent.) per la cui acquisizione non occorre una formale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la sentenza è stata solo esibita dal Procuratore Generale distrettuale, allegazione che sembra alludere al fatto che la stessa non sarebbe stata formalmente acquisita agli atti del processo, articolando poi la censura in relazione al profilo della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 606 comma 3, cod. proc. pen., per quanto anticipato del tutto irrilevante La sentenza impugnata si limita a stabilire che "secondo quanto accertato con la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Verona ecc. ecc.", locuzione che nulla dice sulle modalità di acquisizione, che, però, sembra dare per scontato essere avvenuta. Con riferimento all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., un lontano precedente di questa Corte di cassazione ha stabilito che affinché l'imputato potesse essere ammesso all'immediata definizione del processo nel giudizio d'appello, ex art. 4- ter, commi 2 e 3 del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, convertito con modifiche nella legge 5 giugno 2000, n. 144, fosse indispensabile una formale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e che tale non potesse essere considerata l'acquisizione di sentenze irrevocabili di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Agate e al., Rv. 228657), argomento che a contrario conferma il principio secondo cui le modalità di acquisizione delle sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. prescindono dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in tremila euro he, ciascuno. eu e-4
P. Q. M.
TU LU Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle O N-) . spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle »— o ammende. a e: Il consigliere estensore Il Presiden Così deciso, 9 novembre 2022
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità; lette, per il ricorrente LI, le conclusioni dell'avv. Vincenzo Fiume con cui insiste per l'accoglimento del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 3946 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 09/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha ribadito la condanna di ND AR, VI AR e US LI in ordine ai delitti di cui agli artt. 56, 624, 625, secondo e quinto comma, cod. pen. (tutti) e 367, 61 n. 2, cod. pen. (il solo AR), confermando le pene rispettivamente loro inflitte all'esito del giudizio di primo grado. 2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. AR e AR Violazione di legge per illegalità della pena con riferimento all'erronea applicazione dei criteri di determinazione indicati agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. 2.2. LI Con un primo motivo, tale ricorrente deduce violazione di legge sostanziale e processuale (art. 132, comma 3, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196 come introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2021 n. 132) e la conseguente inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti, in mancanza del relativo provvedimento autorizzatorio e di ogni valutazione di circa la pertinenza e la rilevanza ai fini istruttori degli stessi. Con un secondo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 1-bis del suddetto decreto — legge come convertito dall'art. 1 della legge n. 178 del 23 novembre 2021 in ragione dell'assenza di riscontri rilevanti ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Con un terzo motivo si duole, infine, della ritenuta utilizzabilità della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dal Tribunale di Verona nei confronti suoi e di AR, comprovante il loro rapporto di conoscenza, ancorché solo esibita dal Procuratore Generale in udienza e stando alla sua prospettazione acquisita in violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Con riferimento alla posizione dei ricorrenti AR e AR, va preliminarmente rilevato che soltanto in sede di legittimità il relativo difensore ha dedotto l'illegalità della pena per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., laddove in sede di gravame aveva contestato, quanto a AR, l'insufficienza del quadro probatorio e per entrambi gli appellanti, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La palese violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. determina di conseguenza la dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni. 3. Anche il difensore del ricorrente LI pone, con i primi due motivi del ricorso, questioni non previamente dedotte in appello, ma in tal caso, afferendo parzialmente le stesse a profili di inammissibilità, deducibili dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione e valutabili ex officio dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, Rv. 28188; Sez. 6 n. 22808 del 17/07/2020, Rv. 279566), se ne impone una sommaria delibazione. In particolare deduce la violazione dell'art. 132, comma 3, d. Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto - legge 30 settembre 2021 n. 132, vigente al momento della pronuncia impugnata (29 ottobre 2021) e determinante, secondo la sua prospettazione, l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti secondo il sistema previgente ad opera dell'organo requirente (Pubblico Ministero), a seguito di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza della Grande Sezione del 2 marzo 2021 in causa C-746/18 H.K. c. Prokuratuur relativa alla legislazione dell'Estonia. Lamenta, altresì, la violazione dell'art.
1-bis del citato decreto - legge 30 settembre 2021 n. 132 convertito nella legge n. 178 del 2021 con riferimento all'assenza di riscontri cd. estrinseci, costituenti 'altri elementi di prova' rispetto alle risultanze dei tabulati telefonici. Diverse pronunce di questa Corte di cassazione hanno, tuttavia, già affermato la compatibilità della normativa dettata dal legislatore del 2021 e in particolare della disciplina transitoria (art.
1-bis decreto - legge n. 132 del 2021 cit.) sia rispetto alle indicazioni offerte dal § 43 della sentenza della Grande Sezione del 2 marzo 2021, nella parte dove afferma la legittimità di «norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova» sia riguardo all'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, 3 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, poiché «in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di altri elementi di prova, quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime» (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029; conf. Sez. 3, n. 11993 del 16/02/2022, Giuffrè; Sez. 6, n. 9204 del 01/03/2022, Cannata ed altri;
Sez. 3, n. 23424 del 07/04/2022, Volpinari;
Sez. 1, n. 37675 del 03/05/2022, Zuliani;
Sez. 1, n. 32278 del 16/05/2022, RF e altri, tutte non massimate). Vale, inoltre, aggiungere che Sez. 1, n. 37675/22 cit. si è confrontata anche con gli ulteriori sviluppi registratisi nella giurisprudenza eurounitaria, ribadendo la compatibilità della disposizione transitoria dell'art. 1, comma 1-bis cit., con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, modificato dalla Direttiva 2009/136/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni nonché con gli artt. 7, 8, 11 e 52, par. 1, CDFUE, anche dopo la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 aprile 2022 (causa 140/20 G.D.
contro
Commissioner of An Garda Siochàna, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Attomey Generai) non contenente elementi di novità rispetto alla citata decisione del 2 marzo 2021, H.K. c. Prokuratuur. Con riferimento, invece, alla doglianza concernente la dedotta assenza del provvedimento di autorizzazione all'acquisizione dei dati telefonici, ne va rilevata la genericità in rapporto a quanto acquisito e non a quanto effettivamente esistente. Quanto, infine, ai riscontri probatori rispetto alle risultanze dei tabulati telefonici, nella fattispecie la Corte territoriale ha dato ampiamente conto della sussistenza a carico del ricorrente di un "inequivoco compendio indiziario" (pag. 5), di cui l'accertata presenza fisica delle utenze telefoniche di pertinenza degli imputati sul luogo del reato durante la consumazione del tentativo di furto (per l'appunto dimostrata dall'accusa mediante l'analisi dei dati telefonici) costituisce solo uno degli elementi di valutazione apprezzati dal giudice di merito, da cui la manifesta infondatezza della seconda parte della censura. 4. il terzo motivo del ricorso formulato dall'imputato LI è, infine, a sua volta manifestamente infondato. Quella di cui contesta l'irrituale acquisizione è una sentenza del 29 settembre 4 2016 del Tribunale di Verona passata in giudicato, valutata dalla Corte di merito ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (pag. 5 sent.) per la cui acquisizione non occorre una formale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la sentenza è stata solo esibita dal Procuratore Generale distrettuale, allegazione che sembra alludere al fatto che la stessa non sarebbe stata formalmente acquisita agli atti del processo, articolando poi la censura in relazione al profilo della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 606 comma 3, cod. proc. pen., per quanto anticipato del tutto irrilevante La sentenza impugnata si limita a stabilire che "secondo quanto accertato con la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Verona ecc. ecc.", locuzione che nulla dice sulle modalità di acquisizione, che, però, sembra dare per scontato essere avvenuta. Con riferimento all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., un lontano precedente di questa Corte di cassazione ha stabilito che affinché l'imputato potesse essere ammesso all'immediata definizione del processo nel giudizio d'appello, ex art. 4- ter, commi 2 e 3 del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, convertito con modifiche nella legge 5 giugno 2000, n. 144, fosse indispensabile una formale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e che tale non potesse essere considerata l'acquisizione di sentenze irrevocabili di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Agate e al., Rv. 228657), argomento che a contrario conferma il principio secondo cui le modalità di acquisizione delle sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. prescindono dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in tremila euro he, ciascuno. eu e-4
P. Q. M.
TU LU Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle O N-) . spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle »— o ammende. a e: Il consigliere estensore Il Presiden Così deciso, 9 novembre 2022