Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/06/2026, n. 18897
CASS
Sentenza 10 giugno 2026

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  • Rigettato
    Tardività della pretesa impositiva

    La Corte ha rigettato questo motivo ritenendo che i termini non fossero scaduti e che il raddoppio dei termini fosse applicabile in presenza di seri indizi di reato.

  • Inammissibile
    Illegittimità della verifica e dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura per tardività nell'introduzione di nuove questioni fattuali e giuridiche in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondata la questione relativa alla mancata riserva all'autorità giudiziaria della potestà autorizzativa.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito delle contestazioni

    La Corte ha rigettato i motivi di ricorso relativi alla valutazione delle prove e dei fatti di causa, ritenendoli inammissibili in sede di legittimità perché volti a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • Rigettato
    Richiesta di applicazione del D.Lgs. n. 87 del 2024

    La Corte ha rigettato la richiesta, ritenendo che l'art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024 escluda espressamente l'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni più favorevoli per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, e che tale esclusione sia compatibile con i principi costituzionali e del diritto dell'Unione Europea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/06/2026, n. 18897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18897
    Data del deposito : 10 giugno 2026

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