Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 2
Per effetto della preclusione derivante dalla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, non può essere applicata una misura cautelare, per lo stesso fatto, nei confronti dell'imputato prosciolto prima che, emerse nuove fonti di prova, sia pronunciata dal giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza medesima. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione se si procede per fatto diverso da quello per cui è intervenuta la sentenza di non luogo a procedere, dovendosi valutare l'identità del fatto in relazione agli elementi costitutivi del reato (condotta, evento e nesso causale), in applicazione analogica dei criteri elaborati per l'applicazione del principio ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen.
L'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la fonte di prova illegittimamente indicata e utilizzata ha avuto una determinante efficacia nella formazione del convincimento del giudice del merito, nel senso che la scelta della soluzione adottata, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella fonte di prova. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che l'illegittima utilizzazione di una dichiarazione non avesse incidenza decisiva sul complessivo apprezzamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2001, n. 33300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33300 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 13/07/2001
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 2830
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 8797/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CA CO, n. a Valguarnera (EN) il 28.4.1959 avverso l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. del Tribunale di Catania, adottata in data 29.1.2001
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato:
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale Dott. F. Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata:
- udito il difensore avv. C. Taormina, che hanno richiesto l'accoglimento del ricorso:
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. CO GN ricorre per cassazione avverso provvedimento ex art. 310 c.p.p. del tribunale di Caltanissetta, confermativo dell'ordinanza con cui il g.i.p. dello stesso tribunale, in data 5 gennaio 2001, aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, applicata nei suoi confronti in relazione al delitto di appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra", contestatogli a partire da data imprecisata e fino al 1999, revoca richiesta sull'assunto di illegittimità della misura cautelare, adottata prima della necessaria preventiva revoca della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata dallo stesso GIP di Caltanissetta il 5.7.1995 (divenuta irrevocabile il 4.10.1995), per non aver commesso il fatto, in ordine al medesimo reato, contestatogli a partire da data imprecisata e fino al 1995.
Il Tribunale ha rigettato il proposto appello, condividendo le motivazioni addotte dal g.i.p. nel provvedimento di reiezione dell'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, ritenendo cioè che il fatto per cui era stato adottato il provvedimento cautelare fosse diverso da quello coperto dalla preclusione derivante dall'indicata sentenza di non luogo a procedere.
2. Con il ricorso in esame il GN deduce la violazione degli artt. 191, 299, 434 c.p.p., per avere i giudici di merito utilizzato elementi acquisiti nel procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, senza la necessaria preventiva revoca di tale pronuncia, e la manifesta illogicità della motivazione per contraddittorietà e apoditticità delle affermazioni relative agli elementi indiziari già emergenti dal precedente procedimento utilizzati dal g.i.p..
Il difensore, con motivi nuovi, deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) e lett. e), in relazione all'art. 434 c.p.p., per avere l'ordinanza, sulla base di argomentazione apodittica, omesso di rilevare l'insussistenza della condizione di procedibilità costituita dalla revoca della precedente sentenza di non luogo a procedere, in particolare denuncia il travisamento del fatto, operato nella parte in cui l'impugnata ordinanza afferma - contrariamente a quanto risulta dal provvedimento applicativo della misura cautelare che menziona tra le fonti di prova a carico del GN anche le dichiarazioni del EV, da cui aveva preso le mosse il precedente procedimento conclusosi con la sentenza di non luogo a procedere - che tali dichiarazioni "non abbiano costituito fondamento" della ordinanza di custodia cautelare.
3. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
In linea con gli autorevoli e condivisi pronunciamenti della Corte costituzionale (sentenza n. 27/1995) e delle Sezioni Unite (Cass. n 8/2000 Romeo, rv 215411), va riaffermato che, per la preclusione derivante dalla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, non può essere applicata una misura cautelare, per lo stesso fatto, nei confronti dell'imputato prosciolto prima che, emerse nuove fonti di prova, sia pronunciata dal giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza medesima.
Non sussiste, ovviamente, alcuna preclusione se si procede per fatto diverso da quello per cui è intervenuta la sentenza di non luogo a procedere, dovendosi valutare l'identità del fatto in relazione agli elementi costitutivi del reato (condotta, evento e nesso causale), in applicazione analogica dei criteri elaborati per l'applicazione del principio ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p.. Nel caso in esame, correttamente il giudice d'appello, così come il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza emessa ex art. 299 c.p.p., ha escluso l'identità del fatto, con riferimento sia al tempo del commesso reato sia alla condotta materiale contestata. Per quanto riguarda il prospettato travisamento del fatto, il Collegio rileva che già il giudice dell'indagine preliminare, nell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura, aveva "riletto" e valutato il complesso degli indizi di colpevolezza di cui al provvedimento cautelare che applicò la custodia in carcere, concludendo che i fatti contestati al GN erano riferibili agli anni 1996 - 1998 e al rapporto con vari soggetti, tra cui il LI e il Minacapilli, e non già a fatti anteriori al 1995 relativi ai rapporti con il Leonardo, a cui si riferivano le dichiarazioni rese da LO EV, dalle quali era nato il procedimento penale e la contestazione precedentemente chiusi con la sentenza di non luogo a procedere.
Il tribunale, di Caltanissetta ha correttamente rigettato l'impugnazione, riconfermando la diversità del fatto ora contestato rispetto alla precedente contestazione, con la conseguenza che non opera la preclusione sopra indicata;
il tribunale ha altresì affermato la sostanziale irrilevanza delle dichiarazioni del EV, nell'economia del provvedimento cautelare. In tale situazione non sussiste alcuna ipotesi di "travisamento di fatto" da parte del giudice d'appello che - motivatamente e con argomenti nei quali non si ravvisano, ai sensi dell'art. 606.1 lett. e) c.p.p., vizi logici manifesti - ha espresso il suo convincimento di condivisione del contenuto dell'ordinanza emessa dal g.i.p. il 5 gennaio scorso, in cui si concludeva che "l'acquisizione degli elementi forniti dalla sentenza di proscioglimento del G.U.P. non si pone come fatto nuovo idoneo a modificare il quadro indiziario posto a fondamento della misura, quadro che, al contrario, conserva allo stato quei margini di gravità tali da giustificare il mantenimento della misura custodiale".
In questa sede di legittimità, va affermata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal EV in mancanza della preventiva revoca della sentenza di non luogo a procedere. Da ciò, tuttavia, non consegue automaticamente l'annullamento del provvedimento impugnato (e, in stretta connessione, dell'ordinanza ex art. 299 c.p.p. del 5 gennaio 2001 e dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere) giacché dall'illegittima utilizzazione di tale fonte di prova può prescindersi senza incidenza (vitiatur sed non vitiat) sul complessivo apprezzamento circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
In applicazione del criterio riaffermato dalle Sezioni Unite con riferimento al giudizio di responsabilità penale dell'imputato (Cass. SS.UU. 16/2000 Tammaro, rv 216249), deve ribadirsi che, anche in sede di misure cautelari, un'ordinanza, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la fonte di prova illegittimamente indicata e utilizzata ha avuto una determinante efficacia nella formazione del convincimento del giudice del merito, nel senso che la scelta della soluzione adottata, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella fonte di prova. Nel caso di specie è lo stesso giudice di merito (prima il giudice per le indagini preliminari in sede di provvedimento ex art. 299 c.p.p. e successivamente il tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p.) che ha di fatto proceduto a "prova di resistenza" dei numerosi elementi indiziari diversi dalle dichiarazioni del EV, concludendo - con motivazione plausibile e indenne da vizi logici rilevanti ex art. 606.1 lett. e c.p.p. - per la sussistenza e la permanenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2001