Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2001, n. 33300
CASS
Sentenza 13 luglio 2001

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Per effetto della preclusione derivante dalla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, non può essere applicata una misura cautelare, per lo stesso fatto, nei confronti dell'imputato prosciolto prima che, emerse nuove fonti di prova, sia pronunciata dal giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza medesima. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione se si procede per fatto diverso da quello per cui è intervenuta la sentenza di non luogo a procedere, dovendosi valutare l'identità del fatto in relazione agli elementi costitutivi del reato (condotta, evento e nesso causale), in applicazione analogica dei criteri elaborati per l'applicazione del principio ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen.

L'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la fonte di prova illegittimamente indicata e utilizzata ha avuto una determinante efficacia nella formazione del convincimento del giudice del merito, nel senso che la scelta della soluzione adottata, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella fonte di prova. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che l'illegittima utilizzazione di una dichiarazione non avesse incidenza decisiva sul complessivo apprezzamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2001, n. 33300
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33300
    Data del deposito : 13 luglio 2001

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