Sentenza 12 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora", sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato. (In applicazione di tale principio, la Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla società scontataria di effetti cambiari, ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo di tali titoli, emessi dalla vittima di una presunta truffa in favore dell'indagato ed oggetto di successivo contratto di sconto, rilevando che era stata omessa ogni valutazione in ordine al "periculum in mora" e alla buona fede della società scontataria).
Commentari • 2
- 1. Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Truffa: è un reato istantaneo e di dannoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato il locus commissi delicti nei luoghi in cui, ai fini dell'immatricolazione di autovetture importate dall'estero e rivendute a clienti nazionali, venivano assolti oneri fiscali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto, con correlativo danno per l'Erario e profitto economico per l'agente, a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli - Cassazione penale, sez. II , …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2016, n. 47007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47007 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2016 |
Testo completo
47 0 07 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente Dott. FRANCO FIANDANESE N. 133412016 Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO N. 22655/2016 Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - - Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposte da. DO IL ANO S.P A. avverso Fordinanza n. 14/2016 TRIB. LIBERTA' di COSENZA, dol 16/03/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA: lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fo nni Di Les ihe ha chiesto elannuellemento con rinsis Udit i difensor Avv.; MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per cassazione la società DO IL partecipazioni, finanziamenti leasing S.p.A - avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che il 16 marzo 2016 ha confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale in data 10 febbraio 2016 ed avente ad oggetto numero 25 effetti cambiari dell'importo di euro 800,00 ciascuno emessi da CHIAPPETTA DE, legale rappresentante della ditta EC Service, quale corrispettivo della vendita di macchinari, in favore di MA SU srl di cui A.U. è LI RT indagato in concorso con DE IT RI per truffa in danno della CHIAPPETTA. Deduce la società ricorrente:
1. violazione di legge. Rileva che il tribunale non ha tenuto conto che i titoli erano da tempo stati scontate dalla DO IL S.p.A. che aveva pertanto acquistato la proprietà e dunque gli indagati non ne avevano la disponibilità 2. violazione di legge anche con riferimento agli articoli 1858, 1859, 1993 c.c. e 21 legge fallimentare. Rileva che il tribunale non tiene conto che il contratto di sconto del titolo cambiario determina il trasferimento della proprietà in capo allo scontatario e che detto contratto non richiede la forma scritta. Evidenzia che il tribunale ha ritenuto che in ogni caso sia stata attuata la cessione del credito in capo alla DO in forza della girata " c.d. secca" dei titoli cambiari, ma ciò nonostante ha considerato legittimo sequestro sulla base di un orientamento, che definisce consolidato, secondo il quale oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene, a chiunque appartenente, e quindi anche a persone estranee al reato, purchè esso sia, anche indirettamente collegato al reato, e ove lasciato in libera disponibilità idoneo a costituire pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato. E ha ritenuto che nella fattispecie si determinerebbe detto effetto in considerazione del fatto che, esporre il debitore all'azione di recupero del credito, provocherebbe l'aggravamento delle conseguenze dannose del reato per cui si procede. Il ricorrente contesta dette argomentazione richiamando in senso contrario giurisprudenza di questa Corte e rilevando che si tratta di sconto cambiario con conseguenti inopponibilità da parte del debitore principale alla banca scontatrice delle eccezioni basate sui rapporti personali tra lo stesso debitore ei portatori precedenti salvo quanto previsto dall'articolo 21 legge cambiaria, non applicabile nel caso di specie, considerato che il tribunale non ha messo in discussione la buona fede della DO 3. omessa motivazione con riguardo alle censure espresse con il richiamo all'art. 1993 c.c. e 21 Legge cambiaria Il ricorso è fondato. 1 п Se è vero che l'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è di per sè elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, è però vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato (Cass. n. 11287 del 2010) Rv. 246358; N. 2296 del 1992,, N. 156 del 1993,, N. 1565 del 1997 Rv. 208463, N. 4496 del 1999 Rv. 214033, N. 29797 del 2001 Rv. 219855, N. 1246 del 2003 Rv. 228224, N. 38728 del 2004 Rv. 229610, N. 37033 del 2006 Rv. 235283, N. 2887 del 2008 Rv. 238592) L'istituto del sequestro preventivo non può infatti essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla norma ovvero surrogare altri istituti propri del diritto civile. In particolare, in un procedimento penale per il reato di truffa il sequestro preventivo non può essere utilizzato per tutelare interessi di una parte in pregiudizio di altre parti (questioni prevalentemente economiche cui si può porre rimedio con mezzi civilistici) soprattutto quando il sequestro finisce con il ledere diritti di terzi in buona fede. Ciò detto deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata ha sostanzialmente omesso di motivare in ordine al periculum come sopra individuato e alla buona fede della ricorrente Società DO alla quale ha ammesso essere stato ceduto il credito cartolare secondo le regole della legge cambiaria. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Cosenza perché, nella pienezza dei poteri di valutazione propri del giudice di merito, proceda a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Cosenza per nuovo esame. Così deliberato in Roma il 12.10.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna VERGA Franco FIANDANESE rauco andary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 9 NOV. 2016 IL EMADICASS CANCELLIERE Claudia Pian C ur 2