Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2001, n. 16873
CASS
Sentenza 21 marzo 2001

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In tema di procedimento penale a carico di imputati minorenni, il proscioglimento dell'imputato per irrilevanza del fatto implica comunque il presupposto di un'accertata responsabilità, cui non può pervenirsi senza una raccolta, in contraddittorio, della prova ovvero senza rinuncia alla stessa da parte dell'interessato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale il Gip minorile aveva dichiarato non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, pur non avendo l'interessato consentito il giudizio allo stato degli atti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2001, n. 16873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16873
    Data del deposito : 21 marzo 2001

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