Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
In tema di procedimento penale a carico di imputati minorenni, il proscioglimento dell'imputato per irrilevanza del fatto implica comunque il presupposto di un'accertata responsabilità, cui non può pervenirsi senza una raccolta, in contraddittorio, della prova ovvero senza rinuncia alla stessa da parte dell'interessato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale il Gip minorile aveva dichiarato non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, pur non avendo l'interessato consentito il giudizio allo stato degli atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2001, n. 16873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16873 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 21/03/2001
1. Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. RENATO CALABRESE Consigliere N. 1765
3. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA Consigliere N. 37257/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Sassari nel procedimento a carico di:
1) ON Giauluigi, n. a Sassari il 21.4.1983 e
2) Mura Giovanni, n. a Sassari il 3.10.1983
avverso la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Sassari pronunciata il 24.5.2000,
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Casini, lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio
OSSERVA:
I ricorrenti sono stati accusati, insieme a US FA, prosciolto dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni, di aver rubato alcuni attrezzi agricoli sottratti dalla casa rurale di Lubino Francesco. Il G.I.P. minorile, pur non avendo i minori consentito il giudizio allo stato degli atti, dichiarava non luogo a procedere per irrilevanza del fatto applicando l'art. 27 D.P.R. 448/88. Per superare il disposto del D.L.
7.1.2000 n. 2, convertito nella L.25.2.2000 n. 35 il G.I.P. minorile riteneva che la condizione del consenso dell'imputato al giudizio senza contraddittorio operi solo quando si debba affermare la responsabilità dell'imputato, ma non quando egli viene prosciolto. A suo giudizio l'applicazione dell'art.27 D.P.R. 448/88 implica un proscioglimento che non suppone l'affermazione della responsabilità, come invece avviene nel caso del perdono giudiziale o della applicazione di sanzioni sostitutive. Il verdetto dovrebbe essere equiparato ad una dichiarazione di improcedibilità o improseguibilità.
Ricorre il Procuratore Generale di Sassari per violazione dell'art. 1, 5^ comma L. 25.2.2000 n. 35. Ritenere un fatto irrilevante e per questa ragione prosciogliere suppone il riconoscimento della responsabilità dell'imputato e ciò non è possibile senza una rinuncia espressa alla assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti, come avviene quando il giudizio è pronunciato allo stato degli atti.
Il ricorso è fondato. Non c'è niente da aggiungere alle argomentazioni del P.G. ricorrente. Il proscioglimento di un minore per irrilevanza del fatto implica comunque il presupposto di una responsabilità che non può essere ritenuta senza una raccolta in contraddittorio delle prove o senza rinuncia ad esso da parte dell'interessato. Perciò l'impugnata sentenza deve essere annullata.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Sassari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001