Sentenza 24 febbraio 2009
Massime • 1
Va eliminata l'iscrizione nel casellario giudiziale del decreto penale di condanna alla pena dell'ammenda, anche qualora con tale provvedimento, emesso anteriormente alla novella dell'art. 460 cod. proc. pen. ad opera del D.L. n. 82 del 2000, conv. nella L. n. 144 del 2000, sia stato concesso il beneficio della non menzione della condanna, ora non più previsto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2009, n. 12451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12451 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/02/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 739
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 034359/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA AN N. IL 15/11/1948;
avverso ORDINANZA del 25/06/2008 TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Di Casola C. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 25 giugno 2008 il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di VA LA, volta ad ottenere, ai sensi del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), parte prima, la cancellazione dal casellario giudiziale dell'iscrizione relativa alla condanna alla pena di duemilioni e duecento lire di ammenda (pari ad Euro 1.136,21), con concessione del beneficio della non menzione, per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni (D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 16 e 58, art. 77, lett. b e c, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 179 cpv e 313, art. 389, lett. b), inflitta con decreto penale del Pretore di Bologna del 23 novembre 1990, esecutivo il 19 aprile 1991. Il giudice osservava che, ai sensi del D.P.R. n. 313 del 2002, art.5, comma 2, lett. d), la cancellazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale è espressamente esclusa, qualora in relazione alla pena dell'ammenda inflitta sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.. La ratio di tale esclusione è da ravvisare nella circostanza che i suddetti benefici non possono essere concessi più di una volta o, al massimo, due volte, nei casi espressamente disciplinati dall'art. 164 c.p., u.c., e art. 175 c.p., sicché il giudice deve conoscere il vissuto di rilevanza penale dell'interessato per fare corretta applicazione delle norme che regolano la concessione dei suddetti benefici. Ad avviso del giudice dell'esecuzione, tale interpretazione trova un conforto nel prevalente orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato che la concessione dei benefici ex artt. 163 e 175 c.p.p. è di ostacolo alla eliminazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale, che la iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale non ha natura di effetto penale della condanna, trattandosi di atto che assolve a finalità meramente informative, e che, pertanto, la stessa non è esclusa dalla mera estinzione del reato e degli effetti penali della condanna.
Nè rileva il fatto che, a seguito della modifica dell'art. 460 c.p.p. ad opera della L. n. 144 del 2000, non sia più prevista, in tema di decreto penale di condanna, la concessione della non menzione nel certificato penale spedito a richiesta dei privati e che, a seguito di tale novella, il condannato potrà vedere applicato il beneficio della non menzione in relazione ad una successiva condanna, in quanto tra gli effetti favorevoli del giudizio sommario per decreto e al fine di favorire le finalità deflattive proprie di tale rito il legislatore ha espressamente stabilito la non iscrizione nel casellario giudiziale (D.P.R. n. 313 del 2002, art 3, lett. a). La nuova previsione non concerne l'istituto della non menzione ex art.175 c.p., riguardante, invece, la non iscrizione delle condanne nel certificato penale spedito a richiesta dei privati. Non sostenibile, inoltre, a giudizio del Tribunale, è la tesi per la quale, attesa la natura sostanziale della disposizione contenuta nell'art. 460 c.p.p., comma 5, essa si applichi, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, anche al beneficio della non menzione quale effetto delle varie tipologie di condanna, non essendo condivisibile l'estensione del carattere sostanziale al profilo della iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, destinato ad assolvere una funzione meramente informativa.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, LA, il quale lamenta: a) erronea interpretazione della legge penale con riferimento alla natura dell'iscrizione della condanna nel casellario giudiziario;
b) violazione di legge relativamente al rapporto esistente il tra novero dei provvedimenti che devono essere iscritti nel casellario giudiziale (D.P.R. n. 313 del 2002, art. 3, comprensivo delle condanne per le quali, come nel caso in esame, si sia proceduto all'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis c.p.) ed eliminazione delle iscrizioni disciplinato dall'art. 5, citato D.P.R., trascorso il periodo di legge.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Occorre premettere che le disposizioni del codice di rito sul casellario giudiziale, di cui al libro decimo, titolo quarto, sono state abrogate dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 52, comma 1, (entrato in vigore quarantacinque giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2003, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale ed altro).
In particolare, il citato D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) ha disciplinato ex novo la materia della eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale.
Il comma 2, lett. d) della citata disposizione prevede l'eliminazione, tra l'altro, delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali sia stata inflitta la pena dell'ammenda, "salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.", trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.
Il citato D.P.R. n. 313 del 2002, art. 3, comma 1, esclude dal novero dei provvedimenti che devono essere iscritti nel casellario giudiziale le pronunce di condanna definitive per contravvenzioni per le quali la legge ammette l'oblazione, limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162 c.p.. La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda, quindi, l'interpretazione dell'inciso contenuto nel D.P.R. n. 313 del 2002, citato art. 5, comma 2, lett. d), alla luce delle modifiche da ultimo apportate all'art. 460 c.p.p. dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art.
2- decies, convertito con modificazioni nella L. 5 giugno 2000, n. 144 e all'ambito di applicabilità del novellato art. 460 c.p.p. rispetto ai decreti penali di condanna alla pena dell'ammenda per contravvenzioni punite alternativamente con pena detentiva divenuti irrevocabili (come nel caso di specie) prima dell'entrata in vigore della novella legislativa e rispetto ai quali siano trascorsi dieci anni dall'esecuzione della pena (nella fattispecie in esame il pagamento dell'ammenda).
2. A tale fine occorre, innanzitutto, stabilire se la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p. possa essere considerata un "effetto penale della condanna".
Dalla latitudine della formula usata si evince che in tale categoria rientrano tutte le conseguenze sfavorevoli, diverse dalle pene accessorie, che derivano direttamente dalla condanna, sia che comportino un particolare aggravamento di successive situazioni giuridiche riferibili al condannato sia che si risolvano nella sua incapacità (o indegnità) di conservare, esercitare o acquistare facoltà giuridiche determinate.
La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.), per la cui concessione è determinante la misura della pena inflitta e la sua irrogazione con una "prima" sentenza di condanna, persegue lo scopo di favorire il ravvedimento e il reinserimento sociale del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato, qual è quella della pubblicità.
L'istituto tende a limitare gli effetti della condanna sul piano dei rapporti sociali, evitando che essa sia resa nota con conseguente pregiudizio per la reputazione del condannato (Cass., Sez. 3^, 22 marzo 1982, n. 7770; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 1984, n. 9924). A seguito delle sentenze n. 225 del 1975 e n. 155 del 1984 della Corte Costituzionale, per potere nuovamente godere del beneficio della non menzione è necessario che i reati per cui si procede siano anteriori alla condanna in relazione alla quale è stato già concesso il beneficio. Quando, invece, sussista un precedente penale di qualsiasi natura e vengono poi commessi ulteriori reati successivamente alla prima condanna, il beneficio stesso non può mai essere concesso.
Alla luce di tali considerazioni è indubbio che debba essere ricompresa nella categoria degli effetti penali della condanna anche l'incapacità di ottenere i benefici previsti dall'ordinamento penale.
A tale impostazione paiono ispirarsi talune pronunce di questa Corte (Cass. Sez. 3^, 18 dicembre 1997, n. 11836) che hanno stabilito che, qualora il giudice intenda concedere un beneficio non richiesto ne' espressamente ne' implicitamente e dal quale derivi la possibilità in concreto di una lesione della sfera giuridica del reo, deve esplicitare le ragioni della sua scelta, tenendo conto delle finalità dello stesso e, in applicazione di tale principio, hanno disposto l'annullamento della decisione giudiziale che disponeva la concessione all'imputato del beneficio di cui all'art. 175 c.p., impugnata dall'interessato sul presupposto che tale concessione, non richiesta, è di ostacolo all'eliminazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta. Essa è, altresì, confortata da un indirizzo giurisprudenziale che, nel risolvere positivamente la questione concernente la concedibilità del beneficio della non menzione a colui che, in precedenza, abbia riportato una condanna in ordine alla quale sia poi intervenuta la riabilitazione, ha inquadrato il beneficio previsto dall'art. 175 c.p. nella più ampia categoria degli "effetti penali" della condanna (Cass., Sez. 1^, 19 aprile 2000, n. 7552, rv. 216428).
3. Tanto premesso sulla natura del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p., si tratta di stabilire quale riflesso esplichi nell'interpretazione del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), il novellato art. 460 c.p.p.. L'art. 460 c.p.p., così come da ultimo modificato, al D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 2 decies, comma 2, conv. in L. 5 giugno 2000, n.144, non prevede, infatti, per i decreti penali di condanna la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta dei privati, con la conseguenza che il condannato potrà vedere applicato il beneficio della non menzione in relazione ad una successiva condanna. Occorre, a questo punto, chiarire se si tratti di norma sostanziale, per tale dovendosi intendere quella il cui contenuto incida direttamente sul precetto o sulla sanzione, e quindi sulla sostanza del reato, oppure di norma processuale. Non è, infatti, ammessa la configurabilità di una norma qualificabile al tempo stesso come sostanziale e processuale, per cui, nei casi dubbi, occorre verificare il carattere prevalente e determinante, per stabilire poi, in base ad esso, la classificazione da attribuire alla disposizione stessa (Cass. Sez. 1^ 5 giugno 2000, n. 7385, Hasani). Avuto riguardo al contenuto più che alla sedes materiae, si deve ritenere che l'art. 460 c.p.p. che ha introdotto, come effetto premiale, una nuova causa di estinzione del reato con finalità deflattive (cfr., sia pure con riferimento a diverse fattispecie, Cass., Sez. 3^, 24 gennaio 2003, n. 9898, rv. 224794; Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2004, n. 27998, rv. 228683; Cass. Sez. 1^, 14 gennaio 2005, n. 2907, rv. 230832; contra Cass., Sez. 1^, 30 gennaio 2001, n. 15038, rv. 218374 che, peraltro, non ha affrontato espressamente la questione) costituisca una norma di natura sostanziale, in quanto incide direttamente sui diversi profili attinenti complessivamente al trattamento sanzionatorio.
Da tale natura discende l'applicabilità del principio del favor rei, posto dall'art. 2 c.p., comma 4, in materia di successione di leggi penali del tempo, quale deroga al principio fissato dall'art. 11 preleggi, comma 1, anziché del principio tempus regit actum stabilito per la disciplina processuale (Cass., Sez. 3^, 31 maggio 2007, n. 34409). La qualificazione come "effetto penale della condanna" del beneficio ex art. 175 c.p. e la natura sostanziale del novellato art. 460 c.p.p. comportano l'inapplicabilità della clausola derogatoria contenuta nel D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), ai fini della cancellazione dal casellario giudiziale di una condanna alla pena dell'ammenda - per la quale sia stato concessa la non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p. - inflitta per reati contravvenzionali con decreto penale di condanna esecutivo prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 144 del 2000. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna riportata da VA LA con decreto penale del Pretore di Bologna del 23 novembre 1990.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna riportata da VA LA con decreto penale del Pretore di Bologna del 23 novembre 1990. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009