Sentenza 25 ottobre 2007
Massime • 1
L'inutilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio di cognizione non preclude la loro utilizzabilità nel processo di prevenzione, se non in presenza di vizi tali da determinarne una patologica inutilizzabilità, come accade ad esempio quando siano violate le regole indicate dall'art. 15 Cost.; in ogni altro caso, i risultati delle intercettazioni inutilizzabili possono essere acquisiti e valutati nel processo di prevenzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che l'inadeguata motivazione sull'uso degli impianti di intercettazione esterni non può considerarsi un "vizio" in grado di proiettare i suoi effetti nell'ambito delle regole probatorie del processo di prevenzione, in quanto non intacca in modo sostanziale la validità della prova acquisita nel procedimento di prevenzione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2007, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 25/10/2007
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO CE - Consigliere - N. 1816
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 41100/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NO CE, nato il [...] a [...];
avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in data 7 aprile 2006;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore generale, Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il decreto in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Catanzaro che, con decreto del 14 giugno 2005, aveva applicato a NO CE la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con imposizione della cauzione pari ad Euro 3.000,00, riducendo la durata della misura ad anni due e mesi quattro.
2. Ricorre per cassazione NO CE, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, l'erronea applicazione dei requisiti applicativi previsti dalla L. n. 575 del 1965, con conseguente carenza e illogicità della motivazione.
Si rileva, innanzitutto, l'inidoneità degli elementi presi in considerazione dai giudici per ritenere la pericolosità sociale del proposto: in particolare, si assume che la misura di prevenzione disposta non può fondarsi sull'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti non potendosi attribuire a questa alcun valore sintomatico circa l'appartenenza del NO alla consorteria criminale operante nel basso Ionio catanzarese, dal momento che contiene stralci di conversazioni intercettate trascritte dalla polizia giudiziaria, inidonee a rappresentare fatti oggettivamente certi, in assenza della trascrizione nelle forme peritali. Inoltre, si evidenzia l'esistenza di conversazioni, sempre riportate nell'ordinanza cautelare, che dimostrerebbero l'estraneità del proposto all'organizzazione criminale in questione. In sostanza, viene censurata la motivazione del decreto, nella misura in cui non avrebbe valutato criticamente le risultanze delle intercettazioni riportate nell'ordinanza e si sarebbe accontentata di semplici sospetti, rappresentati dalle conversazioni tra presunti appartenenti ad una associazione mafiosa, senza ricercare alcun riscontro obiettivo, peraltro finendo con il giustificare la misura di prevenzione con riferimento a precedenti penali lontani nel tempo e di scarso significato criminale. Con un altro motivo si deduce l'inutilizzabilità nel procedimento di prevenzione dei risultati delle intercettazioni, per violazione degli art. 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., comma 3. L'inutilizzabilità delle intercettazioni viene affermata in quanto difetterebbero i gravi indizi di reato previsti dall'art. 267 c.p.p., commi 1 e 1 bis, e, inoltre, per la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, essendo state eseguite le operazioni utilizzando impianti in dotazione della polizia giudiziaria sulla base di un decreto esecutivo motivato in maniera inadeguata, facendo riferimento genericamente alla inidoneità degli impianti della procura, senza peraltro alcuna menzione alle ragioni di urgenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 motivi contenuti nel punto 1) del ricorso sono da considerare inammissibili, in quanto deducono mere questioni di fatto, suggerendo alternative ricostruzioni e valutazioni delle conversazioni intercettate, utilizzate dai giudici di merito a sostegno dell'esistenza dei presupposti per la misura di prevenzione.
3.1. Deve ribadirsi che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di L, in forza della generale disposizione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, applicabile anche per i provvedimenti assunti con la L. n. 575 del 1965, in forza del richiamo contenuto nel Legge ult., art. 3 ter,
comma 2 cit. Pertanto, nel procedimento di prevenzione, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, priva cioè dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione sulla misura (tra le tante v., Sez. 6, 26 giugno 2002, n. 28837, Paggiarin;
Sez. 2, 3 febbraio 2000, n. 703, Ingraldi). In conclusione, la motivazione dei provvedimenti assunti nell'ambito della materia delle misure di prevenzione potrà rilevare solo in caso di violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice dalla L. n. 1423 del 1956, art.4, comma 9. Nella specie, va escluso che siano presenti carenze motivazionali del tipo di quelle che si sono sopra indicate, in quanto il decreto impugnato offre un'ampia e circostanziata valutazione degli elementi in base ai quali trova giustificazione la misura di prevenzione applicata.
3.2. Il ricorrente ha, inoltre, censurato il decreto assumendo che i giudici di merito non avrebbero potuto utilizzare "stralci di conversazioni intercettate" non ancora trascritte nelle forme della perizia, contenute all'interno dell'ordinanza cautelare su cui si è fondato il giudizio di pericolosità del proposto.
Non vi è dubbio che tra gli elementi che il giudice della prevenzione può prendere in considerazione rientrino anche quelli contenuti in un'autonoma ordinanza cautelare disposta nell'ambito di un procedimento penale, purché in grado di dimostrare, seppure sulla base di un complesso probatorio che non raggiunga il grado di certezza necessario per la condanna, l'appartenenza del proposto ad un'associazione mafiosa.
Nella specie, i giudici di merito hanno valorizzato gli elementi desumibili dall'ordinanza cautelare del 14.9.2004, emessa dal G.i.p. di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 416 bis, 582 e 583 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 11, e in tale valutazione sono rientrati anche gli stralci di conversazione riportati nell'ordinanza stessa. Del resto, se le sommarie trascrizioni delle intercettazioni possono essere utilizzate a base della richiesta di misure cautelari, per le quali occorre la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non si vede per qual ragione le stesse trascrizioni non potrebbero rappresentare la base "probatoria" per disporre una misura di prevenzione, che ha come presupposto applicativo la semplice sussistenza di indizi di appartenenza ad un'associazione mafiosa.
Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
4. Infondati sono, infine, i motivi contenuti nel punto 2) del ricorso, con cui si deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
Sotto un primo profilo l'inutilizzabilità viene sostenuta in quanto l'intercettazione, disposta sulla base di una fonte confidenziale, sarebbe carente nei suoi presupposti, cioè non vi sarebbero stati gli indizi di reità richiesti dall'art. 267 c.p.p.; sotto l'altro profilo l'inutilizzabilità viene dedotta con riferimento alla violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Attraverso questi motivi il ricorrente introduce la delicata problematica dei limiti in cui le prove acquisite nel processo penale possano essere utilizzate nell'ambito del procedimento di prevenzione, tema sul quale in più occasioni questa Corte ha avuto modo di intervenire, soprattutto in materia di intercettazioni. Secondo un tradizionale orientamento, nel giudizio di prevenzione l'art. 270 c.p.p., comma 1, che limita la utilizzabilità nel giudizio penale dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento, non trova applicazione, vigendo in questa materia l'opposto principio della piena utilizzabilità di qualsiasi documento indiziario, anche tratto da procedimenti penali in corso, purché certo ed idoneo, per il suo valore sintomatico, a giustificare il convincimento del giudice sulla pericolosità sociale del soggetto (tra le tante v., Sez. 1, 13 giugno 2007, n. 27665, Muscolino;
Sez. 6, 15 marzo 1999, n. 893, Mancuso). Tuttavia, non sembra che la regola del principio di autonomia del procedimento di prevenzione possa comportare sempre e comunque una utilizzazione degli elementi provenienti dal processo penale. Infatti, ferma restando l'autonomia dei due giudizi, che conoscono regole probatorie differenti, giustificabili in relazione alla diversità del loro oggetto, si ritiene che il materiale probatorio acquisito nel processo penale possa essere utilizzato, ma non in maniera indiscriminata, potendo essere individuati limiti all'utilizzazione in presenza di vizi che determinano una "patologica" inutilizzabilità, ad esempio quando si tratta di prove assunte in violazione dei diritti garantiti da principi costituzionali (così, Sez. 6, 30 settembre 2005, n. 39953, Nicastro). In questo senso, si è pure affermato che in difetto di un giudizio di cognizione definitivo sulla legalità o meno delle intercettazioni il giudice della prevenzione ha l'onere di esaminare e risolvere la questione incidentalmente (Sez. 1, 15 giugno 2007, n. 29688, Muscolino). Questo Collegio condivide tali impostazioni, tuttavia rileva che nel caso di specie appare impossibile procedere, in sede di legittimità, ad una verifica incidentale sulla utilizzabilità delle intercettazioni, con riferimento alla dedotta carenza dei gravi indizi di reato, in quanto il ricorrente non ha fornito, nemmeno nel corso dei precedenti gradi di giudizio, alcuna allegazione che potesse consentire ai giudici un controllo sul punto. Per quanto concerne, poi, il profilo relativo alla pretesa inutilizzabilità per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, deve osservarsi che - fermo restando quanto si è detto circa l'onere di allegazione, che anche in questo caso non risulta osservato questa Corte ha ritenuto che l'inadeguata motivazione sull'uso degli impianti di intercettazione esterni non può considerarsi un "vizio" in grado di proiettare i suoi effetti nell'ambito delle regole probatorie del processo di prevenzione, in quanto non intacca in modo sostanziale la validità della prova che è stata disposta e che per questa ragione viene acquisita nel procedimento di prevenzione (così, Sez. 6, 30 settembre 2005, n. 39953, Nicastro). Pertanto, deve riconoscersi che i giudici di merito hanno legittimamente acquisito e valutato i risultati delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento e anche in forza di tali risultati hanno formulato un giudizio di pericolosità.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del NO al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2007