Sentenza 15 giugno 2007
Massime • 1
Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel processo di cognizione (nella specie, per difetto di adeguata motivazione sull'indisponibilità degli impianti interni), non possono essere utilizzate neanche nel procedimento di prevenzione, trattandosi di prove illegali assunte in violazione dei diritti dei cittadini garantiti dai principi costituzionali. (Nel caso di specie, in difetto di un giudizio di cognizione definitivo sulla legalità o meno delle intercettazioni, a seguito del difforme giudizio dei giudici di primo e di secondo grado, la S.C. ha anche affermato che il giudice dell'appello della misura di prevenzione avrebbe dovuto esaminare e risolvere la questione incidentalmente, ed ha annullato il provvedimento impugnato, precisando che il giudice di rinvio avrebbe dovuto accertare se nelle more nel giudizio di cognizione fosse intervenuta una decisione definitiva, nonché, perdurando l'inutilizzabilità delle intercettazioni, valutare il residuo materiale probatorio, per verificarne la sufficienza o meno ai fini del giudizio di pericolosità sociale del ricorrente). (Vedi Corte cost. n. 304 del 2000).
Commentario • 1
- 1. Procedimento di prevenzione: no alle intercettazioni dichiarate inutilizzabiliAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 29688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29688 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO NN - Presidente - del 15/06/2007
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2467
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 008941/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO NN, N. IL 26/01/1967;
avverso DECRETO del 28/12/2006 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento in data 28 dicembre 2006 la Corte di Appello di Palermo, in riforma del decreto 26.4.2005 del Tribunale di Catania che aveva respinto la proposta di applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di MU NN, su ricorso del Pubblico Ministero ha applicato al suddetto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3, imponendogli altresì l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il Tribunale, pur dando atto della proposta della Questura di Catania, che aveva sottolineato la attività delinquenziale svolta dal MU e dai suoi fratelli quali referenti per il territorio di Giarre e zone limitrofe della più vasta organizzazione mafiosa facente capo alla famiglia catanese dei UD, nonché le pregresse segnalazioni di polizia a carico del MU NN già in passato denunciato per fatti di reato, aveva rigettato la proposta poiché, nelle more della decisione, la Corte di Appello, in sede di giudizio, aveva assolto il MU dalla maggior parte dei reati di tipo mafioso per cui era stato in precedenza condannato dal GUP nell'ambito della c.d. operazione Tris, il cui accertamento in concreto costituiva la base della misura di prevenzione, nonostante la asserita indipendenza del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale.
La Corte di Appello - sezione misure di prevenzione, esaminata la motivazione della sentenza di merito nel frattempo depositata e rilevato che la assoluzione era intervenuta per effetto della dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per difetto di adeguata motivazione del decreto del P.M. che aveva autorizzato la utilizzazione di impianti esterni alla Procura della Repubblica, ha ritenuto che, indipendentemente dall'esito del giudizio penale, non ancora definito, le intercettazioni fossero utilizzabili nel giudizio di prevenzione e fornissero la prova che il proposto era coinvolto in un vasto traffico di autovetture rubare, riciclate attraverso la agenzia Tris che faceva capo alla sua famiglia, oltre che in un traffico di stupefacenti, come confermato dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che operavano in gruppi criminali facenti capo alla famiglia UD che avevano indicati i MU come affiliati alla associazione, in posizione tutt'altro che marginale. Ha proposto ricorso per cassazione MU NN personalmente lamentando: 1) la ontologica illegittimità della procedura di acquisizione delle intercettazioni, per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, accertata sia dalla Corte di Cassazione in sede di esame della misura cautelare applicata al MU, sia dalla Corte di Appello in sede di giudizio di merito, impediva la loro utilizzazione anche nel procedimento di prevenzione poiché la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 271 c.p.p. non costituiva un mero connotato endoprocessuale, bensì rispondeva ad istanze di tutela di diritti di rilevanza costituzionale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 34 del 1973, il che non consentiva che elementi di fatto conosciuti sulla scorta di procedure dichiarate illegittime nel procedimenti di cognizione venissero accolti nel procedimento ex L. n. 1423 del 1956, art. 4; 2) violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 12,
poiché era stato comunque omessa qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della attualità della appartenenza del proposto alla associazione mafiosa.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso rilevando che soltanto il vizio di inutilizzabilità "patologica" della prova penale poteva incidere nel giudizio di prevenzione, mentre invece la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali per effetto della mancata indicazione delle ragioni di eccezionali urgenza nel decreto autorizzativo, non era in grado di proiettare i suoi effetti nell'ambito delle regole probatorie proprie del regime della prevenzione in quanto vizio di natura relativa che non inficia in maniera sostanziale la validità della prova.
Il Procuratore Generale fa riferimento alla sentenza di questa Corte n. 39953 del 2005, sezione 6^, ricorrente Nicastro, che ha affermato il principio per cui la inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione della regola, interna al processo penale, circa la motivazione del decreto di autorizzazione in merito ad impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica (e cioè in un caso identico a quello in esame) non potrebbe essere definita "patologica" e non sarebbe quindi in grado di proiettare i suoi effetti nell'ambito delle regole probatorie del procedimento di prevenzione. In effetti, costituisce principio consolidato e pacifico quello per cui la prova nel procedimento di prevenzione è autonoma e non deve rispecchiare i principi e le regole probatorie propri del processo penale di cognizione, potendo trattarsi, stante la peculiarità di tale tipo di procedimento, sia sul piano sostanziale che su quello processuale (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 321 del 2004), anche di elementi meramente investigativi. Il giudice della prevenzione può quindi ritenere fondata la prova anche sulla base degli elementi emersi nell'ambito di un procedimento penale poi definito, in ipotesi, con il proscioglimento dell'imputato, poiché la diversità della struttura dei due procedimenti, in punto di prova, può comportare una diversa valutazione degli stessi elementi in sede di giudizio di prevenzione, essendo in particolare il giudice della prevenzione autorizzato a servirsi di elementi di prova tratti da procedimenti penali, anche se non ancora definiti e pure indipendentemente dalle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità penale dell'indagato; se sono stati infatti utilizzati elementi certi ed addirittura pacifici, è evidente che non rileva che quegli stessi elementi abbiano portato alla assoluzione dell'imputato dal reato di associazione di tipo mafioso, poiché in sede di procedimento di prevenzione, stante la differenza di struttura e di risultati rispetto al procedimento penale, non occorre la prova della responsabilità del proposto in ordine alla formale affiliazione alla associazione criminale, vigendo invece la regola della piena utilizzabilità di qualsiasi elemento indiziario, al di fuori dei limiti posti in materia di procedimento penale, purché idoneo, per il suo valore sintomatico, a giustificare il convincimento del giudice (cfr. per tutte Cass. 17.1.1995 n. 4967;
Cass. sez. 1^, 20 novembre 1997, Perreca;
Cass. sez. 1^, 31 gennaio 1992, Trimboli). Nel procedimento di prevenzione vige quindi pacificamente la regola della piena utilizzabilità di qualsiasi elemento indiziario, desumibile anche da altri provvedimenti giudiziari, per cui il giudice della prevenzione può fondare il proprio convincimento pure sul risultato di prove di cui si dia atto in altre decisioni (v. Cass. sez. 6^, n. 893 del 1999, rv. 217122); ed in tale ambito è stato ritenuto, in modo condivisibile, che non sia applicabile al giudizio di prevenzione la regola di cui all'art. 270 c.p.p., comma 1, limitativa della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento penale in corso, poiché regola propria del processo penale, mentre nel processo di prevenzione vige la regola opposta della piena utilizzabilità di qualsiasi elemento indiziario, anche tratto da processi penali in corso, purché certo ed idoneo, per il suo valore sintomatico, a giustificare il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto (v. Cass. sez. 6^, n. 718 del 1999, rv. 213919; Cass. n. 4967 del 1995, rv. 200328). Diverso è però il caso di inutilizzabilità delle intercettazioni, a norma dell'art. 271 c.p.p., comma 1, per vizi dei decreti autorizzativi delle intercettazioni. In questa caso, al di là della espressione "divieti di utilizzazione" usata nell'art. 271 c.p.p. con riferimento alla categoria della inutilizzabilità, creata dal legislatore (art. 191 c.p.p.) come sanzione processuale in conseguenza della violazione di espressi divieti di acquisizione probatoria, si è in presenza di violazione di regole poste a garanzia della segretezza e della libertà delle comunicazioni, costituzionalmente presidiata e cioè della libertà dei cittadini (art. 15 Cost.), che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto debba essere assicurata attraverso il rispetto di precise disposizioni, avuto riguardo alla particolare invasività del mezzo della intercettazione telefonica o ambientale, attinenti pure alla loro esecuzione presso impianti della Procura della Repubblica, con una deroga in casi eccezionali specificamente motivati (v. Corte Costituzionale 19.7.2000 n. 304). Ciò significa che le intercettazioni che non rispettano quelle regole sono illegali (al di là della sanzione che il legislatore denomina inutilizzabilità) e non sono utilizzabili in alcun modo e non solo nell'ambito del processo penale.
La "illegalità" delle intercettazioni rende quindi non valutabile quella prova in qualsiasi tipo di procedimento;
si deve in conseguenza affermare il principio di diritto per cui le intercettazioni, se illegali, non possono essere utilizzate neppure nel procedimento di prevenzione, poiché la utilizzabilità di una prova, anche se diversa da quella propria del processo penale e se assunta con forme diverse da quelle stabilite dal codice di procedura penale, pur se ammessa in linea di principio in procedimenti diversi da quello del giudizio ordinario di cognizione, non è mai possibile se si tratti di una prova illegale, assunta in violazione dei diritti dei cittadini garantiti dai principi costituzionali. Ciò posto, nel caso in esame, tuttavia, non risulta ancora intervenuto alcun giudizio definitivo sulla legalità o meno di quelle intercettazioni, stante un difforme giudizio dei giudici di primo e di secondo grado nel processo di merito, per cui il giudice dell'appello della misura di prevenzione, in quanto non vincolato da un giudizio penale definitivo sulla legalità o meno delle intercettazioni, avrebbe dovuto esaminare la questione della legalità delle intercettazioni e risolverla. L'annullamento va quindi eseguito con rinvio, occorrendo verificare se, nel frattempo il giudizio sulla inutilizzabilità delle intercettazioni sia o meno divenuto definitivo, ovvero se sia stato in ipotesi affermato un diverso principio in sede di ulteriore gravame, fermo restando che l'eventuale definitività del giudizio penale sulla inutilizzabilità delle intercettazioni impedirà la loro utilizzazione anche nel giudizio di prevenzione, pur potendo e dovendo il giudice del rinvio riesaminare il restante materiale probatorio (menzionato anche nel provvedimento impugnato, con riguardo ad esempio alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia) al fine di verificare la sufficienza o meno della prova della pericolosità sociale del MU nel giudizio di prevenzione, una volta espunte le prove eventualmente dichiarate o ritenute illegali.
Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., lett. a), con rinvio allo stesso giudice che si atterrà ai principi di diritto sopra indicati.
I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007