Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 29688
CASS
Sentenza 15 giugno 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel processo di cognizione (nella specie, per difetto di adeguata motivazione sull'indisponibilità degli impianti interni), non possono essere utilizzate neanche nel procedimento di prevenzione, trattandosi di prove illegali assunte in violazione dei diritti dei cittadini garantiti dai principi costituzionali. (Nel caso di specie, in difetto di un giudizio di cognizione definitivo sulla legalità o meno delle intercettazioni, a seguito del difforme giudizio dei giudici di primo e di secondo grado, la S.C. ha anche affermato che il giudice dell'appello della misura di prevenzione avrebbe dovuto esaminare e risolvere la questione incidentalmente, ed ha annullato il provvedimento impugnato, precisando che il giudice di rinvio avrebbe dovuto accertare se nelle more nel giudizio di cognizione fosse intervenuta una decisione definitiva, nonché, perdurando l'inutilizzabilità delle intercettazioni, valutare il residuo materiale probatorio, per verificarne la sufficienza o meno ai fini del giudizio di pericolosità sociale del ricorrente). (Vedi Corte cost. n. 304 del 2000).

Commentario1

  • 1Procedimento di prevenzione: no alle intercettazioni dichiarate inutilizzabiliAccesso limitato
    Nicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 29688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29688
Data del deposito : 15 giugno 2007

Testo completo