Sentenza 15 dicembre 2015
Massime • 1
Per i reati oggetto di sentenza di condanna di primo grado emessa prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, trovano applicazione, in ossequio alle disposizioni transitorie della nuova disciplina sulla prescrizione, le regole dettate dal previgente art. 157 cod. pen., dovendosi tenere conto in tali casi, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, della circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva qualificata, ancorchè la sua applicazione abbia natura facoltativa. (Fattispecie di delitto ex art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come novellato con riguardo al trattamento sanzionatorio dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2015, n. 51413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51413 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2015 |
Testo completo
5 14 1 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ACR TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/12/2015 Composta da: Sent. n. sez. 3858/2015 - Presidente - AMEDEO FRANCO REGISTRO GENERALE -Rel. Consigliere - N.53569/2014 RENATO GRILLO ENRICO MANZON ANGELO EO SOCCI SI SCARCELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE ER nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/03/2013 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2015, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO Udito il Procuratore Generale in persona del ROBERTO ANIELLO che ha concluso per олишевашето rivic per pusnizione Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza dell'8 marzo 2013 la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di quella città del 15 marzo 2004 che aveva affermato la penale responsabilità di SE RT in ordine al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90 (detenzione a dini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina - reato commesso in Perugia il 15 marzo 2004 con la recidiva reiterata nel quinquennio) e lo aveva condannato alla pena di anno uno di reclusione ed € 3.000,00 di multa previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73/5 prevalente sulla contestata recidiva, revocava la confisca della pistola giocattolo in sequestro della quale ordinava la restituzione, confermando nel resto.
1.2 Avverso la detta sentenza propone ricorso a mezzo del proprio difensore di fiducia l'imputato deducendo con unico articolato motivo inosservanza della legge penale e manifesta illogicità o carenza della motivazione per avere confermato la penale responsabilità del SE per un fatto ascrivibile invece come detenzione per fini personali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato seppure in parte e per motivi del tutto diversi da quelli prospettati dalla difesa del ricorrente. -a2. Con riferimento al dedotto motivo della inosservanza della legge penale, dovendosi detta del ricorrente configurare nel caso di specie una tipica ipotesi di detenzione di stupefacente per uso personale erroneamente esclusa dalla Corte distrettuale, osserva il Collegio che la motivazione resa sul punto dalla Corte distrettuale non presenta alcuno dei vizi denunciati.
3. La Corte distrettuale nel richiamare, condividendola, la motivazione del Tribunale, ha sottolineato i vari punti ritenuti decisivi per ritenere sussistente l'ipotesi della detenzione di cocaina con finalità illecite: in particolare la Corte di merito ha tenuto conto - come già aveva fatto il primo giudice - della suddivisione della cocaina in sette involucri pronti per lo smercio o comunque per una successiva consegna a terzi;
la vicinanza del SE al S.E.R.T. (luogo notoriamente frequentato da spacciatori e tossicodipendenti) ove, asseritamente era solito recarsi per curare la propria tossicodipendenza;
l'inverosimiglianza della tesi del trasporto della droga in auto per la successiva consumazione, apparendo evidente il rischio per il SE, anche perché pluripregiudicato, di essere soggetto a controlli di P.G. come nella specie avvenuto con prevedibili conseguenze penali per lo stesso;
la precaria situazione economica del SE ostativa ad un acquisto per uso personale di cocaina, prodotto notoriamente dal costo rilevante;
il possesso da parte del SE, all'atto del suo arresto, di € 120,00 nonostante egli avesse riferito alla P.G. di avere acquistato la droga il giorno prima;
l'entità del principio attivo. 1 3.1 Tali elementi, tra loro coordinati, sono stati ritenuti dalla Corte univocamente indicativi della destinazione della cocaina ad una successiva consegna a terzi senza che potesse avere rilievo la modesta entità del principio attivo che, seppure inferiore alla dose singola di cui al D.M. 11.4.2006, era comunque significativa e tale da integrare l'offensività della condotta suscettibile di essere esclusa solo laddove si fosse trattato di un principio attivo assolutamente trascurabile e dunque non in condizione di produrre effetti droganti.
3.3 Ritiene il Collegio che tali considerazioni siano scevre da incongruenze logiche e rispettose del testo normativo dovendosi quindi correttamente qualificare la condotta come detenzione illecita di stupefacente a fini di spaccio seppure di lieve entità e dunque sussumibile sotto il paradigma normativa di cui al 5° comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90. 4. Tanto doverosamente precisato sotto tale profilo il ricorso deve ritenersi infondato anche se non in modo manifesto.
5. Va tuttavia osservato che la Corte territoriale ha confermato anche il trattamento sanzionatorio che, alla luce delle riforme intervenute, prima nel dicembre 2013 e successivamente, nel maggio 2014, deve ritenersi illegale, tenuto conto che il Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza della attenuante del fatto di lieve entità ex art. 73 comma 5° del D.P.R. 309/90 nel testo anteriormente vigente prima delle modifiche intervenute dapprima con l'art. 2 del D.L. 23.11.2013 n. 146 convertito nella L. 21.2.2014 n. 10 e successivamente con la L. 79/14. 5.1 Le modifiche normative intervenute nel breve volgere di alcuni mesi tra il dicembre 2013 (D. L. 14/13) e il maggio 2014 (L. 79/14) hanno, infatti, disarticolato il sistema sanzionatorio fino a quel momento vigente per effetto della L. 49/06 (legge cd. "Fini- Giovanardi") e tali innovazioni per quanto interessa in questa sede refluiscono - favorevolmente sulla posizione di entrambi i ricorrenti.
5.2 Va, in proposito, ricordato che con sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 (nella specie comunque non particolarmente rilevante) la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli artt.
4-bis e 4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49, che modificavano la disciplina dei commi 1 e 4 dell'art.73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e abbandonavano i diversi regimi sanzionatori fissati per le sostanze stupefacenti elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. "droghe pesanti") e quelle elencate nelle tabelle II e IV (le c.d. "droghe leggere"). La nuova disciplina fissava dunque agli artt. 1 e 1-bis dell'art.73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un unico trattamento sanzionatorio per tutte le sostanze stupefacenti e tale soluzione è stata censurata dalla Corte che ha ripristinato il testo anteriore.
5.3 Va, poi, aggiunto, che, per effetto dell'intervento legislativo operato con la L. 10/14 di conversione del D. Legge 146/13, è stato riformulato il comma 5° dell'art. 73, D.P.R. 309/90, qualificandosi la relativa condotta come ipotesi autonoma di reato (v. sul punto, tra le tante, 2 massimo di anni cinque di reclusione e da € 3.000,00 ad € 26.000,00 di multa senza distinzione tra droghe cd. "pesanti" e droghe cd. "leggere".
5.4 Va, infine, segnalato che la mitigazione del trattamento sanzionatorio è stata ulteriormente implementata per effetto della L. 79/14 di conversione del D.L. 36/14 (provvedimenti sopravvenuti nelle more del deposito della presente sentenza) mediante la fissazione di un minimo di mesi sei di reclusione e di un massimo di anni quattro e, quanto alla pena pecuniaria, di un minimo di € 1.032,00 e di un massimo di € 10.329,00, senza distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti.
5.5 E' evidente, allora, che, con riguardo al caso di specie, la conferma da parte della Corte territoriale della pena inflitta dal primo giudice in limiti di molto superiori a quello minimo edittale previsto dal nuovo 5° comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90 nella sua formulazione conseguente alle modifiche introdotte con la L. 49/06, sia, oggi, divenuta illegale in quanto esorbitante rispetto al minimo edittale fissato dal legislatore del 2014 in mesi sei di reclusione ed € 1.032,00 di multa.
6. Ritiene a questo punto il Collegio di dover svolgere alcune osservazioni in ordine alla eventuale prescrizione del reato, nella specie insussistente.
6.1 Il reato in parola risulta commesso il 15 marzo 2004; il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza di condanna emessa in data 25 marzo 2004, sicchè alla data di entrata in vigore della L. 251/05 che ha tra l'altro modificato le regole sulla prescrizione, il - - procedimento doveva considerarsi pendente in grado di appello. Va sul punto richiamato l'orientamento di questa Corte Suprema secondo il quale, ai fini della operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina sulla prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado di appello del procedimento, come tale ostativa alla applicazione retroattiva delle norme più favorevoli previste dalla L. 251/05 (vds. oltre a S.U. 29.10.2009 n. 47008, D'Amato, Rv. 244810, Sez. 6^ 16.12.2009 n. 8983, P.G. in proc. Torrisi, Rv. 246406). -6.2. Nel caso in esame, quindi, trovano applicazione nonostante la norma sulla prescrizione come introdotta dalla L. 251/05, sia più favorevole tenuto conto dei limiti edittali della pena previsti nel caso di detenzione illecita di stupefacente di lieve entità in considerazione del fatto che si tratta di una fattispecie autonoma di reato punita con pena detentiva da sei mesi a quattro anni - le regole sulla prescrizione dettate dal previgente art. 157 cod. pen.
6.3 Trattandosi, come detto, di fattispecie autonoma di reato punita con pena entro i quattro anni, e applicando le regole sulla prescrizione di cui al previgente art. 157 cod. pen., al fine di calcolare il tempo necessario a prescrivere deve tenersi conto del limite massimo inferiore ai cinque anni che implicava, secondo il regime precedente, una prescrizione quinquennale prorogabile della metà dettate. Senonchè nel calcolo della pena edittale deve essere computata anche la recidiva contestata che, ai sensi del previgente art. 99 cod. pen. comporta nel caso in 3 r 6.3 Trattandosi, come detto, di fattispecie autonoma di reato punita con pena entro i quattro anni, e applicando le regole sulla prescrizione di cui al previgente art. 157 cod. pen., al fine di calcolare il tempo necessario a prescrivere deve tenersi conto del limite massimo inferiore ai cinque anni che implicava, secondo il regime precedente, una prescrizione quinquennale prorogabile della metà dettate. Senonchè nel calcolo della pena edittale deve essere computata anche la recidiva contestata che, ai sensi del previgente art. 99 cod. pen. comporta nel caso in esame un aumento di pena fino a due terzi metà, trattandosi quindi di circostanza aggravante ad effetto speciale.
6.4 In proposito la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di tenere conto, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, dell'aumento di pena stabilito per la recidiva, a nulla rilevando il fatto che l'applicazione della circostanza aggravante abbia natura facoltativa, in quanto la disciplina dettata dall'art. 157 cod. pen. non distingue tra circostanze aggravanti obbligatorie e facoltative, con la conseguenza che la recidiva reiterata, in considerazione della natura di aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini del computo del termine prescrizionale (in termini oltre a Sez. 2^ 8.10.2004 n. 42552, P.G. in proc. Quadri, Rv. 230119, v. Sez. 2^ 9.4.2008 n. 19565, P.G. in proc. Rinallo, Rv. 240409; Sez. 5^ 7.6.2010 n. 35852, Di Canio, Rv. 248502).
6.5 Concludendo, il termine prescrizionale per il reato commesso dal SE va calcolato alla luce del previgente art. 157 cod. pen. commi 1° par. 3 e 2° in correlazione con il previgente art. 99 comma 3° stesso codice. In concreto la pena massima, tenuto conto della recidiva reiterata infraquinquennale, ancorchè ritenuta all'epoca subvalente rispetto alla attenuante speciale di cui al comma 5° dell'art. 73 D.P.R. 309/90, oggi non più configurabile, è pari ad anni sei di reclusione (anni quattro quale pena edittale ordinaria, aumentata sino ai due terzi per effetto della recidiva qualificata): in relazione a tale limite di pena, la prescrizione del reato in esame è pari ad anni dieci (art. 157 comma 1° n. 3), prorogabile della metà, per un totale di anni quindici decorrenti dalla data del 15 marzo 2004. 6.6 Va, quindi, ribadito il principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, "per reati oggetto di sentenza di condanna di primo grado emessa prima dell'entrata in vigore della L. 251/05, trovano applicazione in ossequio alle disposizioni transitorie della nuova disciplina sulla prescrizione, le regole dettate dal previgente art. 157 cod. pen., dovendosi determinare la pendenza in grado di appello in relazione alla data di pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. Ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere dovrà tenersi conto, in tali casi, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale tra le quali rientra la recidiva qualificata ancorchè si tratti di circostanza avente natura facoltativa, così come previsto dal comma 2° dell'art. 157 cod. pen. non prevedendo detta norma la differenza tra circostanze aggravanti obbligatorie e facoltative". 4 r 7. Ciò precisato, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, rigettandosi nel resto e confermandosi pertanto, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della sentenza impugnata in punto di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio alla Corte di Appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Renato GrillQuiste Amedeo FrancoAT A DEPOSE DIC 293 5