Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4713 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
047 13/0 1 REPUBBLICA ITALIAN. IN NON EL ITALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE бартина Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 3191/00 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Cron. 10130 Consigliere Rep. 1641 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere Ud. 15/01/01 Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere C.C. Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente CORT P SENTENZA Richiesta cobra sudio dal Sig IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per drift 3000 APROVITOLA BIONDINA, elettivamente domiciliata in ROMA 30 MA VIA CRESCENZIO 63, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO TIRONE difesa dall'avvocato FRANCESCO ' 13000 CANCELLERIA TAGLIALATELA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ASSUNTA,APROVITOLA MELANIA, APROVITOLA APROVITOLA GELSOMINA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CATONE 29, presso lo studio dell'avvocato PINUCCIA CALCATERRA, difese dall'avvocato RAFFAELE DI BONITO, 2001 giusta delega in atti;
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- controricorrenti -
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso l'ordinanza n. R.G.2180/98 del Tribunale di UFFICIO COPIE extent NAPOLI, depositata il 06/12/99; Rilasciata copia Callstery udita la relazione della causa svolta nella camera di al Sig.A $4000+ 27 LUG 2001 per diritti T consiglio il 15/01/01 dal Consigliere Dott. Umberto CANCELLIERE GOLDONI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che chiede che la Corte di cassazione in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. 5 13000 CANCELLERIA DE341909 DE341910 DE341913 DE341914 -2- Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato in data 7.12.1998 LA, AS e GE PR esponevano di essere comproprietarie, con le sorelle IO ed LE in comune e pro indiviso del fondo rustico con annesso fabbricato rurale sito in Marano, alla via Marano Quarto 87, - appartenuto alla madre, IA NA SA De AL, deceduta il 12 marzo del 1998. Le esponenti precisavano, inoltre, che il predetto fondo era stato sempre composseduto e coltivato in comune dalla loro genitrice e dalle cinque figlie, tre delle quali - IO, AS ed LE - vivevano con la madre;
riferivano quindi che alcuni mesi dopo il decesso della De AL - - هر IO ed LE PR avevano impedito l'accesso al fondo in un primo tempo alle sole sorelle non conviventi, LA e GE, e a seguito di un violento litigio, all'esito del quale la successivamente - sorella AS era stata costretta ad allontanarsi da casa - anche a quest'ultima. Tanto premesso, le ricorrenti, assumendo di aver subito uno spoglio violento, chiedevano al Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Marano di Napoli di ordinare a IO ed LE PR l'immediata - reintegrazione delle sorelle LA, GE ed AS nel compossesso del fondo e dell'annesso fabbricato rurale. Instauratosi il contraddittorio, le resistenti si opponevano all'accoglimento della domanda e ne chiedevano il rigetto, contestando l'esistenza della pregressa situazione di compossesso rappresentata in ricorso ed affermando in particolare la propria volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 49 della legge n.203/82, che consente ai coeredi che, al momento dell'apertura della successione, continuino ad esercitare sui fondi rustici appartenuti al "de cuius" attività agricole, in qualità d'imprenditori a titolo principale o di coltivatori diretti, di conservare la conduzione dei predetti fondi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi, in qualità di affittuari delle quote stesse. Nel corso del giudizio le ricorrenti dichiaravano di limitare la domanda nei confronti della sola resistente IO PR, essendosi l'altra resistente nelle more della lite dissociata dalla posizione della sorella. Con ordinanza del 6.12.1999 il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Marano di Napoli - in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Mendia - ordinava a IO PR di reintegrare nel compossesso del fondo rustico con annesso fabbricato rurale sito in Marano alla via Marano Quarto n.87 le germane LA, AS e GE PR, fissando نسر al contempo l'udienza per l'ulteriore trattazione del giudizio di cognizione. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di competenza IO PR, cui resistono con memoria le predette germane. Motivi della decisione Con un unico articolato motivo si duole la ricorrente che l'adito Tribunale, trascurando ogni valutazione in ordine all'asserito dedotto difetto di competenza del Tribunale in composizione ordinaria in favore della Sezione Specializzata Agraria abbia implicitamente ritenuto la propria - competenza, emettendo l'interdetto possessorio con l'ordinanza oggetto della presente impugnativa. Il ricorso in esame, prima ancora che infondato, deve ritenersi inammissibile. 2 Lo stesso risulta, infatti, proposto avverso una ordinanza di reintegra nel possesso ovverosia avverso un provvedimento, che secondo consolidata giurisprudenza (fra le tante Cass. 18.4.98, n.3983; 29.9.2000, n.12918; cfr. anche Cass. S.U. 20.7.99, n.381) non è soggetto all'impugnazione per regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, seppur non adottati in forma di sentenza, abbiano comunque effetti sostanziali di carattere definitivo, non siano revocabili e si hoooo avvicinino al concetto sostanziale di cosa giudicata;
l'ordinanza in 290000 questione, invece, in quanto provvedimento provvisorio ed inidoneo a produrre effetti sostanziali e processuali con autorità di giudicato, ai sensi dell'art. 703, 2° comma cpc è passibile unicamente di reclamo ex art.669 "ter-decies" cpc. In conclusione devesi escludere che nella specie sia ravvisabile una pronuncia implicita sulla competenza, per cui, invece, necessita, fra l'altro, che il provvedimento impugnato abbia ad oggetto una decisione sulla competenza irretrattabile ovverosia preclusiva d'ogni riesame da parte del giudice che ha emesso il provvedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in L. 17. 200 oltre a L.
2.000.000 per E L D L E onorari. ENTRATE Di Così deciso in Roma, il 15.1.2001 Il Presidente A I 1 R 0 E Il Consigliere estensore L 1 0 L C 2 E a i . C E Митковый n R 1 N R a t A A 0 E a I C L M c N I L IL CANCELLIERE C1 0 E O s T C Francesco Catania e 3 A N c T I n A S a C O r a P L F m I E o D R