Sentenza 29 settembre 2009
Massime • 1
Ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli, non è necessario che l'accertamento strumentale effettuato mediante l'etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato. Gli artt.186 del codice della strada e 379 del relativo regolamento richiedono, infatti, soltanto che l'accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcoolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti.
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Tribunale Nola, 03/05/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/05/2021), n.914 Giudice: Raffaella de Majo Reato: 186, comma 2 lettera b) e comma 2 sexies del D.Lvo n. 285/92 Esito: Condanna (giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice monocratico del Tribunale, Raffaella de Majo, alla pubblica udienza del 27 aprile 2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato in (...) il (...), residente in (...), ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore; difeso di fiducia dagli avv. (...) e (...). - libero, …
Leggi di più… - 2. Guida in stato di ebbrezza, presunzione “iuris et de iure”Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2009, n. 41846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41846 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 29/09/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 2432
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - N. 13479/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI MO N. IL 08/10/1983;
avverso la sentenza n. 5/2008 TRIB. SEZ. DIST. di OSTUNI, depositata il 08/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO FRANCESCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 gennaio 2009 il Tribunale di Brindisi sezione distaccata di Ostuni ha dichiarato IC SI colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, per essersi posto alla guida del proprio autoveicolo Opel Corsa in stato di ebbrezza, e lo ha condannato alla pena di Euro 600,00 di ammenda, disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di mesi tre. Il Tribunale ha considerato provata la responsabilità dell'imputato sulla base dei test alcolemici ai quali è stato sottoposto.
Il IC propone ricorso avverso tale sentenza lamentando violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), per l'assoluta mancanza di prove della responsabilità dell'imputato; in particolare non sono stati acquisiti agli atti gli scontrini dei test alcolemici effettuati in tal modo impedendo l'esercizio di difesa dell'imputato, nè la prova dello stato di ebbrezza è stata raggiunta con criteri sintomatici non risultando che l'imputato abbia presentato i sintomi dello stato contestato.
Con secondo motivo si deduce nullità del provvedimento di ritiro e sospensione della patente di guida per omessa consegna o notifica dei risultati dell'etilometro.
Con terzo motivo si assume l'inammissibilità dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente perché già applicata dall'autorità amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. Il primo motivo si riferisce ad una presunta insufficienza della prova sullo stato di ebbrezza dell'imputato alla guida del proprio autoveicolo, quando è invece ampiamente provato tale stato dal risultato dei due test alcolemici a cui lo stesso imputato è stato sottoposto. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione (ex plurimis Cass. 30 marzo 2004 n. 45070) mentre, ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli, non è necessario che l'accertamento strumentale effettuato mediante l'etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato. Gli art. 186 C.d.S., e art. 379 C.d.S., del relativo regolamento richiedono, infatti, soltanto che l'accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcoolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti (Cass. 16 dicembre 1998 n. 1049). Il secondo motivo si riferisce ad una formalità non prevista certo a pena di nullità in relazione al provvedimento di sospensione della patente di guida.
Manifestamente è anche il terzo motivo di appello in quanto all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale il giudice, nell'applicare la sanzione amministrativa accessoria, deve autonomamente determinare il periodo di sospensione definitiva della patente di guida, prescindendo dalla determinazione provvisoria prefettizia (per tutte Cass. 22 settembre 2006 n. 37721). Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l'onere delle spese del procedimento nonché la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende che si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost., in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Feriale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009