Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7547 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
DA REGISTRAZIONE E BOLLO ART . 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 07543ONF TERZA CIVILE Oggetto BOLLETTE TELEFONICHE Composta dagi I mi Magistr ide Dott. Vittorio DUVA R.G. N. 21653/00 Consig Cron. 16688 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 04/12/02 Dott. Ennio MALZONE Rel. ConsigliereDott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: TELECOM ITALIA SPA, con in Torino, in persona dell'Avv. Gaetano Giuseppe Guerreri nella qualità di procuratore speciale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PESCATORE, che lo difende, con procura speciale del Dott. Notaio Ignazio de Franchis in Roma 18/7/2000, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
UC FA, elettivamente domiciliato in ROMA 2002 presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso 2441 dall'avvocato FA COCCHIARO, giusta delega in -1- atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 593/99 del Giudice di pace di SANTA MARIA CAPUA VETERE, emessa il 16/9/1999, depositata il 23/09/99; RG.2107/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonioudienza del 04/12/02 dal SEGRETO;
udito l'Avvocato PESCATORE SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FF CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28.9.1998 CI FF, titolare di un utenza telefonica, conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di S.Maria Capua Vetere la s.p.a. Telecom Italia, dopo aver inviato reclamo contro le bollette telefoniche 3/B e 4/B del 1997, in quanto gli era stato ingiustamente addebitato il costo di telefonate per f. 1.970.000, chiedendo l'annullamento delle telefonate contestate, previa acquisizione dei verbali degli accertamenti tecnici compiuti dalla Telecom e dei tabulati delle telefonate effettivamente effettuate dal suo apparecchio e la condanna della Telecom al risarcimento dei danni. Si costituiva la Telecom, che resisteva alla domanda e chiedeva che fosse accertato il debito dell'attore nella misura di £.
1.970.000. Il giudice di pace, con sentenza del 23.9.1999 accoglieva la domanda, rigettando, per carenza di prove la riconvenzionale della Telecom. Riteneva il giudice di pace che la contabilizzazione degli scatti telefonici, effettuata dai misuratori presso l'ente gestore del servizio, aveva valore meramente indiziario, non assurgente neppure a prova presuntiva della prestazione effettuata dal somministrante il servizio e che le bollette assumevano valenza di un mero atto contabile di parte, G 3 assimilabile ad una fattura, mentre detta prova della prestazione poteva essere fornita dai tabulati telefonici, che nella fattispecie erano mancanti delle ultime tre cifre, per cui non permettevano un controllo degli addebiti. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la Telecom Italia s.p.a., che ha anche presentato memoria. Resiste con controricorso l'attore, che ha presentato memoria oltre il termine di cui all'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la 1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C. e dell'art. 115 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principio in materia di prova, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Ritiene la ricorrente che il giudice di pace ha violato i principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, in quanto, avendo essa provato il funzionamento del contatore telefonico, non competeva alla stessa fornire la prova della del traffico telefonico riportato sulcorrispondenza contatore con quello effettivo. Ritiene inoltre la ricorrente che il giudice di pace ha anche errato nella valutazione delle prove, in quanto l'attore, dopo aver contestato l'importo delle bollette, non ha fornito alcuna prova che le telefonate disconosciute non apparecchio, che egli era tenuto aprovenissero dal suo custodire con diligenza. G. Infine secondo la ricorrente la sentenza impugnata erra nel ritenere che il "mascheramento" delle ultime tre cifre di ogni telefonata, contenute nei tabulati telefonici prodotti, all'utente di individuare le telefonateimpediva addebitategli.
2. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso infondato. Osserva preliminarmente questa Corte che le sentenze del non superiore a duegiudice di pace in cause di valore milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di legge), il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta о mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione о falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716).
3.Quanto all'assunta violazione dell'art. 2697 C.C. nella fattispecie essa è infondata. Va anzitutto osservato che secondo un orientamento di questa Corte è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità, G 5 con il quale si deduca la violazione di norme del codice civile in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) ovvero di efficacia probatoria delle prove, essendo le stesse norme di diritto sostanziale e non processuale e quindi la loro violazione dando luogo ad "errores in iudicando", e non "in procedendo", (Cass. 18.1.2001, n. 717; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1247). Vi è tuttavia autorevole dottrina che ritiene che detta norma di cui all'art. 2697 c.c., come quelle relative alle prove, per quanto allocate nel libro sesto, titolo secondo del codice civile, abbia carattere processuale. Infatti il principio dell'onere della prova costituisce regola residuale di giudizio, in virtù della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi (Cass. 3.4.1992, n. 4118).
4. Sennonchè nella fattispecie il giudice di pace non ha deciso in base all'applicazione errata di tale principio ponendo a carico dell'attrice un onere probatorio che essa non aveva, ma ha solo ritenuto che non risultasse provato il costitutivo del diritto azionato e cioè dellafatto prestazione effettuata dall'attrice nell'ambito del contratto di abbonamento telefonico, in quanto il misuratore del traffico telefonico posto nei locali dell'ente gestore e 6 sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, con divieto di accesso all'utente, non costituisce prova valida a favore del soggetto gestore del servizio, ma ha valore meramente indiziario e le relative bollette, lungi dal costituire documento probatorio, assumono rilevanza di un mero atto contabile di parte equiparato alla fattura. A parere del giudice di pace detta prova del traffico telefonico, corrispondente alla misura degli scatti, poteva telefonici, che nella essere fornita solo dai tabulati specie era stati esibiti, ma con il mascheramento delle permetteva di controllare ultime tre cifre, il che non l'esattezza degli addebiti.
5. Osserva questa Corte che per principio generale è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri (in ragione del loro diverso spessore probatorio), con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate G. 7 dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e 1' "iter" seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 10 maggio 2000, n. 6023).
6. Pertanto non sussiste nella fattispecie la violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il giudice ha deciso la causa sulla base delle prove offerte dalle parti e valutate secondo il suo prudente apprezzamento. Poichè la valutazione delle prove attiene ad un compito esclusivo del giudice del merito, allorchè si tratta di sentenza del giudice di pace emessa a norma dell'art. 113, C. 2 c.p.c., essa è impugnabile in sede di legittimità è meramente apparente о soltanto se la motivazione sì da potersi ritenere radicalmente contraddittoria, inesistente (Cass. 8 settembre 2000, n. 11859). Nella fattispecie la sentenza non è stata impugnata sotto questo profilo. Il ricorso va pertanto rigettato. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
8 --- Rigetta il Compensaricorso. tra giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, lì 4 dicembre Il cons. est. Antonio Segreto IL CANDELIERE C1 Janoce llista del spesele parti le TRAZIONE E BOLLO 21-11-1991, N.374(IST.NE GIUDICE DI PACE) 2002. Il Presidente Vinis fuva DEPOSITATO MA RIA Oggi IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista 9