Sentenza 8 ottobre 2004
Massime • 1
Ai fini del calcolo del tempo necessario per il decorso della prescrizione, deve tenersi conto dell'aumento stabilito per la recidiva, a nulla rilevando che l'applicazione della circostanza aggravante abbia natura facoltativa: la disciplina dettata dall'art. 157 cod. pen. non distingue infatti tra circostanze obbligatorie e circostanze facoltative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2004, n. 42552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42552 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 08/10/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - N. 1343
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 17134/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia;
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 1.3.04;
pronunciata nei confronti di:
DR AL nato il [...] in [...];
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
viste le richieste del Procuratore Generale il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
letta l'ordinanza in epigrafe ed i motivi di ricorso;
La Corte:
OSSERVA
La sentenza ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine a più episodi di ricettazione (art. 648 c.p. commessi fino al mese di febbraio 1989) per essere decorsi oltre 15 anni dai fatti. Il Procuratore ricorrente deduce l'erroneità della decisione che non ha considerato che all'imputato è stata contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione è di anni 22 e mesi 6, essendo la pena edittale massima di anni 8 aumentata di due terzi ex art. 99 c. 4 c.p.. il ricorso è fondato in quanto per determinare il tempo necessario per il decorso della prescrizione ex art. 157 c.p. deve tenersi conto dell'aumento stabilito per la recidiva, a nulla rilevando che l'applicazione di questa circostanza aggravante abbia natura facoltativa. Ciò perché l'art. 157 c. 2 c.p., che disciplina le modalità di computo del tempo necessario per la prescrizione, non distingue tra circostanze obbligatorie e circostanze facoltative" (Cass. 2^ 7.5.88 n. 5610, ud. 3.11.87, rv. 178347; Cass. 2^ 28.5.86 n. 4490, ud 4.12.85, rv. 172875). Nella concreta fattispecie la pena edittale massima di anni 8 di reclusione prevista per la ricettazione deve essere aumentata di due terzi ex art. 99 c. 4 c.p., divenendo non inferiore ad anni 10, come previsto dall'art. 157 c. 1 n. 2 c.p., con la conseguenza che il termine di prescrizione massimo è di anni 22 e mesi 6, non ancora decorso. Conseguente l'annullamento con rinvio al giudice del merito per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004