Sentenza 6 febbraio 2018
Massime • 1
La convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2018, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2018 |
Testo completo
04087-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/02/2018 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente Sent. n. sez. 607/2018 DOMENICO FIORDALISI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ROSA ANNA SARACENO - N.41384/2017 FRANCESCO CENTOFANTI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO NA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 15/06/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore E' presente l'avvocato PITTELLI GIANCARLO del foro di CATANZARO che conclude insistendo nei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato VERRI FRANCESCO del foro di CROTONE, sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato GALLO IGNAZIO MARCELLO del foro di TORINO, che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. ماز Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 5 giugno 2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di DO AC, sottoposto ad indagine per il reato di partecipazione ad associazione criminale di natura mafiosa (capo 1 della rubrica) e per i reati di concorso in malversazione a danno dello Stato (capi 46, 47, 49, 59, 72, 81, 86, 92, 106, 114), in truffa aggravata (capi 115 e 117), in frode nelle pubbliche forniture (capo 116), in trasferimento fraudolento di valori (capo 130), reati tutti aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991. Gli addebiti hanno ad oggetto il c.d. "Affaire SE", ossia la gestione da parte del sodalizio mafioso di Isola di Capo Rizzuto, a partire quanto meno dall'anno 2006 (non essendo state elevate contestazioni relative ad anni precedenti), delle ingenti risorse pubbliche erogate dallo Stato per l'assistenza ai migranti ricoverati nelle varie strutture del Centro di accoglienza di Sant'Anna. Gestione realizzata attraverso i subappalti conferiti dalla Fraternita SE di Isola di Capo Rizzuto, di cui DO AC rivestiva la qualifica di governatore, e, in particolare, attraverso la subfornitura del servizio di catering svolto da imprese di ristorazione gestite da associati e dotate aziendalmente con denaro della consorteria.
2. Adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. dall'istanza di riesame del provvedimento restrittivo proposta dall'indagato, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'incidente cautelare, confermando la misura custodiale carceraria applicata al ricorrente.
2.1 Il provvedimento riferisce in premessa che le accuse trasfuse nelle indicate incolpazioni preliminari costituiscono l'approdo di ampie e prolungate indagini volte a contrastare la criminalità mafiosa attiva nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, ove era stata registrata la persistente presenza della consorteria mafiosa riconducibile alla famiglia RE, una delle associazioni più radicate nel panorama delinquenziale della provincia di Crotone, alla cui affermazione di supremazia criminale nei confronti delle altre cosche presenti sul territorio (in particolare il gruppo costituito dalle famiglie CO, NF, CO e IC), era riconducibile la lunga contrapposizione armata, costellata da numerosi delitti di sangue, protrattasi sino all'anno 2006 (come accertato, tra gli 1 altri, dai processi c.d. Pandora, Ghibli e, da ultimo, dalla sentenza del GUP del Tribunale di Catanzaro del 4 novembre 2016). Contenuti dei più recenti provvedimenti giurisdizionali, dati conoscitivi fatti palesi dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, già intranei alle associazioni criminali di riferimento, esiti delle captazioni eseguite nel corso del presente procedimento davano conto -scrivono i giudici del riesame di un sostanziale mutamento degli equilibri criminali a partire dall'anno 2006 in poi, conseguente alla strategia di pacificazione, promossa da RE PP, alias OP, e sfociata nel ricompattamento della propria aggregazione criminale con i gruppi contrapposti facenti capo alla famiglia CO, al fine di meglio sfruttare la fonte inesauribile di erogazione di denaro pubblico che si riversava sul territorio per la gestione del centro di accoglienza dei migranti.
2.2 Il provvedimento ricorda che nel territorio isolitano sino all'aprile 2007 esistevano due distinte strutture per la gestione pubblica dei migranti: il centro di prima accoglienza (CPA) e il centro di permanenza temporanea e assistenza (CPT), istituito nel 2002 e chiuso, al pari degli altri centri presenti sul territorio nazionale, con provvedimento ministeriale del 20 aprile 2007. Dall'anno 2009 venivano create ulteriori due strutture che si affiancavano al CPA (d'ora in avanti semplicemente CDA, centro di accoglienza): il centro di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) ed il centro di identificazione ed espulsione (CIE). Fino al gennaio 2007 la Prefettura di Crotone aveva provveduto a stipulare i contratti, tramite affidamento diretto, per la fornitura dei pasti al CPA, mentre i servizi di assistenza per il CPT erano stati affidati alla Confraternita Nazionale delle Misericordie che, a partire dall'anno 2008 e sino a tutto il 2015, si era aggiudicata la gestione di tutte le strutture (CDA, CARA e CIE), con possibilità di subappaltare le prestazioni di servizio relative alla fornitura dei pasti, alla raccolta dei rifiuti speciali e alla fornitura di materiali per il kit degli ospiti, previo deposito in Prefettura della documentazione relativa ai contratti di affidamento dei servizi venti giorni prima dell'effettivo inizio del subappalto e provvedendo direttamente alla liquidazione delle prestazioni subappaltate con obbligo di documentazione dei pagamenti effettuati. La Confederazione Nazionale delle Misericordie aveva, a sua volta, affidato la gestione delle strutture di assistenza ai migranti alla sua articolazione periferica, la consociata SE di Isola di Capo Rizzuto e solo nel 2012 aveva formalizzato tale affidamento attraverso apposita scrittura privata. Nell'anzidetto arco temporale avevano operato, a mezzo di convenzioni formalmente stipulate dalla Confederazione Nazionale, una serie di imprese e di società di catering e in particolare, per quanto di interesse in questa sede: La Vecchia Locanda di PO AN dal 2006 al 2007; La Vecchia Locanda di 2 AC TE dal 2007 al 2010; La Vecchia Locanda s.r.l. dal 2010 al 2011; la Quadrifoglio s.n.c. di PO QU dal 2011 al 2012; la Quadrifoglio s.r.l. dal 2013 al 2015. 2.3 Tanto precisato, il Tribunale ha considerato sorrette da gravi e convergenti indizi di colpevolezza tutte le ipotesi di accusa ascritte al AC, alla luce della dettagliata rassegna delle fonti di prova e della connessa ricostruzione delle specifiche attività compiute dall'indagato, partecipe alla cosca RE con il ruolo di organizzatore, in particolare garantendo al sodalizio il controllo e la gestione esclusiva dei servizi subappaltati dall'ente gestore SE, del quale era governatore, così assicurando un costante e consistente afflusso di risorse finanziarie nella "bacinella" della consorteria. In particolare ha giudicato tutti gli addebiti, incluso quello per il reato associativo mafioso con posizione apicale, avvalorati da convergenti dati desunti: -dal ruolo fondamentale svolto dall'indagato nella Confraternita SE di Isola di Capo Rizzuto, associazione territoriale che, in qualità di ente gestore del campo profughi, pur non avendo direttamente partecipato alle gare di appalto, aveva provveduto senza soluzione di continuità a subappaltare l'erogazione dei servizi, aggiudicati alla Confederazione nazionale delle Misericodie, della quale AC era stato vice-presidente negli anni 2012-2015, a soggetti economici legati da un comune denominatore familiare-mafioso; dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, concordi nel riferire che la gestione del centro profughi era direttamente riconducibile alla cosca RE che vi provvedeva attraverso l'affiliato DO AC e le imprese di ristorazione gestite da fidati sodali e finanziate dalla consorteria;
che AC aveva assicurato, attraverso la gestione dell'ente SE, moltissimi posti di lavoro, come riscontrato dalla consultazione della banca dati Inps che aveva confermato la presenza, tra i dipendenti dell'ente e delle imprese allo stesso collegate, di mogli, figli, parenti di affiliati o comunque di soggetti ritenuti contigui al contesto criminale investigato;
che i ristoratori preposti alla gestione del servizio mensa gonfiavano i costi in modo tale che il sovrafatturato potesse essere suddiviso in partę uguali tra la consorteria, da un lato, e AC e il sacerdote UA CO, dall'altro; che lo CO, indicato da alcuni come il padre biologico del AC, era stato colui che aveva proposto l'affare "SE" a QU e PP RE, i quali ultimi avevano fornito agli associati PO AN e AC EL le risorse finanziarie per organizzare il servizio di erogazione dei pasti per le strutture del centro;
dall'esistenza di rapporti risalenti già agli anni 2004-2005 tra l'indagato ed esponenti di rilievo della cosca, come documentato dagli esiti dell'attività di monitoraggio e da mirati servizi dinamici di osservazione e controllo che ne 3 avevano attestato le frequentazioni con RE PP, EN CE, TI QU (assassinato nel 2005), RE QU, fratello del capocosca MI ucciso nel 2004, come pure l'interesse della cosca al rinnovo delle convenzioni ovvero l'interessamento del AC agli sviluppi processuali della misura di prevenzione culminata nel sequestro dei beni della famiglia EN;
- dalle verificate relazioni esistenti tra imprese e società, cui la Confraternita della SE di Capo Rizzuto aveva subappaltato i servizi di catering, imprese tutte riconducibili ad un medesimo gruppo economico, in particolare a PO AN, PO AN, AC EL, i quali, già dall'anno 2004, avevano costituito una società di fatto per la fornitura dei pasti al centro di accoglienza di Sant'Anna e agli istituti di istruzione di Isola di Capo Rizzuto, provvedendovi attraverso società formalmente intestate al circuito familiare;
- dalle dichiarazioni dei collaboratori IV, IG e RC che avevano indicato PO AN, il cugino di questi, AN, e EL AC come elementi intranei all'organizzazione 'ndranghetistica isolitana, gestori del servizio mensa per il campo profughi, attraverso strutture in cui erano stati investiti i capitali illeciti di QU e PI RE, e tra i più attivi nella creazione contabile di costi inesistenti per il tramite della falsa fatturazione;
dalle risultanze degli accertamenti contabili e bancari, che avevano consentito di fotografare le modalità delle ascritte distrazioni di fondi pubblici, fatti oggetto, negli anni 2006-2008, di prelievi a favore di svariati soggetti senza che vi fosse stata corrispondente erogazione di servizi e prestazioni ovvero a fronte di apparente erogazione di servizi non contemplati dalla convenzione;
dall' anno 2009 in poi distribuiti con il sistema delle false fatturazioni o con altri escamotages contabili;
dall'anno 2013 confluiti anche in ambigue operazioni di investimento e in altri affari, attraverso società create dai soggetti indagati, quali la Sea Longue s.r.l. e la Miser Icr s.r.l.; dagli esiti di attività di intercettazione telefonica, audio-video ambientale e telematica che avevano dimostrato come il AC fosse socio occulto e gestore di fatto, unitamente a PO AN e PO AN, della s.n.c. Il Quadrifoglio di PO QU, società che, nel maggio 2011, con la sottoscrizione di un contratto di subappalto, predisposto dallo stesso AC quale governatore dell'ente gestore territoriale, era subentrata alla s.r.l. Catering Vecchia Locanda nella fornitura dei pasti al centro di accoglienza isolitano. Nella compagine societaria de Il Quadrifoglio figurava LI AR, cognato del AC e mero prestanome del congiunto, la cui quota di partecipazione era stata immediatamente ceduta in singolare coincidenza con le prime avvisaglie di un interesse investigativo sugli aspetti contabili della società; 4 dalle dichiarazioni del presidente della Confederazione Nazionale delle Misericodie di Italia, che aveva riferito come tutte le offerte relative alle gare di appalto per la gestione del campo profughi di Isola di Capo Rizzuto fossero state predisposte da DO AC, il quale aveva provveduto, sempre in via esclusiva, a selezionare le imprese subappaltatrici dei servizi mensa e pulizie, garantendo alla Confederazione la verifica dell'effettività delle prestazioni rese dai subappaltatori;
dalle dichiarazioni dei collaboratori IV, IG, RC che avevano chiarito il sistema di fornitura e approvvigionamento della falsa fatturazione curato direttamente da uomini della cosca. In particolare il AC era colui al quale la famiglia RE aveva assegnato il compito di assicurare la locupletazione dei fondi destinati ai migranti, attraverso la scelta di fornitori organici o contigui alla cosca, in modo tale da far confluire, mediante la creazione di fondi neri con l'emissione di fatture gonfiate, il denaro direttamente nella cassa della consorteria;
dalle numerose intercettazioni che avevano provato l'utilizzazione della società il Quadrifoglio come "bacinella" per il sostentamento degli affiliati e il mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie. In punto di esigenze cautelari il Tribunale, richiamando il disposto dell'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, ha ritenuto non sminuita da alcun serio elemento la presunzione di adeguatezza della misura carceraria ai diversi fatti reato di natura mafiosa ascritti al prevenuto.
3. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo dei suoi difensori, avvocati Giancarlo Pittelli e CE Verri, chiedendone l'annullamento. Richiamando temi già esposti ai giudici del riesame e asseritamente rimasti senza risposta, l'impugnazione contesta la ribadita solidità della piattaforma indiziaria su cui poggiano le accuse mosse all'indagato. Le doglianze espresse possono riassumersi, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei termini che seguono.
3.1 Erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.. Evocata, attraverso copiosa citazione di arresti di legittimità, la diversa concettualità delle categorie dell'imprenditore intraneo, colluso o vittima della mafia, si assume che i giudici del riesame avrebbero dato per scontata la posizione di intraneità del ricorrente al gruppo di 'ndrangheta di Isola di Capo Rizzuto riconducibile agli RE, senza chiarire effettivamente su quali basi fosse accreditabile tale conclusione. Quanto alla ritenuta internità, il Tribunale non aveva considerato che la posizione del AC era esattamente inversa a quella dell'imprenditore intraneo (che impiega e ricicla capitali e proventi di origine delittuosa) perché: (a) l'indagato, nella qualità di legale rappresentante della 5 SE, si era regolarmente aggiudicato appalti statali o comunque pubblici, conseguendo ricavi assolutamente legittimi;
(b) l'essere a disposizione dell'organizzazione criminale, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità quali sintomatici dell'adesione alla consorteria, deve essere rivolta incondizionatamente al sodalizio ed essere di natura e ampiezza tali da dimostrare l'adesione stabile e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio (Cass. S.U., 12.7.2005 n. 33748, Mannino, Rv. 231670), mentre, nel caso in disamina, difettava qualsivoglia indizio di interazione del AC nelle molteplici attività della cosca, risolvendosi l'addebito nell'esclusiva gestione della SE, assertivamente ritenuta articolazione della consorteria mafiosa solo con riferimento alle attività collegate al centro di accoglienza. Allo stesso modo AC non poteva considerarsi imprenditore colluso, difettando nel provvedimento gravato traccia di un rapporto sinallagmatico tra lo stesso e la consorteria mafiosa, produttivo di vantaggi reciproci;
se era indiscutibile che alcuni associati avevano preteso da AC e da PO AN parte dei ricavi legittimamente conseguiti, le dazioni effettuate altro non erano che "il prezzo delle estorsioni" subite per "il patto di protezione" stipulato con la cosca, sicché il ricorrente non poteva non essere considerato un imprenditore vittima, costretto ad accettare o, il che è lo stesso, a ricercare di sua iniziativa un accordo di protezione che, quando non rispettato per carenza di risorse finanziarie, aveva dato luogo a minacce di morte e a danneggiamenti come testimoniato da alcuni brani di conversazioni trascritte nel provvedimento. Tale ricostruzione, si afferma, non risultava minimamente intaccata dalle propalazioni accusatorie, tutte inutilizzabili in relazione al disposto dell'art. 16 quater d.l. n. 8 del 15/1/1991 perché rese oltre il termine di centottanta giorni indicato dal comma 1 dell'articolo citato, avendo i propalanti iniziato a collaborare molti anni prima prima degli interrogatori contenenti le dichiarazioni accusatorie poste a fondamento dell'addebito e, in ogni caso, non avendo il Tribunale fugato, con adeguata motivazione, il sospetto della strumentalità e non veridicità delle dichiarazioni tardive;
mentre gli apporti informativi tempestivi dei collaboratori IG e RC erano all'evidenza generici, assertivi, decontestualizzati e per di più de relato. Parimente evanescente era il dato delle addotte frequentazioni, poche e risalenti, tra AC e uomini della presunta cosca, in quanto assolutamente inidonee a dimostrare non solo l'organicità, ma anche la collusione riconducibile al concorso da esterno all'associazione.
3.2 Erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 316 bis e 356 cod. pen.. La condotta di malversazione consiste nella mancata destinazione del denaro ottenuto da un ente pubblico, sotto forma di contributi, sovvenzioni o 6 finanziamenti, alle finalità in vista delle quali esso è stato erogato a condizioni di favore, sovvenzionando un'iniziativa privata ritenuta funzionale al perseguimento di interessi pubblici. Nel caso in esame si era, viceversa, in presenza, di un appalto pubblico di servizi (accoglienza e trattenimento degli immigrati) con individuazione del contenuto delle attività di assistenza, la pattuizione di una somma giornaliera forfettaria per ogni singola presenza, somma corrisposta dopo la prestazione del servizio, tal che la provenienza pubblica delle somme non era idonea a mantenere la natura "pubblica" di esse anche dopo la loro corresponsione quale corrispettivo di servizio, pattuito a seguito di gara d'appalto e prestato. Ferma restando la possibilità di configurare altri reati, soprattutto nelle ipotesi di prestazioni non correttamente eseguite, prelievo di risorse da parte del AC, i versamenti alla parrocchia o gli stessi pagamenti del prezzo del "patto di protezione" nessuna influenza potevano spiegare sull'integrazione del delitto di malversazione, mentre la frode nella prestazione del servizio era stata contestata solo in relazione al periodo compreso fra il 2012 e il 2015 e non per gli anni precedenti.
3.3 Erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 640, comma 2, cod. pen.. Nemmeno sussistevano i presupposti di legge per ritenere integrato il delitto di truffa contestato al capo 117 di rubrica, consistendo la condotta decettiva addebitata nell'omessa comunicazione alla Prefettura del subentro, nella posizione di subappaltatore del servizio di catering per il CARA, della s.r.l. La Vecchia Locanda alla ditta la Vecchia Locanda Catering. Ma nella contestazione, pur essendo individuata l'omessa informazione e correlativamente l'omessa attivazione dei poteri ispettivi del deceptus, non risultava indicato e nemmeno ipotizzato come da tale concatenazione potesse essere conseguito un effettivo danno patrimoniale per la Prefettura, elemento indefettibile per l'integrazione della fattispecie criminosa in esame.
3.4 Erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 12 quinquies L. n. 356 del 1992. A parte l'indeterminatezza genetica della provvisoria imputazione pedissequamente riproduttiva del disposto normativo, l'accusa mossa al ricorrente, consistente nella fittizia intestazione delle quote sociali del Quadrifoglio s.r.l. al cognato LI AR, piuttosto che a se stesso, al fine di facilitare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen. era contraddetta, nella sua stessa formulazione, dalla mancata indicazione dei soggetti in tesi agevolati nella commissione di condotte di riciclaggio e reimpiego, come pure dalla mancata contestazione all'indagato di fatti qualificabili ex art. 648 bis o art. 648 ter cod. pen.. 3.5 Violazione di legge per radicale assenza di motivazione sulle questioni dedotte con i motivi depositati all'udienza del 15.6.2017. Il provvedimento 7 impugnato, anziché affrontare le numerose, articolate e specifiche censure avanzate per iscritto dai difensori, si sarebbe risolto nella pedissequa riproposizione dei contenuti dell'ordinanza genetica, spesso testualmente riprodotta, del tutto obliterando le deduzioni e tesi difensive. Così in particolare, in relazione alla principale contestazione concernente la ritenuta appartenenza all'associazione mafiosa, era stato dedotto: -che nel comportamento del AC non era dato ravvisare alcun impiego della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo né alcuna evocazione della consorteria;
- che, a fronte del denaro incassato dalla cosca, nessuna controprestazione era stata conseguita dal AC e nemmeno era stato ipotizzato un ausilio ricevuto in relazione all'attività imprenditoriale dal medesimo esercitata per il tramite della SE o delle altre società partecipate ovvero in ambiti privati;
-che erano state, viceversa, provate le minacce esplicite di morte di cui il ricorrente era stato destinatario, i danneggiamenti subiti, fra i quali gli spari alla sua autovettura e l'incendio di un'imbarcazione di proprietà della Sea Longue s.r.l.; 1che lo stesso provvedimento di fermo aveva ritenuto provata l'esistenza di un patto di protezione tra cosca e imprenditori del luogo;
-che erano state documentate iniziative del AC tese a tenere lontana la criminalità organizzata dalla SE;
- che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre che de relato, erano nella prevalenza intempestive.
4. In data 30.1.2018 è pervenuta dichiarazione, formulata dall'indagato personalmente ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. e ricevuta in pari data dalla direzione della Casa circondariale di Rebibbia, di rinunzia a tutti i motivi di ricorso ad eccezione del primo limitatamente all'eccepita violazione dell'art. 16 quater L. n. 82 del 1991 e del quinto concernente l'omessa motivazione in ordine alle censure articolate con l'atto depositato all'udienza del 15.6.2017. Considerato in diritto Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti che si diranno.
1. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici della cautela (il provvedimento impugnato a p. 13 opera sul punto preliminare e diretto riferimento al contenuto dell'ordinanza genetica e, per quanto concerne gli esiti dei "minuziosi e accurati" accertamenti contabili, al decreto di fermo emesso dalla DDA di Catanzaro), l'affare "SE" era nato da una vera e propria 14 8 "proposta di affari" avanzata alla consorteria mafiosa da un personaggio insospettabile, il sacerdote UA CO, parroco della chiesa MA Assunta e fondatore dell'Associazione di volontariato "SE" di Isola di Capo Rizzuto. Costui, come riferito dai collaboratori di giustizia (IG, IV, NO, RC), aveva proposto ai vertici delle cosche RE-EN-CO (segnatamente ad RE QU, EN CE, CO OM e VA), di costituire imprese, affidate alla gestione di associati di fiducia, per l'erogazione, alle varie strutture del centro di accoglienza di Sant'Anna, dei servizi più remunerativi, quale quello della somministrazione dei pasti, così da accaparrarsi, attraverso un sistema di "fatture gonfiate", documentanti prestazioni e costi totalmente o parzialmente inesistenti, la quasi totalità delle risorse stanziate per l'assistenza ai migranti ricoverati nel centro. Risorse che, una volta erogate, quale corrispettivo dei servizi resi, potevano essere facilmente prelevate dai conti delle aziende fornitrici e impiegate per effettuare altri lucrosi investimenti, per lo più di natura illecita, ovvero per soddisfare scopi e bisogni dell'associazione mafiosa, in particolare il sostentamento dei sodali e delle loro famiglie. Una parte degli utili così conseguiti, secondo il piano abilmente congegnato, sarebbe rimasta nella disponibilità del suo artefice, UA CO, e nella disponibilità dell'altro sodale che avrebbe garantito e assicurato l'attuazione dell'illecito sistema: DO AC, governatore della SE di Isola di Capo Rizzuto e figlioccio adottivo dello CO, colui che avrebbe preparato i bandi di gara, assegnato i subappalti, erogato i pagamenti ai fornitori. Il piano ideato da CO, con il fattivo contributo del AC, aveva ricevuto l'ampia approvazione delle famiglie mafiose che, ravvisando nell'affare una valida ragione per dismettere le ostilità, si erano adoperate per individuare gli uomini di fiducia cui affidare le aziende che avrebbero dovuto gestire il più remunerativo dei servizi, quello della fornitura dei pasti. La scelta era caduta, tra gli altri, su EL AC e AN PO, uomini di fiducia di QU RE e di CE EN. I due che, sino a quel momento, avevano dichiarato redditi modesti, ai limiti dell'indigenza, erano divenuti, nel giro di poco tempo, gestori di fiorenti attività di ristorazione, finanziate con capitali della cosca, ed avevano ottenuto in subappalto l'assegnazione del servizio di somministrazione pasti, aggiudicato alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e da questa affidato alla sua articolazione periferica di Isola di Capo Rizzuto. A partire dall'anno 2006 gli associati AC, PO AN e PO AN avevano cominciato a percepire somme ingentissime attraverso le ditte a loro riconducibili, succedutesi nel tempo con varie denominazioni sociali: 1) la ditta di PO AN denominata "La Vecchia Locanda", cui era stato affidato in 9 subappalto il servizio di catering dal 2006 al 2007; 2) la ditta "Catering Vecchia Locanda" di AC TE, figlia di AC EL, che nel 2007 aveva affittato il ramo dell'azienda del PO che gestiva il subappalto;
3) a quest'ultima nel 2010 era subentrata, senza la previa autorizzazione prefettizia, la società Catering La Vecchia Locanda s.r.l., costituita da AC TE, ZZ RO, moglie di PO AN, e LA MA, moglie di PO AN;
4) tale ultima società, colpita da interdittiva antimafia nel marzo 2011, era stata prontamente sostituita dalla Quadrifoglio s.n.c. (trasformata nel 2013 in società a responsabilità limitata), fittiziamente intestata a PO QU e fittiziamente partecipata da LI AR, cognato di AC, ma di fatto costituita e gestita, come comprovato da incontrovertibili risultanze dialogiche (illustrate a p. 22 e ss. del provvedimento impugnato), dai cugini AN e AN PO e da DO AC, il quale, nella duplice veste di committente e commissionario, aveva concesso alla stessa in subappalto il servizio di somministrazione pasti alle strutture del centro di accoglienza. Le somme ingentissime, confluite sui conti delle imprese fornitrici per i servizi resi, quantitativamente e qualitativamente inferiori a quelli previsti dalla convenzione, anziché essere utilizzate per il pagamento di costi (per lo più fittiziamente) contabilizzati, erano state per la maggior parte immediatamente prelevate, spesso in contanti, ed impiegate in una serie di operazioni, chiaramente finalizzate a distrarle e ad occultarne la provenienza. Nell'ordinanza genetica (p. 58 e SS. e, più sinteticamente, nel provvedimento impugnato a p. 25) sono stati indicati, anno per anno, a partire dal 2006 e sino al 2015, le somme (pari a svariati milioni di euro per anno, riportate in dettaglio nelle provvisorie contestazioni di cui ai capi 46, 47, 49, 59, 72, 81, 86, 92, 106, 114) ricevute dalla Fraternita di Isola per l'assistenza ai migranti;
gli ingenti importi prelevati in contanti dai conti della Fraternita da DO AC;
quelli erogati dal medesimo a titolo di non meglio precisati contributi alla parrocchia di Santa MA Assunta di Isola, dunque al parroco UA CO;
quelli corrisposti sempre dal AC alle imprese di ristorazione, anch'essi prelevati, subito dopo gli accreditamenti e nella quasi totalità, dai gestori e trasferiti a soggetti completamente estranei all'appalto che, a loro volta, li polverizzavano attraverso trasferimenti su conti correnti intestati a familiari o attraverso assegni emessi in favore di altri soggetti (v. i numerosi addebiti provvisori aventi ad oggetto condotte di riciclaggio, molti dei quali contestati a ZZ RO e LA MA) o ancora attraverso fittizi conferimenti nelle società Sea Longue s.r.l. (costituita nel 2009 da AC DO, ZZ RO e LA MA) e Miser Icr s.r.l. (costituita nel 2008 dalla Confraternita della SE di Isola di Capo Rizzuto e amministrata dal AC), aventi la 10 14 funzione di cassaforti degli illeciti proventi in tal modo acquisiti: dagli accertamenti della guardia di finanza era emerso che ZZ e LA avevano versato sui conti della società Sea Longue, sotto forma di finanziamento soci, le somme direttamente provenienti dai conti della ditta "Catering la Vecchia Locanda" di AC TE, mentre dal 2010 al 2014 AC, che non aveva effettuato alcun versamento, aveva ricevuto a titolo di compenso, nella sua qualità di amministratore, l'importo di 216.000 euro;
anche sui conti sociali della Miser Icr s.r.l. erano confluiti i proventi derivanti dagli appalti aggiudicati per i servizi ai migranti, per il solo triennio 2012-2014 pari a 7.159.617 euro.
2. Così ricostruito nel provvedimento il complessivo contesto criminale e il nuovo e redditizio settore di intervento della consorteria mafiosa, il ricorso contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge (primo motivo), e della compiutezza e logicità della motivazione della decisione impugnata, asseritamente silente sulle questioni articolate con i motivi depositati all'udienza del 15 giugno 2017 (quinto motivo), la sussistenza della gravità indiziaria quanto alla contestata partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata clan RE, siccome fondata dal Tribunale del riesame su propalazioni accusatorie generiche e laconiche, probatoriamente insufficienti.
2.1 Si richiama innanzitutto al riguardo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la convergenza di plurime dichiarazioni, provenienti da collaboratori di giustizia, che si risolvano nell'affermazione dell'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso, possono integrare meri indizi di colpevolezza, privi del requisito della gravità e quindi, come tali, non idonei a consentire l'adozione di misura cautelare personale ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.; soltanto quando a siffatta indicazione si accompagni la descrizione di specifici comportamenti o fatti, riferibili all'accusato e da ritenersi, sul piano logico, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio, allora tali propalazioni potranno validamente fondare l'emissione del titolo custodiale perché soltanto dal riferimento ad azioni o situazioni concrete è possibile acquisire elementi indiziari per affermare la rilevanza penale del ruolo svolto e procedere alla corretta qualificazione giuridica di siffatto ruolo (Cass. sez. 6, n. 40520 del 25/10/2011, Falcone, Rv. 251063; Sez. 6, n. 24564 del 12/04/2017 n.m.).
2.2 Ebbene, la lettura dell'ordinanza impugnata, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati e pienamente condivisi da questa Corte, induce a ritenere che il Tribunale si sia attenuto a tali canoni di valutazione, dal momento che ha valorizzato a carico del ricorrente specifiche indicazioni, provenienti da cinque diversi collaboratori di giustizia (IV CE, NO VI, VR PP, IG PP, RC Santo) circa il suo specifico ruolo di 11 organizzatore del principale business (la gestione dei migranti), intrapreso dalle consorterie riappacificate, in aggiunta agli storici ambiti di azione e di arricchimento. In particolare egli sarebbe stato addetto a garantire alla cosca la gestione esclusiva di tale lucroso settore, apparentemente selezionando i subappaltatori dei servizi di assistenza agli immigrati, ma di fatto affidando le subforniture alle imprese del sodalizio, delle quali, negli ultimi tempi, era divenuto socio occulto e gestore di fatto. Tutti i dichiaranti convergono nell'indicare nel AC un elemento di spicco della cosca RE e precisamente l'affiliato che, per conto dell'associazione, aveva gestito la SE e gli appalti finalizzati all'erogazione dei servizi di assistenza;
retribuito dalla cosca attraverso la redistribuzione degli utili conseguiti con il sistema delle false fatturazioni (OL); "mente pensante", unitamente a CO, dell'affare del Centro di accoglienza (IG); colui che aveva riferito a RC che "i neri erano un importante business per la loro organizzazione criminale" e al quale AN BO e PA NI consegnavano la percentuale pari al 10% del tasso di interesse praticato con il prestito ad usura non solo per investimenti per conto della consorteria, in quanto ritenuto un abile broker, ma anche in funzione di "caruseddu" per fronteggiare in caso di necessità le esigenze di sostentamento delle famiglie degli associati (RC). Già di per sè tali informazioni sono tutt'altro che generiche, perché assegnano al ricorrente un ruolo ben delineato e specifico, che consente di ritenerlo inserito a pieno titolo nel sistema organizzato che si era avvalso delle imprese di ristorazione, direttamente costituite o comunque riconducibili alla cosca mafiosa, addette in via permanente ed esclusiva alla fornitura dei servizi di catering alle strutture del centro di accoglienza, e di attribuirgli, di conseguenza, la piena consapevolezza, derivante dal ruolo fondamentale di organizzatore dell'affare, di agire in un contesto strutturato, diretto dagli esponenti della cosca mafiosa degli RE, egemone in quel territorio, nel perseguimento del comune obiettivo di arricchimento, personale e della cosca, avvalendosi delle risorse organizzative, umane, materiali apprestate dal sodalizio per condurre l'attività criminosa, grazie alla quale egli aveva ottenuto laute remunerazioni per le prestazioni rese.
2.3 Oltre a tali convergenti indicazioni (dettagliate e precise nei contenuti accusatori- v. p. 65 e ss. dell'ordinanza genetica e, più sinteticamente, p. 14 e s. della decisione del riesame), l'affidabilità dei chiamanti resta avvalorata da quanto ulteriormente indicato nel provvedimento. In primo luogo dalle evidenziate frequentazioni personali, accertate mediante servizi di osservazione e pedinamento nonché attraverso l'attività tecnica di intercettazione telefonica e ambientale (conversazioni captate già negli B 12 anni 2004, 2005, 2007- illustrate a p. 16 e s. del provvedimento), tra l'indagato e gli elementi di vertice della consorteria, frequentazioni né occasionali né risalenti come sostenuto nel ricorso: fra l'altro, le dichiarazioni di IV circa il rapporto di comparatico esistente tra AC e i EN è stato riscontrato dalla verificata partecipazione dell'indagato al matrimonio di RE EN e TE QU e dal successivo vincolo di cognazione spirituale che lo aveva legato ai predetti per aver fatto da padrino al battesimo del figlio nato dalla loro unione;
ancora nel 2017 i cugini PO criticavano la spregiudicatezza di DO AC che, nonostante le indagini in corso, non aveva avuto remore a farsi fotografare in un ristorante di Bologna in compagnia dei capicosca PA NI e PI RE (conv. dell'11.2.2017). In secondo luogo, quanto alla spartizione degli utili dell'affare "SE", il Tribunale ha rimarcato come le convergenti indicazioni accusatorie avevano ricevuto significativa conferma dalla conversazione intercettata il 29 febbraio 2016: in tale circostanza EL AC raccontava a ST AN di essere stato estromesso dalla gestione delle imprese di ristorazione per volere di PO AN, di AC DO e dei CO, riconoscendo che la gestione del campo profughi aveva consentito lauti guadagni e aggiungendo, quanto alla spartizione degli utili, di aver personalmente consegnato in contanti a AC e al prete (UA CO) quattrocentomila euro "perchè se li dovevano dividere loro".
2.4 Il Tribunale ha, quindi, rilevato che ulteriori conferme si traevano: dal comune interesse economico che legava il governatore della Fraternita e gli amministratori formali e di fatto delle imprese subappaltatrici dei servizi, confermato dal ruolo di socio occulto e gestore di fatto, unitamente ai cugini PO, della società Il Quadrifoglio, alla quale lo stesso AC, quale gestore della Fraternita aveva affidato in subappalto la fornitura del servizio di ristorazione;
cointeressenze vieppiù esaltate dalla costituzione della s.r.l. Sea Longue con le mogli dei PO;
- dagli esiti degli accertamenti bancari e contabili svolti dalla guardia di finanza che, a partire dal 2006 in poi, aveva ricostruito gli ingenti flussi di denaro confluiti nelle casse della Fraternita e, attraverso un elaborato sistema di escamotages contabili e di false fatturazioni, di fatto locupletati da tutti i componenti della cosca isolitana, fra cui lo stesso ricorrente e il parroco di Isola di Capo Rizzuto;
dalle dichiarazioni del presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, Roberto Trucchi, che aveva rimarcato il ruolo di esclusivo gestore del Centro di accoglienza svolto dal AC, al quale aveva imposto di rassegnare le dimissioni dalla carica di vice presidente della Confederazione, 13 dopo aver scoperto che una delle società affidatarie del servizio di somministrazione dei pasti era partecipata dal cognato dell'indagato; dalle numerosissime conversazioni, dal significato insuperabile, registrate all'interno degli uffici della società il Quadrifoglio, "vera e propria banca della cosca", presso la quale i componenti delle varie famiglie mafiose, si recavano per ricevere, secondo uno scadenziario prestabilito, le somme per soddisfare le necessità quotidiane, ma anche per affrontare spese straordinarie, per fronteggiare le spese legali dei congiunti detenuti e per richiedere finanziamenti da investire in ulteriori lucrosi affari. Tra le altre, e per quanto di interesse in questa sede, sono state richiamate le conversazioni intercettate: - il 4 aprile 2016, nel corso della quale AN PO si lamentava con il capo cosca NI PA, detto pistola, del comportamento di AC DO, uso a promettere ai sodali denaro ulteriore rispetto alle ordinarie contribuzioni ("optional") senza considerare le reali disponibilità finanziarie del momento;
- il 26 aprile 2016, nel corso della quale AN PO raccontava al cugino AN di essere stato avvicinato da appartenenti alla famiglia Porziano, i quali gli avevano chiesto del denaro per preparare il ricorso per cassazione per un proprio congiunto, aggiungendo che, ove l'erogazione fosse stata negata, lo avrebbero ritenuto responsabile della condanna all'ergastolo allo stesso inflitta. Medesima richiesta era stata avanzata anche a UA CO e a DO AC, con il quale, nel frattempo sopraggiunto negli uffici sociali, PO conveniva di consegnare ai richiedenti l'importo di cinquantamila euro;
il 3 luglio 2016, allorché SO MA SA NI, moglie di CO VA, alias HI, ristretto in carcere, nel ricevere delle somme per le esigenze degli stretti congiunti del detenuto si era lamentata perché altri, diversamente dai due PO, non provvedevano al sostentamento della sua famiglia. La donna era stata convocata dai PO dopo che ad essi era pervenuta una lettera inviata dal carcere dallo stesso CO, che aveva criticato il comportamento del sodale PO AN e gli aveva ordinato di rivolgersi a AC DO affinché venisse acquistata un'auto alla propria figlia AT e avviata un'attività commerciale per la moglie SO;
- il 7.9.2016, nel corso della quale PO comunicava a PA NI che il AC aveva corrisposto in un'unica soluzione la somma di centomila euro a favore di RE EN e, stante l'avvenuta scarcerazione del medesimo, intendeva metterne al corrente i rappresentanti di tutte le famiglie;
- il 28 marzo 2017, nella quale i cugini PO e TO EN, appena scarcerato, si intrattenevano su messaggi e imbasciate provenienti dal carcere, su ulteriori attività da avviare con imprenditori catanzaresi, sugli equilibri criminali raggiunti e sul ruolo che il EN avrebbe dovuto ricoprire, sul 14 comportamento di alcuni associati che avevano preso ad avanzare a AC DO richieste di denaro sempre più esose in spregio agli accordi raggiunti tra AC e RE CE, pretese che il EN si impegnava a rintuzzare;
- la conversazione del 26 aprile 2016 tra AN, AN PO e DO AC, nel cui contesto i tre convenivano di soddisfare una richiesta di denaro diretta a sostenere le spese legali per un associato detenuto, facendo ulteriori pressioni su MI SC (persona offesa del reato di estorsione ascritto al solo PO AN) che stavano, testualmente, "mpicando".
3. Tali emergenze sono state poste correttamente in relazione alla narrazione dei collaboratori, che hanno riscontrato in modo oggettivo ed inequivoco, dal momento che attestano i rapporti personali con soggetti indiziati anch'essi di svolgere un ruolo dinamico e di rilievo all'interno della consorteria e la loro protrazione in un arco temporale di numerosi anni. Deve, dunque, concludersi che gli elementi utilizzati danno conto in modo logico e giuridicamente corretto della sussistenza del requisito della gravità indiziaria del coinvolgimento stabile e consapevole del ricorrente nelle dinamiche del gruppo mafioso, quale esecutore di attività essenziale per l'esistenza della compagine criminosa, dalla quale attività la stessa poteva ricavare lauti mezzi per il mantenimento dei suoi sodali ed il sostenimento delle spese legali per gli eventuali arrestati, nonché per intraprendere altri redditizi traffici e disporre delle risorse da impiegare nel settore del prestito ad usura, come provato dalle richiamate propalazioni accusatorie, validate da plurime e chiare risultanze dialogiche. Tanto è sufficiente per ritenere che anche sotto tale profilo l'ordinanza impugnata sia aderente a quegli stessi principi interpretativi circa gli elementi sintomatici della partecipazione al sodalizio mafioso, suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati nel ricorso che, all'evidenza, non si confronta con il complesso ed esaustivo tessuto argomentativo della decisione e con il ricco corredo di circostanze fattuali in essa partitamente illustrate, sviluppando doglianze infondate per entrambi i delineati profili di censura e che, quanto all'asserita carenza di motivazione, lambiscono la vaghezza argomentativa. Spogliati dei toni critici che impingono il merito fattuale della regiudicanda cautelare, delle cui fonti di prova, inopinatamente frazionate, si evoca una alternativa rilettura storica, per altro solo accennata, non consentita nella odierna sede di legittimità, i temi censori sviluppati appaiono per lo più privi di pregio a fronte della storicità della condotta associativa del ricorrente, come ricostruita nelle conformi decisioni di merito, che si segnalano per l'acribia con M 15 cui hanno ripercorso le fasi salienti della progressione dinamica e comportamentale della complessiva vicenda oggetto di indagine.
4. La difesa del AC si duole poi dell'omessa considerazione da parte dei giudici del riesame dell'eccezione sollevata in riferimento ai contributi conoscitivi offerti dai collaboratori OL, MO, TE, BA, VR, TU, NO, contributi asseritamente tardivi perché successivi alla scadenza del termine di centottanta giorni indicato dal comma 1 dell'art. 16 quater d.l. n. 8/1991. La questione (a parte la genericità della sua formulazione perché, da un lato, involge anche propalazioni non direttamente pertinenti alla posizione dell'indagato e, per altro verso, nemmeno assume compulsato il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione) non riveste il rilievo preteso dal ricorrente. Questa Corte ha già affermato sul tema che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili ai fini della emissione di una misura cautelare personale, ma devono essere sottoposte ad una valutazione particolarmente attenta quanto alla loro attendibilità (Cass. sez. 2, n. 12337 del 16/03/2016, Tiara, v. 266574; sez. 1, n. 7454 del 13/01/2009, Esposito, rv. 242845; Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. nel 2009, Magistris, rv. 241882), adempimento cui i giudici di merito non si sono affatto sottratti. Basterà qui ricordare che il provvedimento genetico dedica le pagine 11-18 all'approfondimento del tema inerente alla affidabilità dei propalanti, distinguendo le propalazioni dei collaboratori storici, che da anni hanno rivelato le loro conoscenze sull'associazione in disamina e il cui dichiarato ha rappresentato il fondamento di numerose sentenze irrevocabili (TU, BA, NO, TE, VR), e quelle, "estremamente preziose", dei nuovi collaboratori (IV, MO, IG, RC, Spadafora) risultate essenziali per la ricostruzione dell'attuale organigramma della cosca, dei suoi programmi di espansione territoriale, delle illecite attività criminali cui essa è dedita, delle sempre più invasive infiltrazioni nel settore degli appalti e della gestione dei fondi pubblici e in generale nell'intero tessuto economico e sociale isolitano. Non mancando di rimarcare come anche delle più recenti propalazioni sia già stata vagliata l'attendibilità in molteplici provvedimenti giurisdizionali e di sottolineare la precisione, la completezza e la diffusione descrittiva delle dichiarazioni dell'IV sul business rappresentato dalla gestione del Centro di accoglienza, oltre che la loro convergenza con le concordi indicazioni provenienti dalle altre omologhe fonti di prova. Né sussiste al riguardo la lamentata omissione motivazionale, non essendo il Tribunale del riesame tenuto a contrastare espressamente ogni specifico rilievo 16 difensivo e avendo, nella specie, più che adeguatamente adempiuto all'onere motivazionale impostogli, con una ricostruzione analitica e coerente del quadro indiziario, tale da escludere in radice la rilevanza o, comunque, la fondatezza della censura difensiva. D'altro canto il ricorrente non ha avanzato concreti sospetti che le asserite tardive propalazioni in suo danno (che peraltro si ди ridurrebbero solo a quelle di OL, NO e VR) siano state ispirate da ragioni strumentali e possano quindi non essere veritiere, essendosi limitato a contestare genericamente l'inattendibilità della fonti di accusa, senza tenere conto sia della loro convergenza con le propalazioni tempestive di IG e RC, sia degli ulteriori e plurimi elementi acquisiti, dotati di autonoma e stringente valenza probatoria, di cui è stata data ampia e fedele relazione nonché compiuta e plausibile valutazione. E il complesso di tali elementi, puntualmente descritti nel provvedimento, è stato ritenuto univocamente dimostrativo del consapevole contributo morale e materiale, causalmente rilevante, fornito da DO AC alla vita associativa in vista dell'ulteriore rafforzamento dell'organizzazione, della sua espansione economica, della creazione di un nuovo ambito privilegiato di intervento. Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato, dunque, su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. E considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che il discorso giustificativo della decisione supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
5. Quanto alle doglianze prospettate in ordine agli ulteriori addebiti provvisori, la dichiarazione di rinuncia del ricorrente sembra investire solo il profilo delle denunziate violazioni di legge (motivi secondo, terzo, quarto), ma non anche quello, concorrente, del dedotto deficit argomentativo in ordine alle questioni articolate nello scritto prodotto all'udienza del 15.6.2017 e in ordine 17 alla insoddisfacente risposta fornita con riguardo ai contestati episodi di malversazione.
5.1 Manifestamente infondata è la censura di carenza argomentativa quanto al delitto di truffa, contestato al capo 117 di rubrica al ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della SE di Isola di Capo Rizzuto e ai soci formali e occulti delle società succedutesi nella gestione del subappalto del servizio per la fornitura dei pasti al Centro di accoglienza di Sant'Anna. In particolare l'addebito consiste nell'aver sostituito in data 2.7.2010 la Vecchia Locanda Catering di AC TE con la Vecchia Locanda s.r.l., nella quale la ditta individuale veniva fatta confluire, omettendo di comunicare, come prescritto, l'avvenuta successione/sostituzione nel contratto di subfornitura, così impedendo all'ente appaltante di verificare la dotazione organizzativa della società subentrata e i requisiti di affidabilità anche in ordine alla normativa antimafia rispetto alle figure dei singoli soci. Condotta omissiva che aveva consentito alla società, raggiunta in data 7.3.2011 da misura interdittiva antimafia da parte della stessa Prefettura, di subentrare e mantenere la titolarità del contratto almeno sino al 6/05/2011, data in cui il Prefetto di Crotone, con decreto n. 8226/7.2/2011/contr., aveva autorizzato la Confederazione Nazionale ad avvalersi, per il servizio catering, della società il Quadrifoglio s.n.c di PO QU & C.. In tal modo gli indagati (sia AC che i soci formali e occulti della società subentrata senza la previa autorizzazione prefettizia) locupletavano l'ingiusto profitto pari all'intero prezzo del subappalto conseguito dalla società irregolarmente succeduta nel contratto di fornitura, con pari danno per l'ente pubblico. Ora, il ricorso lamenta esclusivamente l'omessa indicazione sia nell'addebito formulato, sia da parte del Tribunale del danno patrimoniale subito dall'ente pubblico per effetto della omessa comunicazione. Asserzione che non corrisponde alla realtà, avendo i giudici di merito accertato, in punto di fatto, l'omessa dolosa comunicazione della successione nel contratto di società risultata priva dei necessari requisiti siccome raggiunta da interdittiva antimafia da parte della stessa Prefettura, che non avrebbe, dunque, concesso la prescritta autorizzazione al subentro, se posta sin dall'inizio in condizione di espletare le dovute verifiche. Anche in tal caso, infatti, la riscossione degli importi liquidati quale corrispettivo delle prestazioni costituisce ingiusto profitto, cui corrisponde, per l'ente pubblico, il danno consistente nell'esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetto privo dei richiesti requisiti di affidabilità.
5.2 Inammissibili perché sostanzialmente generiche e non pertinenti sono, ancora, le censure mosse in relazione alla contestazione del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12-quinquies D.L. 306/1992 di cui al capo 130) 18 dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale del riesame si è ripetutamente soffermato sugli elementi, tratti sia dalle dichiarazioni dei collaboratori, sia dalle eloquenti intercettazioni ambientali, indicativi, ad onta della formale intestazione in capo a QU PO, del ruolo di concreta gestione della società il Quadrifoglio svolto da DO AC e dai due cugini AN e AN PO e di come tale condotta fosse riconducibile al risalente accordo tra tali indagati, EL AC e i vertici della consorteria mafiosa per la gestione degli appalti del Centro di accoglienza nell'interesse del clan RE, attraverso le numerose società utilizzate, nel tempo mutate per denominazione e compagine, ma sempre comunque riferibili alla consorteria. Ha, altresì, evidenziato come la società il Quadrifoglio fosse stata appositamente creata in sostituzione de La Vecchia Locanda s.r.l., subito dopo la subita interdittiva antimafia del 2011, e come le risultanze dialogiche dessero conto del timore ripetutamente esternato da AC e dai PO di essere destinatari di indagini per mafia. E tanto basta, vieppiù nella presente fase cautelare, caratterizzata dalla provvisorietà degli addebiti, a ritenere sussistente il profilo indiziario della contestata fattispecie e sufficiente la motivazione al riguardo resa, apparendo l'oggettiva condotta dissimulatoria (che il ricorrente non contesta) idonea a integrare il delitto contestato, considerata la finalità sottesa alla intestazione fittizia, chiaramente rivolta a sottrarre i proventi dell'impresa mafiosa a eventuali iniziative ablative, come si evince agevolmente da quanto innanzi sintetizzato che evidenzia la sinergia operativa tra il AC e i capi indiscussi della cosca RE, il suo organico inserimento in questa e la sua incondizionata disponibilità a condividerne le finalità e i programmati meccanismi, concretizzatisi nell'evidenziare una realtà fittizia, apparentemente lecita, che mascherava, però, quella effettiva di natura criminale. Sicché la censura difensiva appare affatto distonica rispetto ai motivati assunti dell'ordinanza impugnata che il ricorrente mostra semplicemente di ignorare.
5.3 A diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione alle condotte contestate ai sensi dell'art. 316-bis cod. pen.. Al proposito era stato dedotto che il reato di malversazione presuppone l'erogazione da parte di un soggetto pubblico di "contributi, sovvenzioni, finanziamenti" o altre elargizioni destinate a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, e, dunque, caratterizzate dal c.d. vincolo di scopo, ovvero dall'impegno, da parte dei beneficiari, di destinare le erogazioni alle predette finalità. Ciò che, nel caso di specie, era da escludersi, avuto riguardo alla natura privatistica sia dei h soggetti coinvolti (ovvero la Fratemita della SE e le singole società di 19 catering), sia del rapporto giuridico, riconducibile allo schema dell'appalto e del subappalto di servizi e avente carattere chiaramente sinallagmatico. Ora, incontestata la storicità dei fatti descritti nelle relative provvisorie imputazioni quanto alla destinazione delle somme conseguite attraverso versamenti su conti personali, trasferimenti sine causa a soggetti diversi, finanziamenti ad altre società et similia, il Tribunale ha osservato che la tesi difensiva, secondo cui "il denaro pervenuto alle società di catering avrebbe perso la sua natura pubblica a seguito della erogazione alle società in esecuzione del contratto di appalto", trascurava "di considerare come il denaro erogato dallo Stato alla Confraternita SE di Isola di Capo Rizzuto" fosse "destinato, decurtate le spese di gestione e amministrazione nonché di un utile economico, in misura intera alla assistenza dei migranti in osservanza delle convenzioni stipulate dalla prefettura di Crotone con la Confraternita e, a seguire, da questa associazione con le società di catering". Ma così opinando il provvedimento impugnato ha solo apparentemente risposto alla deduzione difensiva che, se fondata, sarebbe stata certamente decisiva ai fini dalla stessa propugnati. Il Tribunale ha omesso, infatti, di ricostruire dettagliatamente il contenuto delle convenzioni tra Prefettura e Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (materiale che questa Corte ignora) e, in particolare, di chiarire se, alla stregua delle stesse, fosse configurabile uno specifico vincolo di destinazione delle somme corrisposte, destinato a perpetuarsi anche rispetto ai soggetti, come la TE della SE e le singole società di catering che, sulla base di autonomi contratti di subappalto, avevano provveduto alla concreta erogazione dei servizi. Aspetto essenziale ai fini della qualificazione della relativa erogazione nei termini stabiliti dalla norma incriminatrice, ovvero di "contributi, sovvenzioni o finanziamenti" nell'accezione prima ricordata e che comporta la necessità di annullare il provvedimento impugnato, limitatamente al profilo indicato, onde sollecitare il giudice del riesame a un ulteriore approfondimento valutativo e motivazionale sul punto.
6. Alla luce di quanto fin qui osservato e in conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai fatti qualificati alla stregua dell'art. 316-bis cod. pen. e l'ordinanza deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Catanzaro. Nel resto, il ricorso va rigettato. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. 20 0 2
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi di imputazione provvisoria, qualificati ai sensi dell'art. 316 bis cod. pen., e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale del riesame di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saraceno Those ferician Antonella Patrizia Mazzei IDEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 GEN 2019 IL CANCELLIERE TE FATELLA 21