Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 9676
CASS
Sentenza 19 febbraio 2004

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Massime1

In tema di incapacità dell'imputato, a cagione del suo stato mentale, a partecipare coscientemente al procedimento, l'art. 71, comma 3, cod. proc. pen., nello stabilire che "contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, nonché il curatore speciale nominato all'imputato", si riferisce alla sola ordinanza con la quale, ai sensi del precedente comma primo, il processo sia stato sospeso e si sia provveduto, come previsto dal successivo comma secondo, alla nomina di un curatore speciale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che potesse essere oggetto di immediato ricorso per cassazione l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, pur in presenza di conclusioni peritali che escludevano la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, aveva disposto la prosecuzione di quest'ultimo per ulteriori incombenti, consistenti nell'estensione della perizia alla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti a lui addebitati).

Commentario1

  • 1Inconsapevole nel processo, ma può essere prosciolto (Cass. 34575/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2022

    Il provvedimento di sospensione non va adottato e, se già disposto, va revocato laddove vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell'imputato una sentenza a lui favorevole: situazioni nelle quali, prevalendo il principio del favor rei, la possibilità di una definizione del processo con una decisione vantaggiosa per l'imputato, ne giustifica la prosecuzione sulla base di una sorta di fictio di capacità processuale dell'imputato che si trova in una situazione di impedita autodifesa, al cui apporto difensivo è possibile, perciò, in via del tutto eccezionale, ragionevolmente rinunciare. Il legislatore non tutela l'interesse in sè alla regolarità della costituzione e dello …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 9676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9676
Data del deposito : 19 febbraio 2004

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