Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di incapacità dell'imputato, a cagione del suo stato mentale, a partecipare coscientemente al procedimento, l'art. 71, comma 3, cod. proc. pen., nello stabilire che "contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, nonché il curatore speciale nominato all'imputato", si riferisce alla sola ordinanza con la quale, ai sensi del precedente comma primo, il processo sia stato sospeso e si sia provveduto, come previsto dal successivo comma secondo, alla nomina di un curatore speciale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che potesse essere oggetto di immediato ricorso per cassazione l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, pur in presenza di conclusioni peritali che escludevano la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, aveva disposto la prosecuzione di quest'ultimo per ulteriori incombenti, consistenti nell'estensione della perizia alla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti a lui addebitati).
Commentario • 1
- 1. Inconsapevole nel processo, ma può essere prosciolto (Cass. 34575/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2022
Il provvedimento di sospensione non va adottato e, se già disposto, va revocato laddove vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell'imputato una sentenza a lui favorevole: situazioni nelle quali, prevalendo il principio del favor rei, la possibilità di una definizione del processo con una decisione vantaggiosa per l'imputato, ne giustifica la prosecuzione sulla base di una sorta di fictio di capacità processuale dell'imputato che si trova in una situazione di impedita autodifesa, al cui apporto difensivo è possibile, perciò, in via del tutto eccezionale, ragionevolmente rinunciare. Il legislatore non tutela l'interesse in sè alla regolarità della costituzione e dello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 9676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9676 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/02/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 966
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 019238/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA AN N. IL 30/09/1954;
avverso ORDINANZA del 29/04/2003 CORTE ASSISE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. M. Fraticelli, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RILEVATO IN FATTO
- che la corte d'assise di Catania, davanti alla quale era in corso di svolgimento il processo a carico di SA ON, all'udienza del 29 aprile 2003, preso atto delle conclusioni dei periti all'uopo incaricati secondo cui le condizioni di mente dell'imputato non erano tali da consentirgli una cosciente partecipazione al processo, dispose l'estensione dell'indagine peritale alla verifica della capacità d'intendere e di volere dello stesso imputato al tempo dei fatti a lui addebitati e rinviò il processo, in prosecuzione, ad una successiva udienza, nella quale i periti avrebbero dovuto riferire l'esito di detta ulteriore indagine;
- che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del SA, denunciando violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 71 e 178, lett. c), c.p.p.,
sull'assunto, in sintesi, che, una volta accertata l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, quest'ultimo avrebbe dovuto essere necessariamente sospeso, per cui sarebbe da considerare abnorme l'ordinanza con la quale, invece di disporre detta sospensione, si era disposto che il processo proseguisse per l'effettuazione della suddetta, ulteriore indagine peritale;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'art. 71, comma 3, c.p.p., nello stabilire che "contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, nonché il curatore speciale nominato all'imputato", intende chiaramente riferirsi alla sola ordinanza con la quale, ai sensi del precedente comma 1, il processo sia stato sospeso e si sia provveduto, come previsto dal comma 2, alla nomina di un curatore speciale, non a caso indicato, infatti, come si è appena visto, tra i soggetti legittimati alla proposizione del gravame;
- che l'ordinanza con la quale, pur in presenza di conclusioni peritali che escludano la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, venga disposta la prosecuzione di quest'ultimo, per qualsiasi ragione, non è, invece, autonomamente impugnabile, dovendo trovare applicazione, in detta ipotesi (escluso ogni carattere di abnormità di un tale provvedimento), la regola generale dettata dall'art. 586, comma 1, c.p.p., secondo cui "quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza";
- che pertanto il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro cinquecento;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004