Sentenza 16 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini della emissione di una misura cautelare personale, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, ma il giudice, nella motivazione, deve svolgere una valutazione particolarmente penetrante circa l'attendibilità delle stesse, che non può essere limitata alla mera ricerca dei c.d. "riscontri esterni" alla propalazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2016, n. 12337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12337 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2016 |
Testo completo
16.AS- 1 2 33 7/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 510 Sent. N. 16 marzo 2016 CC- Reg. Gen. N. 52430/2015 Composta da: Dott. Franco FIANDANESE - Presidente - Consigliere Dott. Piercamillo DAVIGO - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA Dott. Vincenzo TUTINELLI - Consigliere Dott. Sandra RECCHIONE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: . IA IO GE, nato a [...] il giorno 10/6/1968 avverso la ordinanza n. 737-P/15 in data 13/8/2015 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Maria Stefano PINELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori dell'indagato, Avv. Orlando CASSISI e Avv. Maria Cristina SARACENO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 13/8/2015, decidendo a seguito di sentenza di rinvio da parte della Sesta Sezione della Corte di Cassazione in data 16/6/2015, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale in data 13/12/2014 con la quale era stata applicata nei confronti di IA IO GE la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, cod. pen. L'annullamento dell'originaria ordinanza del medesimo Tribunale emessa in data 10/1/2015 era stato pronunciato a seguito del rilievo di un vizio della stessa legato alla omessa disamina di una serie di punti critici (genericità delle chiamate in correità, inutilizzabilità ed inattendibilità sotto diversi profili delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, prospettato travisamento nella ricostruzione di alcuni dati fattuali valutati ai fini della gravità della base indiziaria ed altro) specificamente dedotti dalla difesa dell'indagato in una memoria depositata in sede di gravame. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza la difesa dell'indagato, deducendo:
1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 16-quater, comma 9, del d.l. 15/1/1991 n. 8 nonché violazione degli artt. 273 e 192, comma 3 cod. proc. pen. Evidenzia la difesa del ricorrente di avere eccepito ai Giudici di merito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia LL e UM in quanto rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della loro collaborazione risalente al 25/11/2010 quanto al LL ed al 28/2/2002 quanto al UM. Il Tribunale del riesame ha rilevato che la questione in diritto è già stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la nota sentenza 1149/2009 ma, secondo la difesa del ricorrente tale decisione dovrebbe essere rimeditata in quanto va in senso opposto alla ratio legis che era finalizzata ad impedire che i collaboratori di giustizia potessero rendere dichiarazioni nuove sine die. In ogni caso, né il Giudice per le indagini preliminari, né il Tribunale del riesame, avrebbero vagliato l'attendibilità delle dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia anche alla luce della loro tardività non essendo pensabile che UM per 12 anni dall'inizio della sua collaborazione avesse dimenticato di riferire la partecipazione del IA al tentato omicidio di DO IU. Quanto affermato dai propalanti UM e MO contrasta poi con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che facevano parte in prima persona dei gruppi di fuoco in seno alla cosca DE STEFANO/AN e che non hanno mai riferito di partecipazione o di contributo fornito dal IA alla vicenda delittuosa pur conoscendolo bene. Del resto il Pubblico Ministero non ha richiesto alcuna misura cautelare nei confronti del IA, né gli ha mai contestato la partecipazione a fatti omicidiari. Ne consegue che se le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono state ritenute sufficientemente riscontrate per contestare il concorso del IA nei fatti omicidiari non si vede perché debbano essere ritenute tali per la contestazione allo stesso del reato associativo.
2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. 273 e 192, comma 3, cod. proc. pen. Si duole la difesa del ricorrente del fatto che il Tribunale del riesame ha affermato la partecipazione del IA alla c.d. "cosca AN" sulla base della sua sporadica presenza presso il c.d. "banco dei meloni" ritenuto luogo di incontro dei sodali, presumendo che tale presenza fosse necessariamente riferibile a questioni associative e ciò sebbene non sia conosciuto l'oggetto ed il contenuto dei dialoghi intercorsi tra le parti od il contenuto ed i destinatari dei documenti che risultano essere stati scambiati. I servizi di osservazione compiuti non documentano alcuna condotta rilevante tenuta dall'indagato. In ogni caso la brevità degli accessi alla cella frigorifera dell'esercizio commerciale, le modalità degli stessi e l'indicazione delle persone che vi fecero ingresso portano a ritenere illogico che tali accessi fossero legati ad una modalità riservata di trasmissione dei messaggi riguardanti l'associazione ed a ciò si aggiunge che il IA: a) è stato ripreso solo in 9 dei 238 incontri avvenuti in loco;
b) non è mai stato ripreso dalle restanti 16 telecamere tra cui quelle che sorvegliavano il palazzo dei AN;
c) non è menzionato nelle conversazioni intercorse in carcere tra gli altri coindagati;
d) non risulta avere partecipato alle vicende che riguardano la cosca;
e) è scomparso dalla scena investigativa a far tempo dall'ottobre 2009 sebbene le indagini siano proseguite fino al fermo del dicembre 2014. 3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Rileva la difesa del ricorrente l'assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alle argomentazioni difensive di cui alla memoria del 12/8/2015 laddove si evidenziava il superamento della presunzione di adeguatezza della misura cautelare attesa la risalenza nel tempo delle condotte addebitate all'indagato e l'assenza di qualsivoglia pericolo di fuga dello stesso o di inquinamento del materiale probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo profilo del primo motivo di ricorso riguardante la possibile utilizzazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia LL e UM 3 کار oltre i 180 giorni dall'indizio della loro collaborazione è manifestamente infondato. Trattasi di questione già posta al Tribunale del riesame che nell'ordinanza impugnata vi ha dato adeguata risposta anche attraverso il richiamo ad una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema che ha chiarito che "le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato" (Cass. Sez. U, sent. n. 1149 del 25/09/2008, dep. 13/01/2009, Rv. 241882). Detto condivisibile assunto delle Sezioni Unite aveva del resto già trovato conforto in precedenti decisioni sempre del Supremo Collegio (S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 150, Correnti;
S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1151, Petito ed altri;
S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1152, Petito ed altri, tutte non massimate sul punto) e non risulta che sia stato contrastato con successive pronunce di senso contrario. Non v'è pertanto alcuna ragione per rivisitare la predetta questione di diritto. Diversa è la questione relativa alla valutazione di attendibilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia. La difesa del ricorrente ha richiamato un altrettanto condivisibile assunto di questa Corte Suprema secondo il quale "l'utilizzazione, ai fini dell'emissione di misure cautelari personali, delle dichiarazioni accusatorie di un pentito che si esternino con carattere di novità oltre il centottantesimo giorno dall'inizio della collaborazione e siano ritenute dal giudice meritevoli di apprezzamento . . nell'ambito del quadro indiziario di riferimento, richiede adeguata motivazione la quale dia conto del legittimo sospetto che la propalazione, in conseguenza della sua intempestività, sia nata per ragioni strumentali e possa quindi non essere veritiera" (Cass. Sez. 1, sent. n. 7454 del 13/01/2009, dep. 20/02/2009, Rv. 242845). Ne consegue, per logica, che la valutazione delle dichiarazioni "tardive" dei collaboratori di giustizia deve richiedere anche ai fini dell'emissione delle misure cautelari una valutazione più penetrante circa l'attendibilità delle stesse che non può essere limitata alla mera ricerca dei c.d. "riscontri esterni" alle stesse, soprattutto allorquando, come nel caso in esame, gli elementi di riscontro sono non proprio "individualizzanti" la condotta. Ciò a dir del vero non è avvenuto atteso che il Tribunale del riesame si è limitato ad individuare nella documentazione messa a sua disposizione alcuni elementi di possibile riscontro alla tesi accusatoria (consistenti nella frequentazione da parte dell'indagato dei luoghi ove si svolgevano gli incontri dei sodali) ma non ha speso alcuna parola per spiegare perché collaboratori avrebbero fatto il nome ed indicato il ruolo del IA in seno al sodalizio criminale solo a distanza di molto tempo ed addirittura dopo che era scaduto il termine di 180 giorni indicato dalla legge. Ciò rende sotto tale profilo fondato il primo motivo di ricorso.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale del riesame ha ritenuto di rinvenire un elemento di riscontro "esterno" alle plurime chiamate in correità del IA che lo hanno indicato come elemento di supporto alla cosca nel fatto che lo stesso è stato visto e filmato mentre in nove occasioni frequentava il luogo ove i sodali erano soliti riunirsi. Tuttavia, anche pur dando per accertato il fatto che il luogo indicato come "i! banco dei meloni" fosse quello deputato agli incontri tra i sodali anche per lo scambio delle informazioni o per l'assunzione delle scelte strategiche di azione della cosca e che lo stesso fosse anche frequentato dall'odierno indagato che pure tenne una condotta sospetta, recandosi più volte a conversare e per breve tempo nella cella frigorifera con altri soggetti appartenenti al sodalizio malavitoso, non spiega l'ordinanza impugnata quale raccordo v'è tra le dichiarazioni dei collaboratori che riguardano una attività di supporto all'organizzazione se non addirittura elementi specifici (il fatto che IA aveva dato supporto ad un gruppo di fuoco organizzato per consumare un omicidio deciso dai fratelli PA e VA AN, provvedendo anche ad avvertire il gruppo stesso con la conseguenza che tale segnalazione aveva "determinato i componenti il gruppo stesso a muoversi a piedi" o, ancora, che aveva aiutato la cosca nel periodo in cui era stata decisa la soppressione fisica di tale IU DO fornendo indicazioni su dove si trovava la vittima con le ricetrasmittenti e con un linguaggio criptico) con il fatto che l'odierno ricorrente frequentava "il banco dei meloni". Ciò soprattutto perché, come evidenziato dalla difesa del ricorrente, non è stata registrata alcuna conversazione fonica dei colloqui presso il "banco dei meloni", né è dato conoscere il contenuto dei documenti che i soggetti sono stati visti scambiarsi con la conseguenza che il riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori sarebbe costituito dalla presenza e dall'atteggiamento "sospetto" del IA nel luogo ove erano soliti incontrarsi i sodali alla cosca. Rimane quindi aperta la cesura tra i fatti "specifici" indicati dai collaboratori e l'esatto contenuto degli incontri del IA ed i soggetti risultati affiliati alla cosca, incontri dei quali non è però stato altrimenti accertato l'esatto contenuto e 5 Ø quali siano state le informazioni eventualmente trasmesse o delle quali il IA si sarebbe fatto portatore.
3. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso deve essere semplicemente evidenziata l'assenza nell'ordinanza impugnata di motivazione in ordine alle esigenze cautelari sebbene la questione fosse stata allo stesso sottoposta con la memoria difensiva del 12/8/2015 (pag. 17) il che rende viziato anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato. Per le considerazioni or ora esposte, l'ordinanza impugnata risulta viziata e deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame delle misure coercitive, per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame delle misure coercitive, con integrale trasmissione degli atti. Così deciso in Roma il giorno 16 marzo 2016. Il Consigliere esteeptensore Il Presidente Dr. Marco Maria ALMA Franco FIANDANESEfranco Fandan DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 MAR 2016 IL DICASS REMAD CANCELLIERE M E R Claudia Pianelli P U S I N O E Z * 16