Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/1998, n. 1078
CASS
Sentenza 26 marzo 1998

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La revoca "ex officio" di un provvedimento di ammissione al patrocinio dei non abbienti - per essere stata l'ammissione disposta erroneamente con riguardo a reati per i quali la legge non la consente - rientra certamente nel generale potere di autotutela della pubblica amministrazione, non rilevando, pertanto, che essa non sia specificamente contemplata tra i casi di revoca dall'art. 10 legge 30 luglio 1990, n. 217. Il provvedimento di revoca non è peraltro ricorribile per cassazione, essendo invece reclamabile a norma dell'art. 6, comma 4, della predetta legge, davanti allo stesso giudice che lo ha emesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/1998, n. 1078
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1078
    Data del deposito : 26 marzo 1998

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