Sentenza 26 marzo 1998
Massime • 1
La revoca "ex officio" di un provvedimento di ammissione al patrocinio dei non abbienti - per essere stata l'ammissione disposta erroneamente con riguardo a reati per i quali la legge non la consente - rientra certamente nel generale potere di autotutela della pubblica amministrazione, non rilevando, pertanto, che essa non sia specificamente contemplata tra i casi di revoca dall'art. 10 legge 30 luglio 1990, n. 217. Il provvedimento di revoca non è peraltro ricorribile per cassazione, essendo invece reclamabile a norma dell'art. 6, comma 4, della predetta legge, davanti allo stesso giudice che lo ha emesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/1998, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 26.3.98
1. Dott. SC Romano Consigliere SENTENZA
2. " RU Oliva " N. 1078
3. " IC MI " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana Ferrua " N. 29238/97
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NI NC nato in [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 18.3.97 Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Ferrua Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al reato di contrabbando.
Vicenda processuale e ragioni della decisione.
Con provvedimento 18.3.97 il Tribunale di Lecce revocava l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato disposta, in data 13.5.96 in favore di NI SC nel procedimento n. 236/94. Evidenziava detto Giudice, a sostegno della propria decisione, che il NI rispondeva ed era stato condannato in I grado per contrabbando di t.l.e. e per evasione Iva, il quale ultimo reato non consentiva, ai sensi dell'art. 1 c. 9 L. 217/90, l'ammissione al beneficio trattandosi di fatto commesso in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sul valore aggiunto. Avverso la citata pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il NI denunciando erronea interpretazione dell'art. 1 c.9 L. 217/90 ed in particolare deducendo che, oltre al reato di evasione dell'Iva, gli era stato addebitato altro grave delitto per il quale non operava la preclusione in questione. La Corte osserva quanto segue. La revoca ex efficio di un precedente provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio - per essere stata l'ammissione stessa disposta erroneamente con riguardo a reati per i quali non era consentita - rientra certamente nel generale potere di autotutela della pubblica amministrazione alla luce del contenuto sostanzialmente amministrativo dell'atto di ammissione: pertanto non rileva che essa non sia stata contemplata tra i casi specifici di revoca di cui all'art. 10 L. 217/90 (Cass. 27.10.94 n. 0 3804 RV 199597; Cass.13.5.95 n. 0 1338 RV 201655; Cass. 22.11.96 n. 0 2726 RV 206113). La
relativa pronuncia peraltro non è ricorribile in Cassazione: invero le uniche ordinanze in tema di revoca dell'ammissione de qua, per le quali è prevista tale impugnazione sono quelle tassativamente indicate nel citato art. 10, che hanno come presupposto la modifica della condizione reddituale del soggetto beneficiato (Cass. 25.1.94 n. 0 2737 RV 200616; Cass. 28.9.95 n. 0 5265 RV 200341). Deve invece riconoscersi che un provvedimento di revoca basato sulla ritenuta erronea iniziale concessione per reato che escludeva l'applicabilità dell'istituto, sia reclamabile, ai sensi dell'art. 6 c. 4 legge 217/90, dinnanzi allo stesso giudice che lo ha emesso. A
tale conclusione si perviene considerando che per effetto della revoca si crea una situazione analoga a quella di un originale diniego, valutandosi d'altro canto che il mezzo di cui sopra non costituisce un impugnazione in senso proprio, ma un "reclamo" o un "opposizione" con riguardo alla quale non vige, di conseguenza, il principio di tassatività.
Il ricorso del NI deve dunque essere qualificato siccome "ricorso" ex art. 6 c. 4 legge 217/90 e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Lecce per il relativo esame.
P.Q.M.
La Corte,
Classificata l'impugnazione "ricorso" ex art. 6 c. 4 l. 217/90, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce. Così deciso in Roma, il 26 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1998