Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
Non integra il caso fortuito o la forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine per proporre l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'errore del difensore determinato dalla falsa attestazione da parte della cancelleria della data di passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di un errore evitabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza propria del difensore tecnico. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha escluso che sussistesse un affidamento incolpevole del difensore il quale, una volta ricevuta copia della sentenza, avrebbe potuto calcolare i termini per il suo passaggio in giudicato ed avvedersi dell'erronea attestazione riportata in calce alla stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2016, n. 10218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10218 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
102 1 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROCCO MARCO BLAIOTTADott. Presidente SENTENZA - Consigliere - N. 194/2016 - - Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PASQUALE GIANNITI N. 36879/2015 - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IL N. IL 23/02/1984 avverso l'ordinanza n. 103/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 09/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Olavio Sinelli che he conchiesto annullaresi l'impregnate ordinanze, reinvio alla Corte di Appello di Reggio Calafreia. Udit i difenser Avv.; i RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 9.4.2015 dichia- rava inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata, in data 12.11.2013, dall'odierno ricorrente NO IL in relazione alla de- tenzione carceraria patita, dal 1.7.2008 al 29.1.2010, per complessivi anni 1, mesi 6 e giorni 27, di cui mesi 8 e giorni 16 in custodia in carcere e mesi 10 e giorni 10 in regime di arresti domiciliari, per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, per avere unitamente ai coindagati IM US, NE OS e VI AL acquistato Kg. 1 di eroina rinvenuto in data 1.3.2006 sull'autovettura Lancia K condotta dal IM. La domanda di riparazione veniva ritenuta tardiva perché presentata dopo lo spirare del termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel corso del giudizio la Corte territoriale ravvisava la necessità di acquisire in visione l'originale della sentenza, al fine di verificare la tempestività del ricorso l'atto. perché il ricorso indicava la data di esecutività della sentenza nel 18.11.2011, mentre la copia depositata dal ricorrente riportava una correzione della data, originariamente indicata nel 18.11.2011, nella data 2.11.2011. Il ricorrente con memoria del 7.4.2015 chiedeva la remissione in termini.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NO VA, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Violazione di legge, erroneità, illogicità, contraddittorietà ed assenza della motivazione, violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce l'erronea interpretazione della norma e della ratio dell'istituto, in quanto la corte di appello avrebbe ritenuto l'inammissibilità della domanda di rimessione in termini avanzata solo in via incidentale, dopo la già avvenuta proposizione della domanda di risarcimento. Tale interpretazione sarebbe errata, perché l'art. 175 cod. proc. pen. preve- de la restituzione nel termine che le parti non hanno potuto osservare, per caso fortuito o forza maggiore. L'istante dovrà provare di non aver potuto osservare il termine, ma certamente non potrà essere pregiudicato dalla circostanza che l'atto per il quale sia necessario restituire il termine, sia già stato compiuto. Il termine stabilito a pena di decadenza si sostiene- può definirsi non os- - servato sia quando sia stato lasciato decorrere per mancata proposizione del re- lativo atto, sia quando l'atto sia stato proposto tardivamente. Il concetto di mancata osservanza del termine conterrebbe, in sé, entrambe le circostanze, sia della mancata proposizione che della proposizione tradiva. 2 Se così non fosse, il legislatore avrebbe certamente fatto riferimento espres- so ai casi di mancata proposizione dell'atto. Tale interpretazione sarebbe condivisa da questa Corte, che nelle proprie in- terpretazioni, ha sempre fatto riferimento al mancato o inesatto adempimento. Anche la dottrina, nell'interpretazione della norma, farebbe esplicito riferi- mento al mancato esercizio del diritto in un termine perentorio stabilito dalla legge e non al mancato esercizio del diritto. Pertanto, deduce il ricorrente, la richiesta di restituzione in termini va rite- nuta ammissibile anche nelle ipotesi in cui si chieda la restituzione nel termine incolpevolmente decorso a causa della proposizione tardiva. Ci si duole, poi, che la corte di appello, inoltre, censuri l'istanza propostale anche sotto il profilo della competenza a decidere. Ritiene, infatti, che avendo l'istante lamentato la carenza di esecutività della sentenza per l'imputato che non aveva mai ricevuto la "C.A.N.", avendo ricevuto la notifica dell'avviso di de- posito della sentenza con raccomandata ritirata dalla madre, la corte di appello, rilevato che l'assunto non sarebbe stato documentato e non era pertanto verifi- cabile, riteneva che i vizi lamentati integrassero questioni sull'esistenza e la for- mazione del titolo esecutivo e fossero, pertanto, di competenza del giudice dell'esecuzione. Il ricorrente, preliminarmente, rileva l'illogicità del primo assunto, in quanto il NO non avrebbe mai potuto provare, con un'allegazione documentale, un fatto negativo quale la mancata ricezione. Inoltre, sarebbe onere del giudice di- mostrare la conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, in quanto l'art. 175 cod. proc. pen. avrebbe introdotto una sorta di presunzione iuris tan- tum di non conoscenza. In ogni caso, poi, l'istanza di rimessione in termini avrebbe potuto essere convertita in un atto di impugnazione tardiva, funzionale al raggiungimento dello scopo, voluto dall'istante, di eliminare un provvedimento giurisdizionale ritenuto ingiusto. La rilevata mancanza di esecutività del titolo avrebbe potuto e dovuto essere affrontata in sede di istanza di restituzione nel termine, sussistendo un onere del giudice di prova positiva dell'esecutività della sentenza. In ultimo, rileva il ricorrente che la mancata ricezione del C.A.N. era stata sollevata al solo fine di rilevare che nemmeno la data del 22.10.2011 potesse di- ris data certa dell'esecutività, essendo stata recapitata la raccomandata relativa all'avvenuto deposito della sentenza alla madre il 22.7.2011. L'istanza era comunque fondata sulla doppia oggettiva falsità delle due date di esecutività indicate dalla cancelleria, 2.11.2011 e 18.11.2011. La corte di appello avrebbe ritenuto che il dies a quo dal quale far decorrere il termine di dieci giorni per presentare l'istanza di rimessione in termini fosse da 3 individuarsi nel 5.6.2013, data nella quale veniva rilasciata copia conforme della sentenza. Ciò in quanto detta copia conteneva l'indicazione della data di attesta- zione di conformità, visibilmente corretta, del 2.11.2011 e, pertanto, le eventuali difformità ed erroneità della data di irrevocabilità sarebbero state rilevabili da quel momento. Il ragionamento sarebbe, secondo il ricorrente, del tutto illogico, in quanto con la consegna della copia ci si sarebbe dovuti accorgere degli errori e/o irrego- larità che potevano determinare un erroneo affidamento sulla data di passaggio in giudicato. In realtà, invece, la data del 5.6.2013 è proprio il momento dal quale sareb- be iniziato il caso fortuito e/o la forza maggiore, tradottisi nell'erroneo affida- mento incolpevole, mentre la data in cui è cessato il caso fortuito è stata quella in cui ci si è resi conto dell'errore incolpevole riscontrando personalmente l'identità della correzione relativa alla data di esecutività della sentenza sull'originale dell'atto. Solo a partire da tale data è iniziato a decorrere il termine di dieci giorni, termine rispettato con la presentazione dell'istanza di restituzione. Il deposito, in altri termini, sarebbe avvenuto a seguito dell'esame dell'originale della sentenza, che dava la possibilità di avvedersi dell'errore. Pri- ma non sarebbe stato possibile, essendo in corso l'erroneo affidamento incolpe- vole fondato sulle false attestazioni della cancelleria. -Entrambe le attestazioni del 18.11.2011 e del 2.11.2011 si rileva- erano non veritiere, essendo la data di esecutività della sentenza il 22.10.2011, non rinvenibile in nessuna parte della sentenza. L'errore sarebbe stato inevitabile ed incolpevole a causa delle false ed errate attestazioni, pur usando la massima diligenza. Lo dimostrerebbe il fatto che, in appello, lo stesso sostituto del P.G. avrebbe richiesto in udienza dichiararsi l'ammissibilità del ricorso. E in ogni caso, anche l'eventuale errore del difensore non potrebbe ledere il diritto all'esercizio di propri diritti, compreso quello a fini risarcitori. Il ricorrente ribadisce che la data di esecutività del 22.10.2011 non sarebbe stata rinvenibile in nessuna parte dell'atto. Le date indicate nell'atto dalla cancelleria erano entrambe errate e rappre- sentavano delle false attestazioni che dovranno essere dichiarate nulle. Il ricor- rente sottolinea che anche l'attestazione del passaggio in giudicato alla data del 2.11.2011 è falsa e, pertanto, se anche si fosse calcolato il termine a partire dal 2.11.2011 si sarebbe comunque incorsi in errore. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4 2. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Ritiene, infatti, che nel caso di specie la corte di appello motivava la declara- toria di inammissibilità per mancato rispetto del termine biennale ritenendo in- fondate la ragioni difensive che l'avvenuta presentazione della domanda in data 12.11.2013, fosse avvenuta per l'incolpevole convincimento indotto dal fatto che, nonostante sulla sentenza fosse stata corretta la data di passaggio in giudi- cato dal 18.11.2011 in 2.11.2011, sul frontespizio della sentenza rimaneva indi- cata la data dl 18.11.2011. Il P.G. condivide le ragioni difensive in quanto l'errata informazione della cancelleria, specificamente comprovata integra causa di forza maggiore giustifi- cativa della rimessione in termini (viene richiamata in proposito la pronuncia di questa Corte sez. 6 n. 21901/2014). La diversa data riportata sul frontespizio e sull'attestazione di esecutività sa- rebbe da ritenersi sicuramente ingannevole, anche in considerazione del fatto che entrambe le date non corrispondono al vero, in quanto la sentenza diveniva esecutiva in una terza data, diversa dalle precedenti, cioè il 22.10.2011. Le modalità di correzione della data dal 18.11.2011 al 2.11.2011, stante la falsità dell'attestazione 2.11.2011, determinano la nullità della stessa. Non sarebbe condivisibile la circostanza che l'errore sarebbe stato riconosci- bile dal 5.6.2013, data di ritiro di copia della sentenza, in quanto tale tesi non terrebbe conto che entrambe le date indicate sul provvedimento sarebbero inva- lide e che verosimilmente il NO possa aver attribuito affidabilità a quella ri- portata sul frontespizio riferentesi alla sua specifica posizione. Non avrebbe rilevanza la circostanza che il ricorrente abbia avanzato la ri- chiesta di restituzione in termini nel corso della procedura ex art. 314 cod. proc. pen., già in corso essendosi la questione venuta a delineare solo dopo la solleci- tazione della corte di appello all'udienza del 26.2.2014, che rilevava incongruen- za tra le date. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo sopra di doglianza sopra indicato è infondato, nei termini che si andranno a precisare, e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
2. Ritiene il Collegio che nel caso che ci occupa non siano invocabili il caso fortuito e/o la forza maggiore per la rimessione in termini né, più in generale, il principio di affidamento incolpevole. 5 La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità laddove si è precisato che non integra il caso for- tuito o la forza maggiore, che legittimerebbero la restituzione nel termine per proporre impugnazione, l'errore del difensore anche se determinatosi con il con- corso della cancelleria, se evitabile con l'impiego della media diligenza (così Cass. sez. 1, n. 40282 del 6.6.2013, Sirignano, rv. 257819, relativa ad un caso in cui, dopo il deposito della sentenza nel termine indicato nel dispositivo letto in udienza alla presenza delle parti, la cancelleria aveva provveduto alla notificazio- ne non dovuta dell'avviso di deposito del provvedimento privo della precisata prescrizione cronologica). Nello specifico ritiene il Collegio che, al di là della valutazione sul se incom- besse o meno al difensore verificare l'effettiva data di passaggio in giudicato del- la sentenza al 22.10.2011, che non risultava annotata in nessuna parte -ed an- che a voler accedere alla tesi che rispetto a quella data il ricorrente non avrebbe avuto modo di rilevare la scadenza del termine e la falsità dell'attestazione da parte della cancelleria il che potrebbe averlo indotto in errore scusabile vada - rilevato che, con una diligenza ordinaria e propria per un tecnico, allorquando il 5.6.2013 ha ritirato la copia conforme della sentenza, e quando mancavano an- cora diversi mesi allo spirare del termine, il difensore ha avuto modo di prendere piena cognizione che la data di passaggio in giudicato in calce alla sentenza, con l'indicazione nominativa del suo assistito, era stata corretta al 2.11.2011. Ebbene, a questo punto, delle due l'una: o ha fatto affidamento sulla data del 2.11.2011 oppure, nel dubbio, poteva andare a calcolarsi i termini per l'appello e scoprire che la data del passaggio in giudicato era al 22.10.2011. Ma in entrambi i casi, allorquando ha presentato in data 12.11.2013 l'istanza per il riconoscimento dell'indennizzo da ingiusta detenzione, il termine biennale dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione era scaduto. Non va trascurato, peraltro, quanto all'invocata confusione che si sarebbe ingenerata tra la data del 18.11 che è rimasta sul frontespizio della sentenza con l'indicazione del passaggio in giudicato per gli imputati 8, 9, 10 e 14, tra cui l'odierno ricorrente, che appare di palmare evidenza come quello apposto in cal- ce alla sentenza e corretto al 2.11.2011 sia l'atto ufficiale del cancelliere, da questi firmato, che può avere ingenerato in chi l'ha letto l'aspettativa che la data appostavi fosse quella del passaggio in giudicato. Ma anche rispetto a tale data -va ribadito- il ricorso proposto è tardivo e, pertanto, correttamente, la Corte di Appello di Reggio Calabria ne ha dichiarato l'inammissibilità. 6 In proposito non va dimenticato, in conclusione, che l'istituto dell'indennizzo è un istituto risarcitorio di natura civilistica che prevede la necessità dell'assistenza di un difensore, cui va necessariamente richiesta una diligenza da addetto ai lavori, certamente superiore a quella richiesta al semplice cittadino.
3. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso in Roma il 10 febbraio 2016 Il Consigliere estensoreestensore Il Presidente Vincenzo Per Rocco Marco Blaiotta VinceNo Refficie Blaiste .D/C/ SSA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 MAR. 2016 IL FUNZIONALA GIUDIZI Drsse Gabriella Lamelza 7