Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2016, n. 10218
CASS
Sentenza 10 febbraio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra il caso fortuito o la forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine per proporre l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'errore del difensore determinato dalla falsa attestazione da parte della cancelleria della data di passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di un errore evitabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza propria del difensore tecnico. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha escluso che sussistesse un affidamento incolpevole del difensore il quale, una volta ricevuta copia della sentenza, avrebbe potuto calcolare i termini per il suo passaggio in giudicato ed avvedersi dell'erronea attestazione riportata in calce alla stessa).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2016, n. 10218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10218
    Data del deposito : 10 febbraio 2016

    Testo completo