Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
Gli esiti di intercettazioni disposte per una fattispecie di reato che consente il ricorso a detto mezzo di ricerca della prova sono utilizzabili anche quando il fatto, nel corso del procedimento, sia inquadrato in altra ipotesi criminosa per la quale, in base all'art. 266 cod. proc. pen., l'attività di intercettazione non sia invece consentita. (V. sez. VI, 8 maggio 2009 n. 22466, Bassi, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2009, n. 50001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50001 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
50001 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO PRIMA SEZIONE PENALE DEL 27/11/2009
SENTENZA
N. 321209- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente EDOARDO FAZZIOLI REGISTRO GENERALE
-
Dott.
- N. 34003/2009
- Consigliere - UMBERTO GIORDANO Dott.
- Rel. Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO
- Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott.
- Consigliere - Dott. MAURIZIO BARBARISI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / CRI
sul ricorso proposto da:
1) PI PP N. IL 13/05/1954 avverso l'ordinanza n. 289/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 27/04/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio Gialanalla che на свето я идеето две и спој Udit i difenser Avv.;
ни
1 - Il difensore di LO US, medico specialista in gastroenterologia nonché medico di base convenzionato, ricorre contro l'ordinanza del Tribunale di Salerno deliberata il 27 aprile
2004, che pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del GIP di Vallo della Lucania emessa il 13 marzo 2009, ha confermato la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione medica per mesi due, adottata ai sensi dell'art. 290 c.p.p..
Il ricorrente, come si ricava dall'ordinanza impugnata, risulta indagato per concorso in somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (capo A), e per concorso in abusivo esercizio di professione (capo B), in quanto, agendo in concorso con altri soggetti, dipendenti di laboratori di preparazioni farmaceutiche e titolari di centri estetici, deteneva, procacciava, somministrava e commercializzava, a scopo non terapeutico, in assenza di prescrizione medica specialistica, in Agropoli e su tutto il territorio campano, fino al 27 maggio
2008, dei preparati galenici a base di farmaci antidepressivi, anabolizzanti e di altre specialità medicinali, allo scopo di ottenere risultanti afferenti la sfera della forma fisica ed estetica, accertati come pericolosi per la salute pubblica per i rischi di malattie coronariche, disturbi cardiovascolari, convulsioni, crisi epilettiche, riduzione eccessiva di peso, insufficienza epatica e renale.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito il LO, nella sua qualità di medico, avrebbe richiesto al laboratorio delle farmacia Lombardi ed a quello della farmacia "Alla salute" la preparazione di capsule a base di anfetaminicoanabolizzanti, anoressizzanti e antidepressivi senza prescrizione specialistica, realizzate utilizzando principi attivi e dosaggi da lui stesso indicati e materie prime fornite dalla impresa farmaceutica AR di cui era referente uno dei coindagati, aveva poi detenuto e provveduto a somministrare direttamente oppure tramite centri estetici e farmacie a lui collegate, previa corresponsione del prezzo, i suddetti preparati, che commercializzava in assenza del titolo di farmacista ed esercitando la professione di dietologo.
1.1 Con specifico riferimento alla valutazione della gravità indiziaria, i giudici del riesame, nel rinviare alle diffuse argomentazioni svolte dal GIP a giustificazione dell'adozione della misura interdittiva, ritenute pienamente condivisibili, hanno valorizzato in particolare: a) le risultanze della complessa attività investigativa, riassunte nella informativa finale dei Nas di Salerno del 16 giugno 2008, nonché il sequestro eseguito presso lo studio medico in cui operava l'indagato ed all'interno della sua autovettura, di numerosi flaconi di capsule prive di etichetta, scadenza, indicazione del principio attivo, nome del paziente cui erano destinate;
b) il contenuto di conversazioni telefoniche ed ambientali, eseguite nel corso delle indagini;
c) le risultanze della consulenza tecnico scientifica disposta dal PM, da cui emergeva che le capsule contenevano farmaci adoperati normalmente per altri fini terapeutici (testosterone, metaformina, efedrina,
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a :
sostanze anfetamino-simili, triac, bupropione e benfluorex, molecola ritirata dal mercato in Italia, in quanto produce gravi effetti cardiovascolari), disattendendo al riguardo sia l'eccezione preliminare di inutilizzabilità delle intercettazioni, rilevando che le stesse erano state autorizzate sulla base di una richiesta che ipotizzava un delitto art. 73 DPR 309/90 - che sebbene
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successivamente escluso dal GIP in sede di valutazione degli indizi di colpevolezza, al momento della richiesta, consentiva tuttavia l'attività di intercettazione e che comunque il contenuto delle stesse appariva non decisivo sussistendo comunque i gravi indizi a carico dell'appellante, sia le argomentazioni di natura tecnico scientifica dirette a confutare, sulla scorta di una consulenza di parte, il carattere asseritamene nocivo delle preparazioni estemporanee assoggettate a sequestro.
1.2 Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 289 c.p.p., prospettata con riferimento all'avvenuta applicazione della misura interdittiva senza espletamento di previo interrogatorio del
LO, ritenuto necessario essendo l'indagato un incaricato di pubblico servizio svolgendo egli funzioni anche di medico convenzionato, il tribunale evidenziava che nello specifico la misura interdittiva era stata disposta con esclusivo riferimento all'attività professionale privata svolta dal LO in Agropoli, che non richiede l'esperimento di tale formalità, non venendo in rilievo nella condotta incriminata la qualità di medico di base (per altro esercitata in diverso ambito territoriale), la quale neppure emergeva dagli atti processuali.
2 Il ricorso proposto dal LO denuncia:
-violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi 1
indizi di colpevolezza in relazione sia alla fattispecie di cui all'art. 444 c.p. sia ancor più con riferimento all'imputazione ex art. 348 c.p., attesa l'assoluta mancanza di motivazione relativamente alle censure sollevate sul punto, limitandosi l'ordinanza all'esposizione degli elementi di prova, senza sviluppare alcuna argomentazione valutativa sullo stesso, specie per quel che attiene la contestata consulenza del PM sull'asserita pericolosità per la salute pubblica delle sostanze prescritte dal dott. LO a fini dietologici, desunta unicamente dal rilievo che il loro uso "principale" risulta diverso da quello dimagrante;
2 violazione di legge e vizio di motivazione,con riferimento al ricorso della procedura di cui all'art. 290 c.p.p., atteso che la qualità di incaricato di pubblico servizio, gia emergeva dall'ordinanza cautelare e che la distinzione operata dal tribunale tra attività professionale privata ed esercizio di un pubblico servizio, appariva insufficiente e del tutto illogica;
3 violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, risultando le argomentazioni del tribunale elusive della questione sollevata, attesa la natura strumentale dell'imputazione posta a base della richiesta di intercettazione, e che in caso di accoglimento delle superiori censure sviluppate con riferimento
2 alla gravità indiziaria, la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni potrebbe assumere rilevanza decisiva.
L'impugnazione proposta nell'interesse del LO è basata su motivi privi di fondamento e va quindi rigettata.
3.1 Con riferimento al primo motivo, riguardante l'attendibilità e coerenza dei dati valorizzati dal
Tribunale del riesame per i profili della gravità indiziaria, nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nell'ordinanza impugnata, avendo il giudice di merito dato conto, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, delle ragioni - solo sinteticamente illustrate al paragrafo 1.1 per le quali il dottor LO era attinto da gravi indizi di colpevolezza relativamente ad entrambe le imputazioni a lui mosse, laddove le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso - specie quelle volte a confutare la validità del giudizio tecnico di pericolosità per la salute dei preparati galenici sequestrati all'indagato e la effettiva configurabilità del delitto di abusivo esercizio di una professione, ricollegato nella prospettazione accusatoria allo svolgimento da parte dell'indagato di un'attività di commercializzazione di medicinali, sollecitano, sostanzialmente, una "rilettura" delle risultanze processuali non consentita nel giudizio di legittimità, senza considerare, in ogni caso, che "in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame che al ricorso per cassazione quando, con essi, l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità" (in tal senso Sez. 5, Ordinanza n. 45940 del 19/12/2005, Rv. 233219).
3.2 Quanto poi alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, questione riproposta con il terzo motivo di impugnazione, va rilevato che tale eccezione difensiva è stata disattesa dal tribunale con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ove si consideri che la giurisprudenza di questa Corte (in si veda Sez. 3, Sentenza n. 5331 del 6/5/1994, Rv. 197616; Sez. 1, Sentenza n.
19852 dell'11/5/2009, Rv. 243780) ha ripetutamente affermato che "sono utilizzabili i risultati di intercettazioni effettuate in base a un titolo di reato per il quale le operazioni sono consentite pur quando esso, a seguito di diversa qualificazione giuridica, venga mutato in altro per il quale l'acquisizione non sarebbe stata consentita", fermo restando, in ogni caso, l'assorbente rilievo che la piattaforma indiziaria a carico dell'indagato non si esaurisce nel contenuto delle intercettazioni, fondandosi i gravi indizi, principalmente, sul sequestro dei farmaci operato dalla polizia giudiziaria e sulla ritenuta pericolosità degli stessi da parte dei consulenti tecnici del PM.
3.3 Infondata deve ritenersi, infine, anche la censura sviluppata con il terzo motivo d'impugnazione relativo alla dedotta violazione dell'art. 289 c.p.p., avendo il tribunale del riesame escluso, con adeguata e logica motivazione, l'obbligo di un preventivo interrogatorio dell'indagato, tenuto conto che la misura cautelare interdittiva effettivamente applicata riguardava l'esercizio della professione medica (art. 290 c.p.p.) e non già la sospensione da un pubblico ufficio o servizio (art. 299 c.p.p.) e che l'imputazione mossa al LO si riferiva esclusivamente alla condotta da lui posta in essere in qualità di privato professionista e non invece di medico di base convenzionato (sulla rilevanza delle specifiche qualità soggettive sospese, si veda Cass., Sez. 6, Sentenza n. 1088 del 22/05/1992 Rv. 190775).
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Il consigliereestens ore Il presidente
Jello chole Блив рия
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
30 DIC 2009
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