Sentenza 8 maggio 2002
Massime • 1
Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione, dovendo, invece, essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquidatorio di cui all'art. 2056 cod. civ., in cui è ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex art. 1226 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 25/08/2005 n° 17281Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 6590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6590 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OT TT, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio OT, difeso dall'avvocato GAETANO MARTELLUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT SA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 13803/99 proposto da:
AT SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAIAFA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OT TT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1668/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 25/03/98 e depositata il 18/05/98 (R.G. 1134/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Gaetano MARTELLUCCI;
udito l'Avvocato Antonio CAIAFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 26 maggio 1989, OR TT, premesso che con sentenza del Tribunale di Roma n. 6983/1985, confermata in sede di appello, era stata accolta la sua domanda di disconoscimento di paternità della figlia LE, nata da una relazione extraconiugale della moglie RE TI, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede), consistenti nelle spese sostenute per la gestazione, il parto ed il puerperio, nonché per il mantenimento della figlia dalla nascita all'uscita dal domicilio coniugale, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la TI, chiedendo la condanna della medesima alla liquidazione dei suindicati danni. Costituitasi la convenuta, che si oppose alla domanda ed esperita la necessaria istruttoria, il tribunale adito, con sentenza depositata in data 31 marzo 1995, accolse la domanda e liquidò all'attore la somma complessiva, già rivalutata, di lire 13.144.000, oltre interessi legali decorrenti dalla decisione. A seguito di gravame del TT, la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata in data 18 maggio 1998, dichiarò inammissibili i primi tre motivi dell'appello ed accolse per quanto di ragione il quarto, dichiarando dovuta all'appellante l'ulteriore somma di lire 4.450.000 a titolo di interessi risarcitori. Per la cassazione della suindicata sentenza OR TT ha proposto ricorso, sulla base di un solo motivo, cui ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, RE TI, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1) Va disposta, preliminarmente, la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2) Deve essere esaminato, in via logica, preliminarmente il ricorso incidentale, con il cui primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 329 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo che il giudice di primo grado, dopo avere determinato, previa rivalutazione, la somma dovuta all'attore a titolo di risarcimento, aveva fatto decorrere gli interessi legali dalla data della sentenza, con ciò convertendo in debito di valuta l'originario debito di valore. Tale punto non aveva formato oggetto di impugnazione ad opera del TT, per cui al riguardo si era formato il giudicato interno: conseguentemente, la corte territoriale, riconoscendo all'appellante la maggior somma richiesta, aveva deciso ultra petita.
Il motivo è infondato.
Invero, contrariamente a quanto dedotto, la corte di appello, provvedendo alla liquidazione degli interessi sulle somme liquidate in prime cure e limitando tale liquidazione fino alla data di pubblicazione della sentenza di prime cure (1995), ha chiaramente tenuto conto del fatto che l'appellante ed odierno ricorrente principale non aveva provveduto ad impugnare la sentenza del tribunale nella parte in cui la stessa aveva esplicitamente affermato che dal momento della sentenza l'originario debito di valore si trasformava in debito di valuta, attribuendo da tale momento gli interessi legali sulla somma rivalutata. Diversamente, se il giudice di appello non avesse valutato la circostanza della mancata impugnativa sul punto, avrebbe dovuto, provvedendo alla liquidazione degli interessi, considerare anche il periodo intermedio tra la sentenza di primo grado e quella di appello, mentre, invece, la sentenza oggi gravata sulla somma liquidata dal primo giudice ha riconosciuto dovuto solo gli interessi legali, senza provvedere ad ulteriore rivalutazione.
3) Del pari infondato è il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale la ricorrente, lamentando contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), deduce che il giudice di appello, pur avendo ritenuto insussistente la prova in ordine al preteso maggior danno, aveva poi provveduto ugualmente alla liquidazione dello stesso, facendo, inoltre riferimento, ai fini di calcolare l'epoca media di incidenza delle spese, ad un periodo iniziale (gennaio 1993), che non si rinveniva nei fatti di causa. Al riguardo, è sufficiente rilevare che la sentenza della corte di appello, in applicazione dei criteri fissati dalla sentenza 1712/1995 delle S.U., non ha accolto integralmente la pretesa dell'appellante, intesa ad ottenere il riconoscimento degli interessi sull'importo finale rivalutato, rilevando che ciò avrebbe comportato un'ingiustificata locupletazione per il danneggiato, al quale, peraltro, ha riconosciuto dovuti gli interessi risarcitori, determinando un tempo medio di maturazione degli stessi al 1989, data media tra l'epoca finale del danno (1995 = sentenza di primo grado) e quella iniziale - gennaio 1983 - solo per un mero errore materiale indicata nel gennaio 1993.
4) Passando all'esame del ricorso principale, con l'unico motivo il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, commi 1 e 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1219, 1223, 1224, 2056 e 1226 c.c.), nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Deduce, in primo luogo, che la sentenza impugnata, pur avendo affermato di volersi attenere ai principi fissati dalla decisione delle S.U. 1712/1995, riconoscendo il diritto dell'appellante alla corresponsione degli interessi sulla base di un tempo medio di maturazione del danno, se ne era poi discostata, nella pratica applicazione, posto che aveva provveduto alla liquidazione degli interessi non sulla somma rivalutata al 1989, ma su quella iniziale di L.
6.572.300. Inoltre, la corte territoriale aveva errato anche nel calcolare il tempo intermedio di maturazione del danno tra il 1983 ed il 1995 (sentenza di primo grado), mentre, invece il tempo intermedio (1990) doveva essere calcolato tenendo conto la data della sentenza di appello (1998).
La doglianza è infondata.
Deve premettersi come ormai sia pacifico che questa Corte, adeguandosi alla decisione delle S.U. 17.2.1995, n. 1712, ha fissato il principio secondo cui gli interessi su una somma attribuita a titolo di risarcimento dei danni da fatto illecito non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione, in quanto in tal modo si finirebbe per attribuire al creditore un valore cui non ha diritto, posto che gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardo consistente nel conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto era, per definizione non rivalutata, e che, solo progressivamente negli anni, ha raggiunto il livello di rivalutazione espresso nella sentenza che ha provveduto alla liquidazione. Detti interessi devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (per effetto dei prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, egualmente applicabile dal giudice, tenuto conto che detta liquidazione del danno da ritardo, per quanto effettuata secondo la tecnica degli interessi, rientra pur sempre nello schema liquidatorio del danno di cui all'art. 2056 c.c., tra cui il potere equitativo ex art. 1226. Orbene, nella specie, con riguardo alla prima parte della censura, la corte territoriale ha fatto puntuale applicazione di tale principio, atteso che, fissata la data media di incidenza delle spese sostenute dall'appellante al 1989 ed in lire 6.572.300 la somma capitale dovuta a tale data (quella liquidata dal tribunale era pari a lire 13.144.000), ha provveduto alla rivalutazione di una volta e mezzo di tale somma L. 9.858.450), calcolando gli interessi moratori sulla base del tasso annuale del 7,5% e moltiplicando il relativo importo annuale (= L. 739.383) per i sei anni considerati, cioè dal 1989 al 1995, così pervenendo alla somma di lire 4.436.302, arrotondata in L.
4.450.000. In effetti, per mero errore materiale, nella sentenza della corte di appello risulta interlineata la somma di lire 9.858.450, laddove in precedenza era stato affermato che si provvedeva alla rivalutazione della somma maturata fino al 1989, pari a lire 6.572.300, mentre, come già detto, la somma concretamente liquidata a titolo di maggior danno corrisponde esattamente al calcolo effettuato sulla maggior somma sopraindicata di lire 9.858.450.
Per quanto concerne la seconda parte del motivo, correttamente la corte territoriale, come già sottolineato con riferimento al primo motivo del ricorso incidentale, non ha tenuto conto del periodo di svalutazione intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di appello, posto che l'odierno ricorrente si era limitato a dolersi, con l'atto di appello, della mancata liquidazione degli interessi con decorrenza dal fatto illecito, senza censurare in alcun modo la parte della sentenza di primo grado, con la quale la stessa aveva statuito esplicitamente che dal momento della sentenza il debito di valore si trasformava in debito di valuta.
5) In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 21 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2002