Sentenza 4 aprile 2001
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- 1. Contratto di manutenzione degli ascensori condominiali: si applica il Codice del Consumo (Trib. S.M. Capua Vetere n. 4828/23)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 9 febbraio 2024
IL FATTO Un Condominio inviava ad una società di manutenzione degli ascensori disdetta del relativo contratto senza rispettare il termine ivi previsto. Del chè tale disdetta veniva ritenuta intempestiva dalla società alla luce degli artt. 3 e 8 del contratto. Il Tribunale, in primo luogo, evidenziava quindi la tardività della disdetta siccome esercitata dal condominio. Tuttavia verificava anche che lo schema contrattuale delineatosi alla luce di una complessiva lettura degli artt. 3 e 8 era da ritenersi vessatorio in quanto il condominio assumeva certamente la veste di consumatore nell'ambito del rapporto contrattuale in esame. Ed invero, il termine entro il quale esercitare la disdetta …
Leggi di più… - 2. Ingiustificato arricchimento, domanda nuova, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4985 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU4985 /0 1 INNOME EL P OLO SAZIONE Oggetto QOpposizion etiv SEZIONE TERZA CIVILE o Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Elio LONGO Presidente R.G.N. 13089/98 Dott. Ugo FAVARA - Consigliere 13112/98 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO 1.5546/98 Dott. CO TRIFONE Consigliere 15547/98 MALZONE Consigliere Cron.10681 Dott. Ennio ha pronunciato la seguente Rep. SE NTENZA Ud. 09/11/00 sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE POLLERI ERSILIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Richiesta copia studio GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. ISOLE 24 ORE per diritti L. 3000 FEDERICO AG, che la difende anche disgiuntamente il 4 APK. 2001 IL CANCELLIERE all'avvocato GIORGIO VILLANI, giusta delega in atti;
ricorrente LIRE 3000 ERIA
contro
AR OL, SE BR, FE NO ZO;
CG508947 intimati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e sul 2° ricorso n° 13112/98 proposto da: Richiesta copia esecutiva Menghini 2000 FE ZO, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. per diritti 36000 + 9 , presso lo studio per diritti 136 21PALESTRINA 63 1795 VIA P L DA IL CANCELLIERE -1- dell'avvocato RI CONTALDI, che lo difende anche LIRE 10000 disgiuntamente agli avvocati AR PICCINI, FRANCESCO ANCEL G DANERI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AT981902 LIRE 10000 NO AR OL, SE BR, POLLERI ERSILIA;
- intimati e sul 3° ricorso n° 15546/98 proposto da: SE BR, elettivamente NO AR OL, AT981903 VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo domiciliati in ROMA LIRE 10000 ER RI ME, che li difende studio dell'avvocato anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI CANIGGIA, giusta delega in atti;
A1381304 controricorrenti e ricorrenti incidentali - LIRE 2000
contro
ERIA FE ZO, POLLERI ERSILIA;
- intimati e sul 4° ricorso n 15547/98 proposto da: BE144392 LIRE 2000 NO AR OL, SE BR, elettivamente ERIA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo domiciliati in ROMA studio dell'avvocato ME RI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI CANIGGIA, BE144393 giusta delega in atti;
LIRE 2000 ERIA controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
-2- BE144334. POLLERI ERSILIA, FE ZO;
CON - intimati Richiesta da: Sig. Co_MTA(Di avverso la sentenza n. 258/98 della Corte d'Appello di per dina 10 KUG. 2001 TORINO, emessa il 06/02/98 e depositata il 05/03/98 il (R.G. 1750/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Federico AG;
udito l'Avvocato CO G. DANERI;
udito l'Avvocato Mario ME;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ERIA Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi principali e l'assorbimento dei ricorsi incidentali. ☐ AY527761 AY527766 AYS -3- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione dell'8 novembre 1993 ZO ER proponeva opposizione davanti al Tribunale di Alessandria contro il decreto con cui gli era stato ingiunto di pagare in solido con IU - OL la somma di L.48.083.208 a favore di IE ET e di LO PA NO, che ne avevano fatto richiesta per rivalersi di quanto essi avevano corrisposto all'Istituto Bancario San PA di Torino ed alla Banca Commerciale Italiana, quali cofideiussori – insieme al ER e a OL IU della società ER & OL TI di RR - ZO CO & C. s.n.c., con sede in Novi Ligure, debitrice verso le due banche della complessiva soma di L. 96.166.416. Il ET ed il NO si costituivano e nel giudizio interveniva ER RI, madre del ER ed interessata a difendere la posizione del figlio. Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 10 maggio 1996, dichiarava l'illegittimità del decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 1954 c.c., per avere affermato la solidarietà dei debitori ER e OL;
riteneva nuova, e quindi inammissibile, la domanda subordinata proposta dai ricorrenti nelle conclusioni definitive di condanna dell'opponente a corrispondere il 25% di quanto dagli stessi versato agli istituti bancari quali fideiussori. Proposto appello dal ET e dal NO e costituitisi il ER e la RI, la Corte di appello di Torino, con la sentenza depositata il 5 marzo 1998, confermava la declaratoria di illegittimità del decreto ingiuntivo, ma accoglieva la domanda subordinata di condanna dell'opponente alla metà della somma richiesta con la domanda iniziale 3 4 (e cioè al 25% del debito principale della società), considerandola una emendatio libelli, in quanto avente la stessa causa petendi della domanda principale;
la domanda subordinata era ritenuta fondata, avendo il ET ed il NO pagato l'intera somma dovuta dalla società. Pertanto la Corte condannava il ER a pagare al ET ed al NO la somma di L.24.041.604, da corrispondersi in ragione della metà a favore di ciascuno di essi, con gli interessi legali e le spese processuali dei due gradi del giudizio. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione ER RI e ZO ER. Ad ambedue i ricorsi LO PA NO e IE ET hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale. La RI ha j presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- I quattro ricorsi vanno riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). 2.- Con il primo motivo il ricorrente ER deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 167 c.p.c., lamentando che sia stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dalle controparti soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e sulla quale egli aveva immediatamente dichiarato di non accettare il contraddittorio. Con il secondo motivo il ricorrente ER deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 184 c.p.c., osservando che la domanda (riconvenzionale) accolta dalla sentenza impugnata costituisce una mutatio libelli poiché è totalmente nuova rispetto a quanto richiesto dalle 4 5 controparti all'inizio della controversia, in cui essi avevano domandato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Sostanzialmente identico ai primi due motivi del ricorso ER è il primo motivo del ricorso RI, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 184 c.p.c.. I motivi di ricorso sono infondati poiché non sussiste la violazione delle indicate norme processuali. Come questa Corte ha più volte affermato (v., ex plurimis, Cass. 17 novembre 1997 n.11417; 4 maggio 1994 n.4286; 8 febbraio 1992 n. 1410), l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità sostanziale di attore ed il debitore opponente i quella di convenuto. Consegue che il primo può precisare e modificare le domande proposte con il ricorso per ingiunzione a norma dell'art. 184 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n.353 del 1990, essendo stato il presente giudizio instaurato prima del 30 aprile 1995), e quindi fino alla precisazione delle conclusioni. Nel caso di specie, il ET ed il NO, che avevano chiesto il decreto ingiuntivo, hanno, nel precisare le conclusioni davanti al Tribunale, ridotto, in via subordinata, la originaria domanda, chiedendo la condanna dell'opponente ER al pagamento di metà della somma richiesta nel procedimento per ingiunzione. Trattasi di modifica della iniziale domanda (emendatio libelli), e non di mutatio libelli, poiché gli attori non hanno modificato la causa petendi fatta inizialmente valere (pagamento del debito principale effettuato da un cofideiussore e 1 05 6 conseguente regresso verso l'altro cofideiussore), riducendo soltanto l'importo del petitum. E la mera riduzione quantitativa della somma pretesa dal creditore implica una modifica della domanda, e non una nuova domanda (Cass. 2 agosto 1990 n.7733). Gli opposti ET e NO, pertanto, in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, non hanno proposto una domanda riconvenzionale, ma hanno modificato la domanda contenuta nel ricorso per ingiunzione. Tale modifica, essendo consentita dall'art. 184 c.p.c., non aveva bisogno dell'accettazione del contraddittorio da parte del ER. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente ER deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, 1299 e 1954 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art.2733 c.c., dell'art. 132 n.4 c.p.c. (omessa motivazione), dell'art.360 n.3 e 5 c.p.c.. Il ricorrente, premesso che i cofideiussori della م س ت ا società ER e OL TI erano quattro, lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che il NO ed il ET hanno già ottenuto dal OL il rimborso della metà di quanto da loro versato alle banche, come ammesso nelle conclusioni da loro precisate in primo ed in secondo grado. Censure analoghe al riassunto motivo di ricorso contengono il secondo ed il terzo motivo del ricorso RI. In particolare la ricorrente, con il secondo motivo, denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1954 c.c., nonché del combinato disposto dell'art. 116 c.p.c. e dell'art.2733 c.c., lamentando la mancata considerazione del fatto che i creditori hanno avuto il rimborso della metà del complessivo onere 6 7 affrontato, come risulta dalle loro ammissioni. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.360 n.3 e 5 c.p.c., osservando che la domanda contro il ER è stata accolta senza motivazione, la quale non può desumersi dal richiamo all'art. 1298 c.c.. 3.1. Le censure con le quali si deducono violazioni di legge, come è stato eccepito dalla difesa del ET e del NO, sono inammissibili perché propongono questioni non prospettate dai ricorrenti nei precedenti gradi di merito, le quali si fondano sull'affermazione di un fatto nuovo, e cioè il pagamento da parte del OL (cofideiussore che non si è opposto al decreto ingiuntivo) dell'intera somma indicata in detto decreto. Ed invero soltanto davanti a questa Corte di legittimità, che non può compiere accertamenti di merito, si è introdotta, con i motivi di ricorso in esame, la discussione sull'entità e sulla rilevanza giuridica di ー ビ tale pagamento. Né la novità delle questioni qui poste e del fatto su cui esse si fondano viene meno per la circostanza su cui insistono i ricorrenti che il detto pagamento sarebbe stato ammesso dalla difesa del ET e del NO nelle conclusioni formulate nel giudizio di appello (conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata), in cui si dà atto che i concludenti “hanno percepito dal sig. OL il 50% di quanto loro spettante in forza del d. i. opposto". L'interpretazione che dell'affermazione qui trascritta danno i ricorrenti viene, invero, contestata dalle controparti, secondo cui essi hanno percepito dal OL soltanto la metà del credito da loro fatto valere con il ricorso per ingiunzione (e cioè la metà di L.48.083.208, costituente la somma per cui, come si è detto in narrativa, è stato emesso il decreto 7 8 ingiuntivo contro il ER ed il OL), onde è rimasto insoddisfatto il loro credito per la residua metà (la somma di L.24.041.604 al cui pagamento la Corte di appello ha condannato il ER). Poiché non può essere in questa sede accertato se il OL abbia pagato l'intero importo del decreto ingiuntivo (L.48.083.208) ovvero soltanto la metà di esso, la questione sull'entità e sugli effetti di detto pagamento doveva essere introdotta dal ER e/o dalla RI nel giudizio di merito. Consegue che sono inammissibili le questioni giuridiche poste con i motivi di ricorso in esame, le quali presuppongono l'avvenuto pagamento, da parte del OL, dell'intero ammontare del decreto ingiuntivo (e non soltanto del 50% di esso).
3.2. Le censure con cui si deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata sono infondate. La Corte di appello ha ritenuto provata la cofideiussione prestata dalle parti e l'avvenuto pagamento da parte del ET e del NO dell'intera somma dovuta ai creditori garantiti . Da tali fatti deriva il debito del ER a norma dell'art. 1954 c.c. di rimborsare gli attori della propria porzione della cofideiussione. Non occorre che sia provato altro elemento per la fondatezza della domanda di regresso proposta con il ricorso per ingiunzione. La Corte di appello ha soggiunto la menzione dell'art. 1298 c.c. per escludere la solidarietà attiva nel credito esercitato dai due attori, in modo da giustificare la condanna del ER a pagare la metà del suo debito a ciascuno dei due creditori (anziché ai due creditori in solido).
4. In conclusione, i ricorsi proposti dal ER e dalla RI vanno rigettati. 8 9 5.- I due ricorsi incidentali proposti dal NO e dal ET, che sono di uguale contenuto, sono sostanzialmente condizionati all'accoglimento dei ricorsi del ER e della RI, perché contengono censure formulate soltanto per l'eventualità che i contrapposti ricorsi vengano ritenuti fondati. Essi, pertanto, restano assorbiti a seguito del rigetto dei ricorsi ER e RI. 6.- La soccombenza del ER e della RI comporta la loro condanna solidale al pagamento, a favore di ciascuno dei due resistenti, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
60000 La Corte riunisce i ricorsi, rigetta i ricorsi proposti dal ER e 310000 dalla RI e dichiara assorbiti gli altri ricorsi. Condanna i ricorrenti ER e RI in solido a pagare le spese processuali, che liquida in L.729.700, oltre L.
2.500.000 per onorari a favore di ciascuno dei due resistenti. Così deciso a Roma il 9 novembre 2000. Il Relatore-Estensore Il Presidente Елица про 15 2301 (L CANCELLIERE C1 Real Giovanni Giambattista n22771 10.000 Depositata in CA (lire Oggi, 1 -4 APR. 2001 Il Respostolic Servizio Giudiziari (Dr. M RACC CHING A M 27 They