Sentenza 21 aprile 2009
Massime • 1
Il mutamento della elezione di domicilio, se ritualmente effettuato e comunicato all'autorità procedente, comporta la revoca della precedente elezione. (Fattispecie in cui la citazione per il giudizio d'appello è stata effettuata presso il precedente domicilio eletto dall'imputata, nonostante la nuova elezione di domicilio presso il suo difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2009, n. 20384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20384 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/04/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 773
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 43532/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN ZA CL FA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 28-3-06 della Corte di Appello di Venezia, sezione seconda penale;
Udita la relazione del Consigliere, Dott. Rotundo Vincenzo;
Udita la requisitoria del P.G., Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
1 La ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna a lei inflitta in primo grado per violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Deduce la nullità della notificazione della citazione di essa imputata in appello. In particolare, puntualizza che successivamente al 31 maggio 2004 (data nella quale, all'atto della scarcerazione, aveva eletto domicilio presso ME RI IA, in Padova, via A. Tonzig n. 11), e precisamente in data 26 gennaio 2005, sottoscrivendo la nomina del difensore di fiducia, aveva dichiarato il mutamento del domicilio eletto, precisando che il suo nuovo domicilio era presso il suo difensore in Padova, piazza Mazzini, n. 64. Ciò nonostante, la sua citazione per l'udienza di appello del 28 marzo 2006 era stata effettuata presso il precedente domicilio da lei eletto. L'atto, inviato a mezzo posta, non era stato ritirato da nessuno ed era stata dichiarata la sua contumacia.
2.-. Il ricorso è fondato.
In effetti risulta dagli atti che l'imputata, dopo avere effettuato in data 31 maggio 2004 una prima elezione di domicilio (presso ME RI IA, in Padova, via A. Tonzig, n. 11), in data 26 gennaio 2005 ha modificato il domicilio eletto in Padova, piazza Mazzini, n. 64, presso il suo difensore. Ciò nonostante, la sua citazione per il giudizio di appello risulta effettuata presso il precedente domicilio e l'atto, inviato a mezzo posta, non risulta essere stato ritirato, con conseguente dichiarazione di contumacia della IN.
La nuova elezione di domicilio (ritualmente effettuata e comunicata) si risolve in una revoca di quella antecedente (Sez. 6, Sentenza n. 5280 del 08/03/1994, Rv. 198985, Cenarle;
Sez. 3, Sentenza n. 11775 del 02/10/1998, Rv. 212175, Civitelli;
Sez. 5, Sentenza n. 34614 dell'8/07/2002, Rv. 222836, D'Amico) e, pur essendo stato eletto il secondo domicilio presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non fa cadere detta elezione (Sez. 6, Sentenza n. 909 del 12/11/1997, Rv. 210350, Gnigni). Ne consegue che la notifica relativa al giudizio di appello avrebbe dovuto essere effettuata al nuovo domicilio eletto dall'imputata.
3.-. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 21 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2009