Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
In tema di diffamazione aggravata col mezzo della stampa, ciò che conta, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, è che il fatto sia vero e non possono sussistere limiti al diritto di fornire la prova della verità del fatto medesimo. Sicché tale prova può essere fornita od integrata anche per mezzo di documenti successivi alla pubblicazione della notizia ed il cui esatto contenuto fosse eventualmente ignoto all'autore dell'articolo giornalistico. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che per verificare le cause dell'asserito "insabbiamento" di un procedimento da parte di un pubblico ministero si dovesse indagare a fondo sulle ragioni della avocazione da parte del procuratore generale, nonché acquisire gli articoli di stampa, pur successivi allo scritto diffamatorio, relativi alle conclusioni della commissione antimafia in proposito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/1999, n. 7648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7648 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 4.5.1999
1. Dott. R. L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " P. Marini " N.994
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " S. Occhionero " N.43167/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LI ER, n. Messina 5.6.63;
RI RI, n. Bergamo 25.6.43;
avverso la sentenza 19.2.98 corte app. Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. C. Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Biancolella e l'avv.ssa Russiello;
Uditi i difensori avv. Salafia (sost. Viola), Colonna. Motivi della decisione
LI ER e RI RI erano condannati dal tribunale di Monza, nella rispettiva qualità di giornalista e di direttore, per diffamazione aggravata, in relazione alla pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale" del 2.4.94 di un articolo intitolato "Garantismo famigliare - Niente cella agli amici".
Nello scritto si asseriva che la parentela del dr. UM, procuratore della Repubblica di Messina, con il rettore del locale ateneo, ZO Dino, era valsa a determinare l'insabbiamento del procedimento instaurato a carico di quest'ultimo per concussione, oltre alla mancata adozione di un provvedimento cautelare pur richiesto da un magistrato dell'ufficio inquirente, così ledendo la reputazione del dr. UM e dei sostituti RG e MA, tacciati di aver usato un trattamento "di favore" all'indagato. - La corte d'appello di Milano, sul gravame degli imputati, confermava la pronuncia, escludendo il ricorrere della scriminante invocata, in ragione del difetto della verità della notizia. Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:
a) il dr. UM è fratello del cognato del ZO.
Il sollecito rinvio a Giudizio di costui, che smentirebbe, ad avviso della corte di merito, "l'insabbiamento", riguarda il procedimento relativo all'indagine SOGEPA, non quello concernente la SITEL, di cui si occupa l'articolo incriminato.
Nella vicenda è intervenuto anche il sostituto p.g. dr. NA, che segnalò il dr. UM per "inerzie riscontrate o finalizzate al perseguimento di fini particolaristici".
b) Illegittimo è il diniego di assunzione come teste del dr. IA (favorevole all'adozione del provvedimento cautelare), nonché di acquisizione degli articoli di stampa che, pur successivi allo scritto in questione, riportano le conclusioni della Commissione Antimafia e le determinazioni circa interventi disciplinari che danno conto della "mala gestio" delle vicende che il LI ha debitamente segnalato all'opinione pubblica.
c) Quanto al RI, difetta la motivazione circa l'elemento psicologico del reato.
I ricorsi sono, fondati.
La corte milanese ritiene sfornite del requisito della verità e pertanto non "coperte" dall'esimente ex art.51 cp, le affermazioni relative all'addotta parentela fra il procuratore ed il rettore, all'anomala stasi del procedimento riguardante quest'ultimo e dalla mancata adozione di una misura cautelare a cagione della presenza "ingombrante" del dr. UM.
- Orbene, l'esclusione della parentela è frutto di una rigorosa valutazione di carattere formale, che rischia di fare torto alla realtà di fatto che riflette i rapporti tra i protagonisti della vicenda.
Non v'è dubbio che, secondo le norme vigenti, non esista legame di parentela ne' di affinità tra il dr. UM e il dr. ZO. E innegabile, tuttavia, che l'affinità esistente tra un fratello del primo ed il rettore indizia, agli occhi della collettività, e riverbera, nei confronti dei rispettivi congiunti, un legame parafamiliare che arieggia la natura parentale.
Quanto ai tempi dell'indagine, l'apprezzamento della corte di merito, che esclude ogni stasi, sembra contrastata dall'avocazione disposta dalla Procura Generale, sproprio a cagione dell'inerzia dell'ufficio inquirente alla stregua, dell'art.412 cpp. Onde non pare privo di fondamento l'assunto difensivo secondo cui il dr. NA, sostituto procuratore generale, avrebbe suggerito al titolare dell'ufficio, con lettera riservata, di prospettare al dr. UM la opportunità di astenersi dall'indagine "in quanto lo stesso versava in rapporti di affinità con la coniuge del titolare della SITEL, principale indagato nella indagine, a sua volta fratello dell'attuale rettore dell'ateneo". E lo stesso dr. NA avrebbe segnalato il dr. UM per "inerzie riscontrate o finalizzate al perseguimento di fini particolaristici".
Sicché viziata appare l'argomentazione che si rinviene a pag.21 della sentenza impugnata: "L'audizione come teste del dr. NA non necessaria ai fini della decisione, in quanto in parte riguarda circostanze che già risultano nel presente procedimento, in parte riguardano indagini che sarebbero state svolte dalla Procura della Rep.ca di Messina dopo il 2.4.94, che non possono quindi avere attinenza all'articolo pubblicato in quella data". Ed invero, se l'avocazione trova causa in ritardi od inerzie, la corte di Milano, doveva affrontare il tema non sottrarvisi con perentoria quanto inappagante petizione di principio. Ed ancora: se le circostanze e le modalità dell'intervento del dr. NA nella vicenda erano già acquisite agli atti del procedimento, perché non farle oggetto di attenta analisi, com'era dovuto, considerato che l'argomento si collega necessariamente a quello dei profili della verità della notizia propalata? E se, per contro, incomplete o inesistenti erano le acquisizioni al riguardo, fondatamente la difesa aveva avanzato la richiesta di rinnovazione della :istruzione dibattimentale, da espletare mediante l'escussione del teste o, piu correttamente, l'acquisizione della documentazione inerente la vicenda.
Illegittimo, dunque, è il diniego opposto dalla corte di merito al riguardo. Analogamente è a dire in ordine al diniego inerente l'acquisizione documentale di quanto accertato in sede giudiziaria e di Commissione Parlamentare Antimafia in data successiva alla pubblicazione dell'articolo in questione.
Ciò che conta, infatti, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, è che il fatto sia vero e non possono sussistere limiti al diritto di fornire la prova della verità del fatto medesimo. Sicché tale prova può essere fornita ed integrata anche per mezzo di documenti successivi alla pubblicazione della notizia ed il cui esatto contenuto fosse eventualmente ignoto all'autore dell'articolo giornalistico (cass. sez.V, 4.I.91, n.32, Rocchetti).
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano per nuovo esame.
P T M
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999