Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/1999, n. 7648
CASS
Sentenza 4 maggio 1999

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In tema di diffamazione aggravata col mezzo della stampa, ciò che conta, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, è che il fatto sia vero e non possono sussistere limiti al diritto di fornire la prova della verità del fatto medesimo. Sicché tale prova può essere fornita od integrata anche per mezzo di documenti successivi alla pubblicazione della notizia ed il cui esatto contenuto fosse eventualmente ignoto all'autore dell'articolo giornalistico. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che per verificare le cause dell'asserito "insabbiamento" di un procedimento da parte di un pubblico ministero si dovesse indagare a fondo sulle ragioni della avocazione da parte del procuratore generale, nonché acquisire gli articoli di stampa, pur successivi allo scritto diffamatorio, relativi alle conclusioni della commissione antimafia in proposito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/1999, n. 7648
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7648
    Data del deposito : 4 maggio 1999

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