Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità nel reato di furto, l'entità del pregiudizio deve essere commisurata al valore della cosa al momento della consumazione del reato, essendo irriilevanti le vicende successive alla integrazione di detta attenuante. (Fattispecie in cui i beni oggetto di furto erano stati sottratti per breve tempo poichè recuperati grazie ad un intervento della polizia giudiziaria subito dopo la commissione del reato).
Commentario • 1
- 1. È furto rubare un oggetto per vendetta o dispetto?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 ottobre 2023
Cass. pen., sez. Unite, ud. 25 maggio 2023 (dep. 12 ottobre 2023), n. 41570 Presidente Diotallevi – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato C.C. alla pena di mesi otto di reclusione e di Euro 300,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis c.p., per avere strappato di mano il telefono cellulare a B.G. . Secondo quanto rilevato nella sentenza impugnata, il gesto dell'imputato era da ricondurre ad un movente di ritorsione e di dispetto nei confronti della donna, dopo che quest'ultima aveva chiamato i carabinieri, richiedendone …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2017, n. 13817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13817 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
138 1 7-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 25/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 209/2017 MAURIZIO FUMO -Presidente REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.16856/2016 ROSSELLA CATENA PAOLO MICHELI GIUSEPPE DE MARZO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI AS nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/01/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso per дель ill now Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20/01/2016 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato LI PU e AE EN alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n. 6, cod. pen.
2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza del mero tentativo di furto, dal momento che gli operanti avevano osservato i due imputati da un momento antecedente all'azione delittuosa sino alla sua consumazione, per poi seguirli a distanza e, infine, operare il controllo sulla loro autovettura, che aveva condotto al rinvenimento dei personal computer sottratti.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., sottolineando l'illogicità della considerazione della Corte territoriale, secondo cui non assumerebbe rilievo il brevissimo lasso di tempo nel quale i beni sono stati sottratti (e comunque non utilizzati né esposti a deprezzamento o usura), ma soltanto il loro - peraltro sconosciuto - valore.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione: a) al riconoscimento della sussistenza della recidiva, che aveva trascurato di considerare l'immediata resipiscenza degli autori;
b) al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6, cod. pen., dal momento che le persone offese non potevano essere considerate viaggiatori.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali per non avere il giudice di merito dato conto, nella determinazione della pena, dell'esame dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Premesso che con l'atto di appello non sono state introdotte censure relative all'accertamento dei fatti nella loro materialità, ma solo critiche attinenti lato sensu alla determinazione del trattamento sanzionatorio, si osserva che, secondo la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, i componenti della pattuglia della polizia stradale non avevano percepito visivamente i due imputati, mentre sottraevano i beni dall'autovettura ferma presso l'area di servizio Bevano est, ma, insospettiti dai loro movimenti attorno ad un veicolo in sosta, avevano solo deciso di seguirli, nel momento in cui si erano allontanati dalla ricordata area di 1 servizio. Solo quando avevano appreso della denuncia delle persone offese di avere subito un furto verosimilmente in tale area di servizio, essi avevano deciso di intervenire. Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 26118601 hanno chiarito che l'elemento determinante per individuare la consumazione del reato è rappresentato dall'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto, ossia dal conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Le Sezioni Unite hanno anche aggiunto che tale presupposto è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, in quanto la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato. Ora, nel caso di specie, né le persone offese né i componenti della pattuglia avevano osservato il furto e stavano, pertanto, esercitando una attività di vigilanza sui due imputati: solo il fatto che la notizia della denuncia sia intervenuta mentre la pattuglia stava svolgendo un'attività di monitoraggio di individui sospetti ha suggerito di eseguire un controllo che ha dato esito positivo. Ne discende che i personal computer erano entrati nella piena signoria degli autori della sottrazione.
2. Infondato è anche il secondo motivo. Premesso che il danno che legittima l'applicazione della circostanza attenuante della quale si discute deve essere di speciale tenuità, si osserva che, anche a voler seguire la tesi della sentenza invocata dal ricorrente, comunque la doglianza sarebbe infondata. Invero, Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013 - dep. 23/01/2014, Sorrenti, Rv. 25860301 ha deciso che, agli effetti della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., la durata del danno nel reato di furto assume rilevanza solo come elemento complementare - e non alternativo di quello del valore della cosa sottratta. Ne consegue che, se la cosa è di grande valore in sé, a nulla rileva che sia stata sottratta soltanto per brevi momenti: il danno è obiettivamente grave per il solo fatto dello spossessamento, sia pure limitato nel tempo. Al contrario, nel caso di recupero in brevissimo tempo di una somma sottratta di non grossa entità, il danno di speciale tenuità può ravvisarsi, nella indifferenza del valore della cosa sottratta, in ragione del minimo pregiudizio che la breve sottrazione ha causato. Ne discende che, anche secondo tale impostazione, la durata della sottrazione potrebbe assumere rilievo a fronte di beni di limitato valore, quali certamente non sono i personal computer (peraltro, nel caso di specie, di "note e costose 2 marche", secondo le razionali valutazioni espresse dai giudici di merito, la cui logicità non è incrinata da alcuna contraria, documentata asserzione dei ricorrenti). Ciò posto, va, tuttavia, precisato che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, l'entità del pregiudizio deve essere commisurata al valore della cosa al momento della consumazione del reato (Sez. 5, n. 33470 del 09/07/2008, Ene Maria, Rv. 24135301). Ne discende che la circostanza attenuante della quale si discute resta insensibile alle vicende successive alla consumazione stessa. Tale conclusione è sistematicamente dimostrata dal fatto che la totale elisione del pregiudizio inferto alla vittima, attraverso una condotta successiva non assume rilievo ai restituzione e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore - fini della circostanza della quale si discute, ma di quella, diversamente modulata anche in relazione ad altri presupposti, dall'art. 62, n. 6, cod. pen. Del resto, la ragione della riduzione della sanzione attiene, secondo la letterale previsione della norma, al danno cagionato dall'agente, ossia alle conseguenze della sua condotta. Pertanto può aversi riguardo solo a fattori eziologicamente correlati alla condotta dell'agente stesso e non anche a eventi riconducibili all'intervento di fattori esterni (come il rinvenimento dei beni da parte delle Forze dell'Ordine).
3. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Infatti, con le doglianze che investono la ritenuta recidiva si deduce del tutto genericamente e assertivamente l'esistenza di una resipiscenza degli imputati, in tal modo non incrinando la tenuta logica delle conclusioni della Corte territoriale, sorrette dalla razionale considerazione del fatto che il reato del quale si discute è espressivo della maggiore pericolosità degli imputati "che continuano imperterriti a commettere reati contro il patrimonio, senza che le precedenti loro vicissitudini giudiziarie siano in alcun modo servite da ammaestramento". Quanto alla seconda censura, va ribadito che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen., la condotta di colui che si impossessi della borsa contenente documenti e valori collocata dalla persona offesa bordo della propria autovettura, considerato che quest'ultima si qualifica viaggiatore anche se utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo - essendo, a tal fine, rilevante non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso, ma lo spostamento in sé - e che anche, in tal caso, l'attenzione alle implicazioni del viaggio allenta il controllo sul proprio bagaglio che può ben consistere in una borsa che contenga documenti o valori, dovendosi intendere per bagaglio le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, per 3 ragioni attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (Sez. 5, n. 44820 del 12/05/20144, Caldaras, Rv. 26130401; Sez. 5, n. 24386 del 28/04/2011, Li Volsi, Rv. 25046401).
4. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nella specie, peraltro, del tutto razionalmente, la Corte territoriale ha dato conto della pregnanza delle ritenute circostanze aggravanti, che caratterizzano, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, la vicenda in esame.
5. Inammissibile è anche il quinto motivo, giacché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie - non ricorre.
6. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Maurizio Fumo плилеш DEPORTATA IN CANCELLERIA add 21 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camiele Lanzuise щит