Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2008, n. 33470
CASS
Sentenza 9 luglio 2008

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Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, l'entità del danno deve essere commisurata al valore della cosa al momento della consumazione del reato e non al suo prezzo di acquisto.

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    Anche a fronte di danni che apparentemente appaiano di portata economica irrilevante, il giudice deve valutare, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. Si deve trattare del complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 02/03/2023) 30/03/2023, n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2008, n. 33470
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33470
Data del deposito : 9 luglio 2008

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