Sentenza 9 luglio 2008
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Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, l'entità del danno deve essere commisurata al valore della cosa al momento della consumazione del reato e non al suo prezzo di acquisto.
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Anche a fronte di danni che apparentemente appaiano di portata economica irrilevante, il giudice deve valutare, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. Si deve trattare del complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 02/03/2023) 30/03/2023, n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2008, n. 33470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33470 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/07/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 3181
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENRALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 011908/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN RI, N. IL 05/04/1981;
avverso SENTENZA del 25/02/2008 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
NE IA è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia nei due gradi di merito - sentenze del Tribunale di Torino del 31 ottobre 2007 e della Corte di Appello della stessa Città del 25 febbraio 2008 - per il delitto di furto essendosi impossessata di un giaccone in pelle del valore di Euro 219,00.
Con il ricorso per cassazione l'imputata ha dedotto la inosservanza di legge con riferimento alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 ed il vizio di motivazione in ordine alla negata prevalenza delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da NE IA non sono fondati. Corretta appare la esclusione della attenuante della speciale tenuità del danno tenuto conto del fatto che la rilevanza economica del bene sottratto deve essere valutata oggettivamente in relazione al valore della cosa rapportato al livello economico medio della comunità, come la giurisprudenza ha pressoché costantemente stabilito.
La condizione economica del soggetto passivo, è criterio meramente sussidiario che esercita una influenza negativa nel senso che, pur essendo il danno di particolare tenuità oggettiva, può avere provocato un danno notevole all'offeso, attese le condizioni economiche particolarmente disagiate del medesimo (così Cass., Sez. 4, 7 marzo 1989 - 20 aprile 1989, n. 6057). La somma di Euro 219,00, come correttamente stabilito dai giudici di merito, non può essere considerata di speciale tenuità, tenuto conto del livello economico medio degli italiani nel 2007. Ma - ha sostenuto il ricorrente - bisognerebbe tenere conto del valore del bene al momento dell'acquisto da parte del commerciante e non del prezzo di vendita del bene stesso sul quale è stato applicato il ed ricarico.
La tesi non è accettabile perché l'entità del danno va commisurata al valore della cosa al momento della consumazione del reato e non al suo prezzo di acquisto (così Cass., Sez. 5, penale, 6 aprile 1999 - 1 settembre 1999 n. 10361); ciò è vero sia se la modifica di valore rispetto al momento dell'acquisto del bene si risolva a vantaggio dell'imputato sia se si risolva in suo danno.
Con specifico riferimento ai furti avvenuti in grandi magazzini, come è avvenuto nel caso di specie, la giurisprudenza, in applicazione del principio dinanzi enunciato, ha chiarito che il danno non va commisurato al prezzo di acquisto della merce, ma a quello di vendita, perché la legge penale fa riferimento non già al costo del bene, ma al valore commerciale dell'oggetto del reato al momento della consumazione del reato (Cass. 12 gennaio 1994, Calvanica). Il Collegio ritiene di aderire a tale indirizzo perché fondato su una interpretazione puntuale della norma in discussione. Quanto alla questione del trattamento sanzionatorio va detto che il motivo è ai limiti della ammissibilità perché i giudici di merito hanno fatto corretto uso dei criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. ed hanno motivato logicamente le loro decisioni sul punto.
Ed infatti i giudici hanno valutato favorevolmente il comportamento processuale e la confessione della NE, peraltro obbligato visto che l'imputata venne arrestata in flagranza di reato, le sue condizioni di disagio e la manifestata volontà di recupero ed hanno concesso le attenuanti generiche.
Tuttavia hanno ritenuto che non si potesse andare oltre un giudizio di equivalenza di dette attenuanti con l'aggravante della violenza sulle cose, tenuto conto che la ragazza era stata arrestata per un fatto analogo alcuni mesi prima e che aveva dichiarato false generalità.
Tali elementi negativi hanno indotto la Corte di merito ha formulare un prognosi sfavorevole ed ha negare i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.. Si tratta di valutazioni di merito che, in quanto sorrette da una motivazione non manifestamente illogica, non sono censurabili in sede di legittimità.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2008