Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/2000, n. 8910
CASS
Sentenza 2 giugno 2000

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In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva deve ritenersi che, qualora i comportamenti violenti non oltrepassino la soglia del rischio consentito nella specifica attività ginnica, essi appartengono alla categoria degli illeciti sportivi penalmente non rilevanti, poiché sprovvisti di antigiuridicità per mancanza di danno sociale. Ne consegue che non è punibile lo sportivo il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti dell'illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all'avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata. (Affermando principio, e con riferimento alla fattispecie, relativa a pugno sferrato, fuori dal gioco, all'avversario, ha precisato la Corte che, quando il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore viola volontariamente le regole del gioco - al fine, per esempio, di intimorire l'avversario o di punirlo per un suo precedente comportamento - il fatto medesimo non potrà rientrare nella causa di giustificazione ma sarà penalmente perseguibile).

Commentari5

  • 1Lesioni colpose in ambito sportivo: tra lecito e illecito
    Piera Di Guida · https://www.iusinitinere.it/

    Quando, l'uso della violenza in ambito sportivo, risulta lecito? Può capitare, durante una partita di calcio o durante qualsiasi attività sportiva che preveda il contatto tra due soggetti, che l'uno provochi all'altro delle lesioni. Si pensi ad un giocatore di pallacanestro che per mantenere il possesso della palla, nel rispetto delle regole del gioco, causi all'avversario una contusione al piede; questa condotta, sebbene possa tipicamente corrispondere alla fattispecie ex art. 590 c.p. rientra nell'area del penalmente irrilevante. Perché? Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che “In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva deve ritenersi che, …

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  • 2L’elemento oggettivo della colpa
    Marino Giancarlo · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2023

    La misura oggettiva della colpa riguarda i profili concernenti la regola cautelare che doveva esser osservata dall'agente. Oltre alla misura oggettiva, in funzione di una maggiore personalizzazione del rimprovero, vi è anche una misura soggettiva, attinente alle caratteristiche individuali incidenti sulla capacità di risposta dell'agente[1]. Nell'attuale società del rischio, si sta assistendo ad un processo di tipizzazione che ha portato alla proliferazione delle regole cautelari in numerosi settori, in particolare quello della prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, della circolazione stradale, dell'attività medico chirurgica. Da questo fenomeno …

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  • 3Sport da contatto e risarcimento del danno
    Avv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 21 febbraio 2022

    L'esercizio di attività sportiva costituisce una causa di giustificazione, non codificata, in base alla quale per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività a che venga svolta attività sportiva per il potenziamento fisico della popolazione, come tale tutelato dallo Stato, è consentita l'assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo alla integrità fisica. Tale esimente presuppone in ogni caso che non sia travalicato il dovere di lealtà sportiva nel senso che devono essere rispettate le norme che disciplinano ciascuna attività e che l'atleta non deve esporre l'avversario ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica …

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  • 4Cass. pen., sez. V, 29-04-2009, n. 17923 , in tema di “energia muscolare”, nell’azione sportiva
    Mariangela Claudia Calciano · https://www.diritto.it/ · 27 maggio 2010

  • 5Lecito ed illecito in chiave sportivaAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 4 luglio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/2000, n. 8910
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8910
Data del deposito : 2 giugno 2000

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