Sentenza 2 giugno 2000
Massime • 1
In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva deve ritenersi che, qualora i comportamenti violenti non oltrepassino la soglia del rischio consentito nella specifica attività ginnica, essi appartengono alla categoria degli illeciti sportivi penalmente non rilevanti, poiché sprovvisti di antigiuridicità per mancanza di danno sociale. Ne consegue che non è punibile lo sportivo il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti dell'illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all'avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata. (Affermando principio, e con riferimento alla fattispecie, relativa a pugno sferrato, fuori dal gioco, all'avversario, ha precisato la Corte che, quando il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore viola volontariamente le regole del gioco - al fine, per esempio, di intimorire l'avversario o di punirlo per un suo precedente comportamento - il fatto medesimo non potrà rientrare nella causa di giustificazione ma sarà penalmente perseguibile).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/2000, n. 8910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8910 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 2/6/2000
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N. 963
3. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N. 46107/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RO AL, nato a [...] il [...], ivi residente in [...];
Avverso la sentenza emessa il 20 maggio 1999 dalla Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano in data 22 aprile 1998, che aveva condannato RO AL, per il reato previsto dagli artt. 582 e 583 n. 2 c.p., alla pena di mesi sei di reclusione con sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento delle spese processuali al risarcimento del danno in favore della parte civile MI AR ed alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
Udito il difensore della parte civile avvocato, Michele Costa, che ha concluso per il rigetto del ricorso e si è rimesso alla Corte per le spese;
La Corte di Cassazione osserva:
A) Svolgimento del processo
1) Le due sentenze di merito
Con sentenza emessa il 22 aprile 1998 il Tribunale di Bolzano aveva condannato RO AL, per il reato di lesioni volontarie gravi, alla pena di mesi sei di reclusione con pena condizionalmente sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e non patrimoniali, quantificati in L. 34.494.365 oltre a L.
5.388.772 per interessi già maturati ed agli interessi legali, in favore della parte civile MI AR, ed alla rifusione delle spese legali sostenute dalla stessa parte civile.
Con sentenza del 20 maggio 1999 la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, rigettava l'appello dell'imputato, confermava la decisione di primo grado e condannava l'appellante a pagare le spese processuali ulteriori ed a rimborsare alla parte civile costituita le spese legali.
I giudici di merito avevano accertato che nel corso di una partita di hockey su ghiaccio ed, al di fuori di una azione di gioco il giocatore RO AL aveva sferrato un pugno alla mandibola destra di un giocatore avversario, AR MI, che riportava gravi lesioni.
2) I motivi del ricorso
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione RO AL, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'art. 111 Cost. e 606 lett. e) c.p.p. per mancanza assoluta di motivazione, perché la Corte di Appello ha motivato "per relationem" alla sentenza di primo grado relativamente alla qualificazione giuridica del fatto.
2) Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale.
In particolare il ricorrente lamentava la errata qualificazione giuridica del fatto ed il mancato riconoscimento della applicabilità dell'esimente del consenso dell'avente diritto oppure, in subordine, dell'ipotesi di reato colposo sotto il profilo dell'eccesso colposo. Il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di annullare, con o senza rinvio la sentenza impugnata.
B) I Motivi della decisione
3) Il vizio di motivazione
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da RO AL non sono fondati.
Con il primo motivo il ricorrente si è lamentato che i giudici di Appello abbiano motivato, specialmente per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, "per relationem" alla motivazione della sentenza emessa dal giudice di primo grado.
Il rilievo è palesemente infondato, poiché è ben possibile la motivazione "per relationem" ad un provvedimento valido di cui si condividano le conclusioni e le motivazioni.
Provvedimento quello richiamato, peraltro noto formalmente alla parte interessata, perché nel caso di specie trattasi della sentenza di primo grado, impugnata appunto dal RO.
In effetti, quando si condividono pienamente le motivazioni di un provvedimento giudiziario presente in atti, conosciuto dalla parte interessata e pienamente valido perché non annullato da altra Autorità Giudiziaria, può convenire il richiamo di tale motivazione piuttosto che ripercorrerla cercando di esporre gli stessi argomenti con terminologia parzialmente diversa.
Tali operazioni sovente appesantiscono inutilmente la lettura dei fascicoli giudiziari e, quindi, può apparire opportuno evitarle. Ma nel caso di specie vi è qualcosa in più, poiché la sentenza richiamata integralmente confermata da quella di secondo grado, è conforme a quella impugnata.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, che questo collegio condivide, quando le due sentenze di merito siano conformi le motivazioni possono tra loro integrarsi.
Ciò significa che anche senza un esplicito richiamo, che comunque nella motivazione della sentenza impugnata è stato operato, la Corte di Cassazione, in presenza di una eccezione di difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, avrebbe potuto integrare la motivazione ritenuta carente con quella della sentenza di primo grado.
Non sussiste, pertanto, il vizio motivazionale dedotto. È bene ricordare che il ricorrente, in effetti, non ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ma ha criticato soltanto l'affermazione che il pugno sarebbe stato sferrato al di fuori di una azione di gioco.
Può, quindi, ritenersi pacifico che il RO abbia colpito al mento il MI con un pugno procurandogli lesioni gravi mentre nè lui ne' il suo avversario erano impegnati con il dischetto di gioco e non erano, altresì, impegnati a contrastarsi per impedire che l'avversario si impossessasse del dischetto stesso. Che tale momento possa o meno definirsi azione di gioco è fatto, come vedremo in seguito, sostanzialmente irrilevante. Ciò che invece rileva e che i due giocatori in quel frangente non si contendevano il possesso del dischetto ed erano lontani dal luogo ove esso si trovava e dove quindi, si stava svolgendo la vera e propria azione di gioco.
4) L'assenza di cause di giustificazione
Se tale è la ricostruzione della vicenda infondato è pure il secondo motivo di gravame.
È noto che sia la dottrina che la giurisprudenza hanno da tempo individuato nella attività sportiva o meglio nell'esercizio della c.d. violenza sportiva una scriminante dei fatti lesivi che tale violenza possa cagionare.
Il problema, assai rilevante nell'esercizio del pugilato, è peraltro presente in molti altri sports, singoli o di squadra, che richiedano una notevole carica agonistica, il compimento di movimenti rapidi, per i quali non è sempre possibile garantire il massimo controllo, ed un contrasto anche fisico tra i partecipanti al gioco. È stata, quindi, costruita, un po' alla volta, la categoria dei c.d. "illeciti sportivi" nella quale rientrano tutti quei comportamenti, che, pur potendo, talvolta costituire infrazione alle regole del gioco comportanti penalizzazioni per il giocatore e/o per la sua squadra, non sono penalmente perseguibili, perché non superano la c.d. soglia di "rischio consentito" nell'esercizio di quella specifica attività sportiva.
Soltanto il superamento di tale soglia, che ovviamente varia a seconda dello sport e della maggiore o minore carica di "violenza sportiva" richiesta per il suo esercizio, renderebbe i comportamenti lesivi perseguibili penalmente a titolo di dolo o di colpa. Molto si è discusso in dottrina ed in giurisprudenza se una tale ipotesi scriminante dovesse essere inquadrata nel paradigma del consenso dell'avente diritto - art. 50 c.p. - o se, invece, si dovesse parlare di una causa di giustificazione non codificata. La soluzione del problema non è semplice, perché, se è vero che una parte della giurisprudenza parla esplicitamente di consenso dell'avente diritto (vedi per es. Cass, Sez. V n. 9627 in data 8 ottobre 1992), non può non considerarsi che riesce davvero difficile riportare la causa di non punibilità di un evento lesivo verificatosi nel corso di una manifestazione sportiva nell'ambito di una causa di giustificazione tipica come quella di cui all'art. 50 c.p. senza forzare il limite normativo della tutela di un bene per principio indisponibile quale è appunto quello alla vita o all'integrità fisica.
Secondo una parte della dottrina, più correttamente, l'indagine dell'interprete dovrebbe riguardare una fase precedente, poiché il limite della punibilità dei fatti in esame andrebbe ricercato negli elementi costitutivi della fattispecie e nell'incidenza del caso fortuito.
Si vuole dire cioè che per ogni competizione sportiva sono dettate prescrizioni tecniche che lasciano intendere come, nel rispetto delle regole del gioco, la legge presume il fortuito per l'eventuale verificarsi di una disgrazia.
Il fortuito, come è noto, resta fuori dello schema delle cause di giustificazione perché incide sul rapporto di causalità. Pur essendo le due tesi indicate supportate da validi argomenti sembra, però preferibile ritenere che quella in esame costituisca una causa di giustificazione atipica o meglio non codificata che trova la sua ragione di essere nel fatto che la competizione sportiva è non solo ammessa, ed anzi incoraggiata per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, dalla legge e dallo Stato, tra è anzi ritenuta dalla coscienza sociale come una attività assai positiva per l'armonico sviluppo della intera comunità.
Ciò significa che viene a mancare nel comportamento dello sportivo, che, pur rispettoso delle regole del gioco, cagioni un evento lesivo ad un avversario quella antigiuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e la inflizione di una sanzione. Insomma, l'azione che cagiona l'evento non contrasta affatto con gli interessi della comunità, ma anzi, come si è già detto, contribuisce a raggiungerli.
Questo è il fondamento della non punibilità dei comportamenti considerati, che è esattamente identico, a ben riflettere, a quello delle cause di giustificazione codificate - assenza della antigiuridicità per mancanza del danno sociale -.
Ecco allora che in virtù di un procedimento di interpretazione analogica, resa possibile dal fatto che essa è in bonam partem, è possibile individuare delle cause di giustificazione non codificate, tra le quali di certo rientra, per tutte le ragioni già esposte, l'esercizio della attività sportiva.
Non è sempre agevole individuare i comportamenti scriminati dalla causa di giustificazione considerata.
Neppure è facile stabilire quale sia la soglia del c.d. "rischio consentito" per ciascuna disciplina sportiva.
Trattasi in realtà di questioni prevalentemente di fatto la cui soluzione compete ai giudici di merito (così Cass. Sez. V 8 ottobre 1992 n. 9627 citata). Possono tuttavia essere individuati dei criteri generali dei quali è necessario tenere conto.
Non vi può essere alcun dubbio, infatti, che molte competizioni sportive, e tra esse anche il gioco dell'hockey su ghiaccio, richiedano oltre che abilità specifica anche prontezza di riflessi, vigore fisico, rapidi movimenti e capacità di contrastare l'avversario.
I movimenti assai veloci si svolgono, peraltro, in un campo di gioco abbastanza ristretto.
Il gioco consiste nell'acquisire e mantenere il possesso di un piccolo dischetto che viene controllato con un bastone, impedire che gli avversari se ne impossessino, muovere rapidamente, evitando gli avversari che cerchino di contrastare l'azione, verso la porta avversaria e tentare spesso in posizioni acrobatiche, di mandare il dischetto in porta oppure se ciò non appare possibile, passarlo ad un compagno di squadra perché prosegua l'azione..
È allora evidente che, oltre alla abilità nel mantenersi in equilibrio sul pattini e nel controllo del dischetto, di sicuro predominanti nel gioco in questione, è necessaria una prestanza fisica, una carica agonistica rilevante, tenuto conto della notevole velocità del gioco ed una notevole rapidità di esecuzione dei vari movimenti del corpo in situazione statica o di corsa. In tali condizioni, specialmente se si considera che questo gioco viene praticato da persone di notevole statura e prestanza fisica e, quindi, anche di peso considerevole, non è possibile escludere anche il casuale scontro fisico tra giocatori avversari ed il prodursi di conseguenti eventi lesivi.
Il giocatore autore dell'evento lesivo, che sia stato però rispettoso delle regole del gioco, del dovere di lealtà nei confronti dell'avversario e della integrità fisica di costui certamente non sarà perseguibile penalmente perché non può dirsi superata, in siffatta situazione la soglia del "rischio consentito" (vedi Cass. Sez. V, Nasuti, 12 maggio 1993).
Talvolta, poi, si possono verificare violazioni involontarie delle norme regolamentari del gioco dovute essenzialmente alla foga agonistica ed alla incapacità di interrompere tempestivamente la propria azione o corsa sui pattini al fine di non ostacolare l'avversario - ad es. il c.d. fallo di ostruzione -.
In tali ipotesi si versa in ipotesi di "illecito sportivo" sanzionato dalle norme regolamentari ma non perseguibile penalmente, perché anche in tale ipotesi non può ritenersi superato il c.d. "rischio consentito", in quanto è dato di comune esperienza che nel corso di una gara l'ansia di risultato, la stanchezza fisica e la carica agonistica, talvolta eccessiva, possono comportare delle violazioni non volontarie del regolamento di gara.
Quando però il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore violi volontariamente le regole del gioco, disattendendo i doveri di lealtà verso l'avversario, che, invece, dovrebbero costituire la caratteristica essenziale di ogni sportivo allora il fatto non potrà rientrare nella causa di giustificazione, ma sarà penalmente perseguibile
Se il fatto si verifichi nel corso di una azione di gioco al fine di impossessarsi del dischetto o di impedire che l'avversario ne assuma il controllo i ed il mancato rispetto delle regole del gioco sia, in realtà, volontario e non casuale dovuto presumibilmente alla volontà di raggiungere il risultato ad ogni costo e quindi anche violando le regole del gioco certamente il fatto avrà natura colposa.
Una responsabilità per dolo sarà, invece, ravvisabile o quando la gara sia soltanto l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento oppure quando il comportamento posto in essere dal giocatore autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto all'azione di gioco, ma piuttosto ad intimorire l'antagonista e a dissuaderlo dall'opporre un qualsiasi contrasto - casi deplorevoli che purtroppo non sono infrequenti, per esempio, sui campi di calcio o sui campi di hockey su ghiaccio, teatro questi ultimì di fatti anche assai gravi - oppure a "punirlo" per un fallo involontario subito - c.d. fallo di reazione anche esso piuttosto frequente -.
In entrambi i casi indicati, come è evidente, la condotta dell'agente fuoriesce dagli schemi tipici del gioco e la violazione delle regole non è diretta in via immediata al compimento di una azione di gioco, ma al perseguimento di altri fini del tutto estranei alla competizione o, se connessi alla stessa, non perseguibili perché illeciti.
Si tratta, infatti, di comportamenti che nulla hanno a che fare con la pratica sportiva, con l'agonismo, con la lealtà verso gli avversari che sempre deve contraddistinguere chi pratichi una attività sportiva.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono e tenuto conto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, infondato appare il motivo di gravame proposto.
Il RO, infatti, in una fase in cui non era direttamente interessato ad una azione di gioco - poco interessa stabilire, tenuto conto di quanto si è detto, se la fase nella quale si è verificato il fatto sia da qualificare come azione di gioco oppure no - sferrò un pugno al giocatore avversario attingendo la mandibola destra. Il comportamento, certamente volontario, è stato posto in essere in violazione delle regole del gioco, che non prevedono fatti di violenza di tal genere, e dei doveri di lealtà e non era immediatamente diretto al compimento di una azione di gioco. Azione di gioco è certo anche quella di posizionarsi correttamente in attesa che un compagno di squadra lanci il dischetto e ciò è lecito fare anche spostandosi oppure muovendo il corpo e cercando di contrastare l'avversario, anche con "gioco duro" come si suole dire in gergo sportivo, ma non certo aggredendo fisicamente il giocatore avversario con un pugno mettendolo in condizione di non poter più partecipare al gioco.
L'aggressione fisica nel gioco dell'hockey su ghiaccio non rientra in nessuno schema di azione, perché al contenuto regolamentare di tale gioco è estranea la violenza fisica.
Naturalmente poco interessano in questa sede le motivazioni che possono avere spinto il RO a porre in essere la sua condotta, mentre, invece, è rilevante come si è già detto, il fatto che la condotta posta in essere dal RO non aveva nulla a che fare con il gioco praticato.
A nulla rileva, infine, che una serie di comportamenti - il pugno, il calcio, la testata ad un avversario - siano previsti esplicitamente dal regolamento del gioco e puniti come falli.
Il fatto che certe azioni costituiscano un fallo, anche grave, non esclude infatti, che esse possano integrare anche una fattispecie criminosa penalmente perseguibile, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, essendo i motivi posti a sostegno dello stesso infondati, ed il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento. Il ricorrente è altresì tenuto a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte civile per questo grado di giudizio, spese che si liquidano equitativamente, perché il difensore della parte civile che ha concluso non ha presentato la parcella rimettendosi al la Corte, in complessive L. 1.550.000, di cui L.
1.500.000 per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a rimborsare alla parte civile le spese legali sostenute per questo grado che liquida in complessive L. 1.550.000, di cui L.
1.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 2 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000