Sentenza 4 luglio 2008
Massime • 1
In tema di lesioni colpose gravi verificatesi nel corso di competizione sportiva, la scriminante del consenso dell'avente diritto presuppone che il "rischio" di subire dette lesioni, sia dal partecipante ad essa, preventivato e, dunque, accettato, sicché detta scriminante non è configurabile allorquando le caratteristiche amichevoli o amatoriali della competizione rendano non prevedibile la verificazione di lesioni superiori, per entità e gravità, a quelle normalmente accettabili in un tale contesto. (Fattispecie di lesioni gravi con effetti permanenti, derivate da un'azione di "sgambetto", cagionate durante lo svolgimento di una partita di calcio tra compagni di scuola).
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Esimente nel linguaggio giuridico significa, in senso lato, ciò che esclude la responsabilità penale. Nell'ambito delle esimenti rientrano, come sottospecie, le cause di giustificazione, i casi di non punibilità, nonché altre ipotesi di non punibilità determinate da ragioni di opportunità politico-criminale. Le cause di giustificazione o, cause oggettive di esclusione del reato, sono dette anche scriminanti o cause di liceità1. Esse sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera (artt. 50 ss. c.p.). Le cause di giustificazione, quindi, trovano fondamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2008, n. 44306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44306 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 04/07/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 3117
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 016238/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CH RE, N. IL 04/11/1977;
avverso SENTENZA del 19/10/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARROZZA ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CEDRANGOLO Oscar che chiede il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Parisi Cristofero che si riporta alla memoria e chiede il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese;
Udito il difensore Avv. Alacca Patrizio di Roma che in via principale chiede l'annullamento senza rinvio per prescrizione e l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 23 marzo 2006, appellata da HE RE, ritenuta l'ipotesi di cui agli artt. 590 e 533 c.p., in relazione alle lesioni conseguite al calcio alla coscia, e l'ipotesi di cui all'art. 582 c.p., per il pugno sferrato al volto, determinava la pena in mesi due e giorni 10 di reclusione e confermava nel resto l'impugnata sentenza nella parte relativa al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. 2.- La Corte territoriale ha argomentato che le lesioni riportate dalla parte offesa e consistenti nella rottura "dei fasci muscolari del vasto laterale della coscia sinistra, con successivo ematoma, stiramento del legamento collaterale mediale e rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio", nel corso di una partita di calcio, non fosse conseguenza di un atto voluto da parte del HE, bensì di uno sgambetto involontario, praticato dallo stesso, nei confronti del ID, in occasione di un contrasto di gioco.
3.- Il NI propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi.
A.- Violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 76 e 80 c.p.p. in relazione all'art. 597 c.p.p. per l'incapacità della persona offesa di costituirsi parte civile, allorquando, non presente in aula, abbia nominato il proprio difensore quale procuratore speciale".
B.- Violazione dell'art. 121 c.p.p. con conseguente nullità ex art.178 c.p.p. in relazione alla mancata acquisizione, immotivata, di una memoria difensiva in violazione dell'art. 125 c.p.p.. C.- Mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella nomina di un perito medico-legale.
D.- Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, perché le dichiarazioni testimoniali, insieme alla consulenza medico-legale Di Luca, di parte, avrebbero certamente portato alla assoluzione di esso ricorrente.
C. Mancata applicazione dell'esimente dell'esercizio dell'attività sportiva.
4.- Il primo motivo è infondato.
L'azione civile può esercitata, ai sensi dell'art. 76 c.p.p., anche a mezzo di procura) speciale attribuito allo stesso difensore, cui può essere conferito anche il compito di provvedere alla difesa (art. 78 c.p.p., lett. c) e art. 100 c.p.p.), essendo possibile delegare, con la stessa procura sia la "legitimatio ad causam", cioè la titolarità del diritto soggettivo al risarcimento del danno, sia la "legitimatio ad processum", cioè il potere di stare in giudizio, prevedendo l'art. 78 c.p.p. l'obbligo della parte di stare in giudizio col ministero di un difensore, anche esso munito di procura speciale (art. 100 c.p.p.). Tuttavia la parte conserva la possibilità di costituirsi in proprio, anche dopo la nomina del procuratore speciale, perché non perde la titolarità del diritto, che è solo delegata e non trasferita. 5.- È, anche, infondato il motivo concernente il rigetto dell'istanza, fatta in udienza, di deposito della memoria, perché l'art. 121 c.p.p. prevede appunto che le memorie devono essere depositate in cancelleria.
E nessuna violazione del diritto di difesa è sorta in seguito al rigetto, in quanto l'istanza era stata fatta all'udienza del 23 marzo 2006, mentre la decisione è stata pronunciata il 19 ottobre 2007. Cosicché, se la memoria fosse stata depositata in cancelleria, ci sarebbe stato il tempo previsto dalla predetta disposizione codicistica di procedere all'esame del contenuto della stessa e all'emissione dei relativi provvedimenti.
6.-Va rigettata, poi, la censura relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nella mancata nomina di un perito medico-legale.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la perizia, essendo sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva" e il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass., sez. 6, 22 maggio 2007, n. 37081).
Orbene, la sentenza di primo grado che insieme a quella di appello, convergenti sulla responsabilità, costituisce un unico atto argomentativo, ha evidenziato logicamente come la parte lesa avesse riportato la rottura del muscolo della coscia sinistra e la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, avendo fatto riferimento a quanto risultava attestato dal pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy il 22 novembre 2000, dai certificati rilasciati dal medico curante, dall'esame ecografico effettuato in data 5 dicembre 2000, che trovava conferma nella cartella clinica relativa all'intervento chirurgico resosi necessario.
Del resto da quanto riportato dallo stesso ricorrente si desume come l'esame RMN del ginocchio della parte lesa evidenziasse "il legamento crociato anteriore nettamente disomogeneo e calibro ridotto pur essendo riconoscibile una continuità della struttura fibrosa" e concludesse per esiti di lesioni traumatiche, la cartella clinica attestasse "lesione subtotale L.C.A. con il ribaltamento posteriore dei fasci, M.I. e M.E. e L.C.P. interi si esegue regolarizzazione del legamento crociato anteriore mantenendo il fascio residuo" e come i successivi interventi operatori, anche quello in data 2 settembre 2002 presso la casa di cura" Villa Stuart", confermassero la rottura del legamento crociato del ginocchio. Da tali elementi probatori logicamente i giudici del merito hanno desunto il nesso di causalità tra le lesioni subite dalla parte lesa e il colpo inferto dal HE, in quanto dai controlli nell'immediatezza del fatto, risultava anche l'assenza di obiettività clinica di patologie preesistenti.
Infondate sono, poi, le deduzioni relative all'interpretazione della prova testimoniale sia perché esse non sono deducibili in questa sede, non emergendo contraddittorietà di argomentazioni dalla sentenza dei giudici di appello, sia perché questi hanno escluso l'intenzionalità delle lesioni, risultando però pacifico che il HE fosse intervenuto contro il ID durante il gioco. Infatti il giudice di primo grado aveva anche rilevato come, in ogni caso, l'imputato avesse ammesso lo scontro con il ID, dichiarando testualmente "io sono intervenuto per prendere la palla e l'ho anche presa però nel prendere la palla sono entrato in contatto con la gamba del ID, questo non lo posso nascondere, però era sicuramente un contrasto di gioco".
E la Corte territoriale ha argomentato che la versione del HE di non avere voluto volontariamente causare alcuna lezione al ID, con il quale vi era stato soltanto contrasto di gioco nel corso di un'azione di recupero della palla finita fuori campo, risultava confermata dagli altri testi che avevano affermato che il contrasto di gioco era consistito in un involontario "sgambetto" praticato dal NI.
Pertanto, logicamente i giudici del merito hanno ricondotto le lesioni a un'azione del HE perle ammissioni dello stesso confermate dai testi.
7.- Va anche rigettato l'ultimo motivo concernente la deduzione circa l'insussitenza dell' esimente dell'attività sportiva. In proposito questa Corte ha affermato il principio che "configura un illecito penale la condotta di un calciatore che, nel corso di una partita a livello dilettantistico, provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante a tale genere di competizione, non potendo in tale caso operare l'esimente del consenso dell'avente diritto (nella specie, i giudici di legittimità hanno dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia dopo avere qualificato lesioni colpose gravi la condotta di un difensore di una squadra di calcio, resosi responsabile di avere atterrato da tergo, colpendolo con un calcio ad una gamba, un avversario della squadra avversaria, provocandogli così una frattura alla tibia, guaribile in più di quaranta giorni)". Cass., sez. 5, 30/4/1992, Lolli). Tale principio può applicarsi anche nel caso di un fatto colposo e a maggior ragione, nella specie, dato che la partita di calcio si volgeva, come risulta dalla sentenza impugnata, in modo amichevole, tra compagni di scuola, perché, in ogni caso, deve essere escluso il gioco pericoloso, consistito nello sgambetto, cioè nell'"azione di chi incrociando il proprio piede con le gambe dell'avversario tenta di farlo cadere per arrestare irregolarmente l'azione", in quanto estraneo alle caratteristiche della partita amichevole o amatoriale, nella quale il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, come quelli causati al ID, non solo non è preventivato, ma anche non può essere accettato.
8.- Infine, è infondata la richiesta, manifestata all'udienza, di dichiarare estinto il reato per prescrizione.
La normativa applicabile è quella prevista dall'art. 157 c.p., vecchia formulazione, più favorevole, che prevede l'estinzione del reato per il decorso del tempo di cinque anni, prorogabile della metà per il successivo art. 160 c.p., dato che il reato è punito con pena, nel massimo, inferiore a cinque anni di reclusione. La durata, poi, è stata ulteriormente prorogata per la sospensione verificatasi nel corso dei giudizi di merito. Così che il tempo per la prescrizione, tenuto conto che il fatto è avvenuto il 21.11.2000 si maturerà solo il 7 luglio 2008, successivamente a questa decisione.
Pertanto, il ricorso va rigettato e il HE va condannato al pagamento delle spese processuali.
Lo stesso va condannato anche al rimborso di quelle nei confronti della parte civile che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2008