Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2009, n. 17923
CASS
Sentenza 13 febbraio 2009

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di cosiddette lesioni sportive, non è applicabile la previsione di eccesso colposo (art. 55 cod. pen.) in quanto la causa di giustificazione, cosiddetta non codificata, dell'esercizio di attività sportiva presuppone che l'azione lesiva non integri infrazione di regola sportiva o comunque, laddove la integri, sia compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento; in assenza della causa di giustificazione detta, il fatto di reato sarà doloso o colposo a seconda che la condotta sia connotata da volontà diretta a ledere l'incolumità dell'avversario o a preventiva accettazione del relativo rischio ovvero sia meramente colposa.

Commentari4

  • 1Lesioni colpose: se commesse in attività sportiva non si applica la teoria del rischio consentito
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 settembre 2023

    La massima In tema di lesioni colpose e responsabilità per fatti dannosi cagionati dall'atleta durante l'attività sportiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, non può farsi riferimento al criterio del rischio consentito e dell'agente modello, ma devono essere applicati i principi ordinari della colpevolezza nei reati caratterizzati dall'evento, che prevedono la verifica oggettiva del fatto dannoso, e dunque dell'azione e del nesso causale, nonché la configurabilità del dolo o della colpa dell'agente. (In motivazione la Corte ha precisato che l'attività sportiva costituisce una pratica lecita ma pericolosa, rispetto alla quale i partecipanti accettano di correre i …

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  • 2Lesioni colpose: in caso di fallo durante una partita di calcio, va individuata la regola violata
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 settembre 2023

    La massima Ai fini della configurabilità della responsabilità per colpa in ambito sportivo, il giudice deve individuare la regola cautelare violata dalla condotta fallosa dell'atleta, e quindi indicare, quanto alla colpa specifica, le regole di gioco scritte, anche se "elastiche" perché determinate in base a circostanze contingenti, e, quanto alla colpa generica, il comportamento doveroso prescritto, sulla base della diligenza, prudenza e perizia, in concreto ed "ex ante", in relazione alle caratteristiche e peculiarità della pratica sportiva esercitata in un dato momento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva affermato la …

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  • 3Esame di avvocato 2013: parere di diritto penale su scriminante sportivaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2013

  • 4La scriminante dell’attività sportiva e il c.d. rischio consentito
    Salvatore Camonita · https://www.filodiritto.com/ · 14 gennaio 2012

    Esimente nel linguaggio giuridico significa, in senso lato, ciò che esclude la responsabilità penale. Nell'ambito delle esimenti rientrano, come sottospecie, le cause di giustificazione, i casi di non punibilità, nonché altre ipotesi di non punibilità determinate da ragioni di opportunità politico-criminale. Le cause di giustificazione o, cause oggettive di esclusione del reato, sono dette anche scriminanti o cause di liceità1. Esse sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera (artt. 50 ss. c.p.). Le cause di giustificazione, quindi, trovano fondamento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2009, n. 17923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17923
Data del deposito : 13 febbraio 2009

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