Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
Il procuratore generale presso la Corte di appello non ha legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di riesame e di appello dal tribunale della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2008, n. 35179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35179 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 03/07/2008
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1105
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 012919/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DIBOLOGNA;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, in data 23/02/2008. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
NI AL è stato ristretto in carcere in detenzione cautelare dal 19/05/2007, data del suo arresto in flagranza per il reato di rapina aggravata, al 23/02/2008 data nella quale il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell'appello dell'imputato, ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere. Per la rapina di cui sopra il NI è stato condannato - a seguito di giudizio abbreviato con sentenza del 31/10/2007 - dal G.U.P. di Bologna ad un anno di reclusione oltre alla multa.
Con ordinanza del 29/01/2008, la Corte di appello di Bologna rigettò la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere presentata da NI AL, sottolineando la persistenza del pericolo di reiterazione assai elevato in relazione alle sue condizioni soggettive. L'imputato aveva presentato la suddetta istanza sul presupposto che la detenzione cautelare era prossima a raggiungere i due terzi della pena inflitta e che la protrazione della misura avrebbe comportato la violazione del principio di proporzionalità. Avverso tale provvedimento l'indagato propose appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p.. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 23/02/2008, accolse l'impugnazione (in ossequio al principio di proporzionalità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2) revocando la misura cautelare carceraria. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna deducendo:
Erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente sottolinea che in presenza delle esigenze cautelari - evidenziate dalla Corte di appello e riconosciute dallo stesso Tribunale del riesame - non si può revocare la misura custodiate, individuando il ragionevole periodo di durata della cautela con un semplice calcolo matematico (due terzi della pena inflitta). A sostegno della sua tesi, cita giurisprudenza di questa Suprema Corte e conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnato provvedimento. Sollecita l'eventuale rimessione della questione alla Sezioni Unite qualora si ravvisi un contrasto giurisprudenziale tra le decisioni da lui richiamate e altre decisioni di segno opposto, di questa stessa Corte. Il difensore dell'imputato presenta memoria difensiva con la quale contesta sia la legittimazione del P.G. ad impugnare provvedimenti emessi ex artt. 309 e 310 c.p.p., sia il contenuto del ricorso che a suo parere è inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rilevare che il P.G. di merito ha proposto ricorso per Cassazione ex art. 311 c.p.p., avverso un provvedimento di revoca della misura cautelare adottato dal Tribunale del riesame ex art. 310 c.p.p.. Osserva il Collegio che l'art. 311 c.p.p., comma 1, ben determina le parti legittimate a proporre ricorso per Cassazione avverso il succitato provvedimento, individuandole, oltre che nell'imputato e nel suo difensore, nel "Pubblico Ministero che ha richiesto l'applicazione della misura" e "nel pubblico ministero presso il Tribunale indicato nell'art. 309 c.p.p., comma 7". La chiara e precisa individuazione dei pubblici ministeri legittimati a ricorrere per Cassazione, e cioè quello che ha chiesto la misura e quello del Tribunale distrettuale, consente di escludere la possibilità di ampliare i soggetti legittimati, e quindi di escludere la legittimazione del procuratore generale presso la Corte di appello (Cass. 19.1.1998 n. 266; Cass. 25.3.1997 n. 2337, Cass. 11.2.1997 n. 607). Nè è applicabile analogicamente l'art. 608 c.p.p., comma 1, che attribuisce al detto organo soltanto il potere di ricorrere per Cassazione "contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile". Il ricorso all'analogia è del tutto incompatibile con la materia della libertà personale, costituzionalmente garantita dall'art. 13, e, d'altronde, va ribadito che la chiara formulazione letterale dell'art. 311 c.p.p., comma 1, non consente dubbi interpretativi. Non sfuggono al
Collegio alcune decisioni di legittimità con conclusioni contrarie (Cass. 25.10.1993 n. 4425; Cass. 23.3.1994 n. 581), ma, oltre alle ragioni citate inerenti alla chiarezza letterale della norma e alla difformità da ogni generica legittimazione, va altresì valutato che nella specie il giudice dell'appello è il Tribunale del riesame, e competente a rappresentare la pubblica accusa è il P.M. presso il Tribunale distrettuale ovvero quello che ha chiesto la misura (art.309 c.p.p., commi 8 e 8 bis), e mai il Procuratore Generale, come pure avviene per i procedimenti camerali dinanzi al Tribunale di sorveglianza, che è anch'esso distrettuale. Ne deriva la conseguenza logica e coerente della volontà del legislatore di attribuire la legittimazione a ricorrere per Cassazione agli organi di accusa che hanno partecipato o che possono partecipare alla fase del riesame o dell'appello, escludendo quelli che ne rimangono estranei. Il ricorso, pertanto, è inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato. (Sez. 1, Sentenza n. 19903 del 28/02/2003 Cc. - dep. 30/04/2003 - Rv. 224229; Sez. 4, Sentenza n. 37851 del 02/07/2007 Cc. - dep. 15/10/2007 - Rv. 237309).
Il ricorso è, comunque, inammissibile anche nel merito. Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto più volte che il criterio di proporzionalità debba parametrarsi anche alla durata della custodia sofferta in relazione alla irroganda pena. Nella lettura dell'art. 304 c.p.p., comma 6, ha affermato che siffatto principio deriva dai generale canone della proporzionalità (cfr. Cass., Sez. 6^, 21.6.1999, Latella, CED Cass. 214680; nonché argomenta da Cass., Sez. 3^, 11.7.2003, Nako, CED Cass. 226542 per quanto attiene alle misure detentive), pertanto non è certamente esatta la decisione della Corte d'Appello che, fermandosi alla rubrica dell'art. 275 c.p.p. ("Criteri di scelta delle misure"), esclude interesse per l'aspetto cronologico della loro applicazione, riducendo la portata generale della norma alla scelta tipologica dei provvedimenti. Ma, ancor più autorevolmente, la Corte costituzionale (Sent. 292/98) ha affermato: "La previsione di tale limite (di durata della custodia cautelare, ndr.) ... rappresenta una evidente attuazione del canone di proporzionalità, nel senso che, come la custodia può essere imposta soltanto se risulti proporzionata alla entità de fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata (art. 275 c.p.p., comma 2), allo stesso modo la durata della misura non può eccedere lo stesso parametro, perché non si corra il rischio di una consumazione della pena in fase custodiale". Notoriamente, il nostro codice non ha positivamente stabilito un rapporto prestabilito tra la durata dell'assoggettamento alla misura e la pena fissata in concreto dal giudice (in attesa della definitività della condanna, ma non suscettibile di riforma in "pejus"), ne' tate carenza si profila come costituzionalmente illegittima, attesa la statuizione della Corte Costituzionale assunta con Ord. 397/00, che ritiene trattarsi di scelta discrezionale non connotata da irragionevolezza. Di qui l'incertezza nel contemperamento delle linee guida - proporzionalità ed esigenze cautelari (queste ultime quale indefettibile presupposto positivo per la loro applicazione) - che sorreggono e giustificano l'applicazione delle misure cautelari personali restrittive e che assumono connotati di sicura autonomia, tanto che - pur in presenza di un quadro di accentuata pericolosità - è riscontrabile il divieto di emissione della misura o della sua protrazione.
Tralasciando il piano della astrattezza e generalità su cui si muove il ricorso del Procuratore Generale e buona parte dell'Ordinanza impugnata, si osserva che, NI AL è stato ristretto in carcere in detenzione cautelare dal 19/05/2007 data del suo arresto in flagranza per il reato di rapina aggravata. Così che - alla data del ricorso (23/02/2008) - la sua detenzione dura da 9 mesi e 3 giorni: praticamente quasi i 4/5 della sanzione detentiva di un anno di reclusione inflitta dal giudice di primo grado. In concreto, dunque, il Tribunale della Libertà ha assunto un parametro che, rapportato alla misura del presofferto ed alla gravità del fatto, non si presenta privo di ragionevolezza nella valutazione che si riflette nella compressione delle esigenze cautelari. (Sez. 5, Sentenza n. 36685 dell' 11/07/2007 Cc. - dep. 05/10/2007 -).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2008