Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, anche alla luce delle modifiche introdotte negli artt. 438 e 442 cod. proc. pen. dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, va affermata la piena utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., atteso che l'imputato, con la richiesta di definizione del giudizio allo stato degli atti, acconsente alla utilizzazione di atti aventi valenza probatoria assunti non in contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2004, n. 21707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21707 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 16/01/2004
Dott. FEDERICO OV - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 00048
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 002981/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS GI N. IL 28/04/1952;
2) ID ES N. IL 03/01/1954;
3) LO CO HI N. IL 11/03/1965;
avverso SENTENZA del 07/02/2002 CORTE APPELLO di GENOVA. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI Mariano;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI G.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7 febbraio 2002, confermava, quanto alla affermazione della penale responsabilità, la sentenza, in data 1 marzo 2001, del g.u.p. di Chiavari nei confronti di OV SS, HI Lo CO e SC ID, condannati per concorso nel reato, accertato in Orero il 15 marzo 2000, di detenzione, a fini di spaccio, di 500 grammi di cocaina. La Corte accertava, come già il g.u.p, che, la notte sul 14 marzo 2000, la Polizia di Stato di Chiavari aveva intercettato una telefonata al SS - indicato da varie parti come spacciatore di cocaina - proveniente da un tale RA (SC ID), il quale parlava "di cessione di merce presso un bar, lassù, intimando al SS di non fare nomi".
Agenti della Polizia, dopo la telefonata, avevano presidiato la strada per Orero, dove si trovava l'abitazione del SS, e, sul tardi, avevano bloccato tre autovetture, una Mercedes, guidata dal SS, seguita da una Citroen, guidata dal Lo CO, seguita, a sua volta, da una seconda Mercedes, guidata dal ID.
2 - La Corte, nel confermare il giudizio di responsabilità - si sarebbe limitata a ridurre le pene - rilevava, anzitutto, che il SS era sicuramente uno spacciatore di cocaina, come era risultato dalle dichiarazioni di persone che avevano acquistato personalmente dall'imputato nella cui casa di abitazione era stato rinvenuto "lo strumento principale dello spacciatore, il bilancino di precisione - e osservava, poi, che alla luce di tale circostanza andavano interpretate le frasi e le espressioni usate nelle varie telefonate intercettate, certamente non riconducibili all'attività di venditore di insaccati del SS, attività quanto mai sporadica, essendo riuscito l'imputato a produrre soltanto quattro fatture.
Andavano, quindi, interpretate in malam partem, secondo la Corte, anche le frasi della telefonata del 14 marzo 2000 effettuata dal ID, non essendo pensabile un incontro ad Orero, a mezzanotte, allo scopo di scambiarsi sostanza alimentari a non essendo credibile;
inoltre, che, per un appuntamento simile, il ID intimasse al SS di non fare il nome del bar.
Se il SS e il ID - che conosceva il Lo CO - si stavano recando effettivamente ad Orero a mezzanotte su due auto distinte e se in mezzo ad esse vi era un'altra vettura che andava nella stessa direzione, a bordo della quale si trovava mezzo chilo di cocaina, e se quest'ultima auto era stata fermata qualche giorno prima con a bordo il ID - chiaro segno che il ID conosceva il Lo CO - doveva concludersi per il concorso dei tre nella detenzione dello stupefacente - il ID si apprestava a cedere al SS lo stupefacente trasportato da un suo uomo non compromesso.
3 - Ricorrono per Cassazione il difensore del ID e, personalmente, il SS e il Lo CO.
1^ - Il difensore dal ID denuncia, con il primo motivo, "nullità della sentenza ex art. 606. comma 1, lett. c), c.p.p., con riferimento alla mancata dichiarazione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza di rinvio", deducendo che "all'udienza del 21 febbraio 2001, davanti al giudice di primo grado, quest'ultimo, rilevato il legittimo impedimento dell'imputato, rinviava all'udienza del 1 marzo 2001 "senza che fosse stato perfezionato, in quella sede, il contraddittorio tra le parti", sicché, nel disporre la notificazione dall'avviso dell'udienza ai sensi dell'art. 420 ter, comma 1, c.p.p., il quale richiama l'articolo 419, comma 1, il g.u.p.
avrebbe dovuto fissare l'udienza nel rispetto del termine per la comparizione - dieci giorni - previsto dall'art. 419, comma 4, c.p.p.. Denuncia, con il secondo motivo, "nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., con riferimento alla mancata dichiarazione di nullità dell'udienza preliminare, stante la mancata notifica al difensore dell'imputato Lo CO dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.". Denuncia, con il terzo motivo, "nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b), con riferimento all'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. ovvero per mancanza di riscontri probatori, in merito alla responsabilità del fatto contestato", deducendo che gli indizi, sui quali si fonda "affermazione della penale responsabilità, non sono, come li esige la legge, gravi, precisi, e concordanti.
Deduce, in particolare, che il fatto che il SS sia uno spacciatore non significa che lo sia anche il ID, che la telefonata del 14 marzo 2002 non è suscettibile di un'univoca interpretazione, che la conoscenza del ID con il CO non è stata provata. 2^ - Il Lo CO denuncia, con il primo motivo, "violazione e falsa applicazione della legge processuale penale", deducendo che "nell'udienza preliminare il difensore aveva eccepito la nullità, ex art. 416 c.p.p., per non essergli stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p.", eccezione che il g.u.p. aveva ritenuto di accogliere concedendo un termine.
Denuncia, con il secondo motivo, "manifesta illogicità dalla motivazione dalla sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto le attenuanti generiche", che il giudice di merito avrebbe dovuto, invece, riconoscere, "non essendo il ricorrente socialmente pericoloso e tenuto conto dei precedenti penali non gravi ed estremamente risalenti nel tempo".
3^ - Il SS denuncia, con l'unico motivo, "manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.". deducendo che "il ID e lo scrivente hanno pacificamente ammesso di essersi accordati per incontrarsi al fine di scambiare generi alimentari" e che "nessun tipo di rapporto tra il Lo CO e il SS risulta dagli atti".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso del ID è inammissibile.
1^ - Il primo motivo è manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti. "qualora il giudice, all'udienza fissata, accertato l'impedimento dell'imputato, sospenda o rinvii fissando nuova udienza e disponendo nuova citazione dell'interessato, allorché sia stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, non occorre accordare ancora un nuovo termine di pari data, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito e l'ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo logico o strettamente normativo (Cass. 4 maggio 1998, n. 1685, rv. 210559; 22 aprile 1996, n. 4119, rv. 204744; 10 novembre 1994, n. 11263, rv. 200280). Del resto, il termine per comparire - dieci giorni - è previsto nel comma 4 dell'art. 419 c.p.p., mentre l'art. 420 ter, nel prevedere il rinvio ad una nuova udienza nel caso di assoluto impedimento dell'imputato, richiama soltanto il comma 1 dell'art. 419, quella parte di questa disposizione, cioè, in cui si stabilisce che il giudice fa notificare all'imputato l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza.
E.' il testo della legge, dunque, che impone la interpretazione che della norma dell'art. 420 ter ha dato la giurisprudenza. 2^ - Il secondo motivo è inammissibile perché, come dispone il comma 4 dell'art. 568 c.p.p., "per proporre impugnazione occorre avervi interesse" e il ID non può avere un interesse giuridicamente apprezzabile ad eccepire una nullità di un atto a lui non destinato, ma destinato esclusivamente al Lo CO, nullità, dunque, non estensibile, sicché, se dichiarata, avrebbe potuto determinare la retrocessione del processo soltanto nei confronti del Lo CO.
3^ - Il terzo motivo è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, inammissibile perché con censure esclusivamente in fatto non consentite in sede di legittimità, dovendosi intendere per censure in fatto quelle doglianze con le quali il ricorrente, denunciando formalmente la sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, propone, in realtà, una ricostruzione dei fatti o una interpretazione degli atti diverse rispetto a quelle, logicamente corrette, del giudice di merito.
a - È da premettere che, "in tema di giudizio abbreviato, anche alla luce delle modifiche introdotte negli artt. 438 e 442 c.p.p. dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, va confermata la piena utilizzabilità degli atti - di tutti gli atti - contenuti nel fascicolo del p.m.; ciò in quanto l'imputato, con la richiesta di definizione del giudizio allo stato degli atti, acconsente alla utilizzazione di atti aventi valenza probatoria assunti non in contraddittorio, sicché si deve ritenere che anche la nuova normativa in terna di giudizio abbreviato non contrasta con la disciplina sul 'giusto processo' introdotta nella Costituzione con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, e, segnatamente, con l'art. 11, comma quinto, Costit., il quale stabilisce che la legge 'regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittoriò (Cass., 2 giugno 2000, n. 6587, rv. 217071; 29 novembre 2001, n. 42949, rv. 220858). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo nella parte in cui si denuncia che la Corte di merito ha desunto che il ID conoscesse il Lo CO dalla relazione della p.g., nella quale si riferiva che "il ID era stato controllato il 23 febbraio 2000 a Rosarno a bordo dell'auto su cui il Lo CO era stato trovato con la cocaina". Alla Corte di merito, che ha osservato che legittimamente il giudice di primo grado, che stava procedendo con il rito abbreviato, aveva utilizzato la relazione della p.g, contenuta nel fascicolo del p.m., non può replicarsi, quindi, come si fa nel motivo, che "agli atti vi sarebbe dovuto essere almeno un principio di prova che invece non c'è", dimenticando, appunto, che l'utilizzabilità, nel rito abbreviato, degli atti contenuti nel fascicolo del p.m., ivi comprese le relazioni della p.g., fa sì. che quegli atti possano avere la rilevanza probatoria che, in altro contesto processuale, sarebbe interdetta.
b - Il motivo, poi, è manifestamente infondato nella parte in cui si afferma che l'intercettazione telefonica non è suscettibile di interpretazione univoca.
La Corte di merito, tenendo conto di pregresse intercettazioni di telefonata dirette al Caseosa - nelle quali si parlava di 'merce', di 'consegna, e nelle quali si diceva anche 'non c'e' ancorà, 'sta per arrivare' - e della sicura attività di spacciatore di quest'ultimo, desunta dagli atti, ha interpretato la telefonata del 14 marzo 2000 del ID al SS - nella quale si parlava di "una cessione di merce presso 'un bar, lassu'' intimando di non fare nomi", telefonata seguita, poco dopo, dal corteo delle tre vetture con al centro quella del Lo CO con i 500 grammi di cocaina, preceduto dalla Mercedes del SS e seguito dalla Mercedes del ID - in termini logicamente corretti, ritenendo assolutamente non credibile che i due, ID e SS si fossero dato appuntamento a mezzanotte in un bar, e non in casa del SS, per la compravendita di generi alimentari.
c - Non v'è alcun dubbio, infine, che l'essere il SS spacciatore non dimostri che lo sia anche il ID.
I giudici di merito, però - è superfluo rilevarlo - non hanno dedotto il concorso del ID soltanto dall'essere il SS uno spacciatore, ma da tutta una serie di indizi, dianzi ricordati, che conducono certamente al concorso del ID nella detenzione dello stupefacente.
2 - Il ricorso del Lo CO è manifestamente infondato. a - Quanto al prima motivo, è innegabile che alla eccepita nullità per la omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari il giudice non può rispondere "concedendo un termine", come ha fatto, nel caso di specie, il giudice di primo grado, ma con la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e la conseguente retrocessione del processo nella fase procedimentale. Deve, peraltro, rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione - cui si è richiamata, implicitamente, ma con chiarezza, la Corte di appello - è nel senso che, "nel giudizio abbreviato, sono rilevabili e deducibili le nullità assolute di cui all'art. 179, comma 1, c.p.p., la cui presenza impedisce la nascita del processo quale voluto dal codice di rito (Cass., 19 maggio 2000, n. 5801, rv. 216600) e, nei limiti di cui alla sentenza delle ss.uu. del 30 giugno 2000, n. 16, rv., 216246, le inutilizzabilità" e non, quindi, le nullità diverse da quelle assolute e ciò "sul presupposto che la richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato sottintende, implicitamente e logicamente, non soltanto l'accettazione del giudizio 'allo stato degli atti', ma anche la sollecitazione del giudizio speciale. la quale non può consentire, per l'intima contraddizione, la possibilità di eccezioni sulla ritualità degli atti in base ai quali il giudizio è stato richiesto (Cass., 21 ottobre 1991, n. 10625, rv., 188433: 18 gennaio 1995, n. 360, rv., 201551). Il ricorrente ha erroneamente definito nullità assoluta - ed è. forse, questa la ragione del motivo - la nullità prevista dall'art. 416 c.p.p., definizione che il testo di legge non autorizza, non vertendosi in nessuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 179 c.p.p.: omessa citazione dell'imputato o assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, inosservanza delle disposizioni sulle condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario e delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.
b - La denuncia di omessa motivazione sul punto delle attenuanti generiche è, anch'essa, manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta di riconoscimento delle anzidette attenuanti mettendo in risalto che "il Lo CO ha precedenti per furto, porto abusivo d'armi, omissione di soccorso e violazione degli obblighi di assistenza familiare e a suo favore non milita alcun elemento serio che possa portare ad usufruire delle sollecitate attenuanti e non, in particolare, una condotta processuale, improntata alla menzogna e all'ostruzionismo".
La Corte di appello, quindi, ha negato le attenuanti generiche facendo legittimo riferimento al parametro dei precedenti penali, che è uno dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., e negando che dagli atti emergessero circostanze tali da far superare quel giudizio negativo, che, anzi, gli atti lo avvaloravano.
3 - Il ricorso del SS è inammissibile perché con censure esclusivamente in fatto.
a - Supposto sia vero che il SS svolge attività di commerciante di salumi - attività che la Corte di merito ha definito sporadica, come dimostrato dalle quattro fatture che il SS aveva prodotto - , ciò che la Corte territoriale ha posto in evidenza, come si è già detto, è che, alla luce delle precedenti telefonate e della telefonata del 14 marzo 2000 del ID al SS, nonché alla luce dell'attività di spacciatore o anche di spacciatore di quest'ultimo, non era per nulla credibile che il ID avesse dato appuntamento al SS "per una cessione di merce" a mezzanotte, e non in casa del SS, in un bar, "lassù", intimando al proprio interlocutore di non fare nomi, cosa quest'ultima - "fare nomi" - che, sul piano prettamente logico, non sarebbe stata, ovviamente, di alcun rischio se l'appuntamento avesse riguardato "generi alimentari", appuntamento che, poco dopo, avrebbe, invece, fatto notare tre vetture tra le quali quella guidata dal Lo CO con i 500 grammi di cocaina. b - È anche vero che la conoscenza tra il ID e il Lo CO non dimostra la conoscenza tra il Lo CO e il SS. Ma la sentenza impugnata, per confermare il giudizio di responsabilità del SS, non ha fatto leva su questa conoscenza, sibbene sulla conoscenza del Lo CO da parte del ID a su tutte le circostanze - telefonate, appuntamento per una del tutto inverosimile cessione di generi alimentari, presenza, nel momento di intervento della Polizia, di tre autovetture condotte dai tre imputati - che si sono ripetutamente sottolineate, circostanze valutate, dalla Corte territoriale, correttamente sul piano logico, donde la irrilevanza del tentativo di una diversa, inammissibile, interpretazione da parte del ricorrente.
4 - Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004