Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL0 0 9 6 0 / 0 2 LA CORTE SU E MA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Fernando LUPI Presidente R. G. N. 3612/99 Cron. 2565 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Dott. Corrado Rep. BALLETTI Consigliere Ud. 02/10/01 Dott. Bruno ConsigliereDott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: IN TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo rappresenta e difende, I giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati MOIELLI .2001 3692 VINCENZO, TODARO ANTONIO, CANTARINI LUIGI, TADRIS -1- PATRIZIA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 569/98 del Tribunale di PRATO, depositata il 10/11/98 R.G.N. 17/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito l'Avvocato SPADAFORA per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore! Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO che il Tribunale di Prato, con sentenza del 10.11.98, ha ritenuto che al sign. CE NI, dipendente di inpresa dichiarata fallita il 3.9.91, non spetta, da parte dell'INPS, la corresponsione delle ultime tre mensilità di retribuzione, atteso che l'art.2 comma 6 del d.leg.vo n. 80/92 non lascia adito a dubbi circa la spettanza di tale provvidenza esclusivamente per l'ipotesi che le procedure concorsuali siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso e l'intervento delle procedure stesse non può farsi coincidere con l'esecutività dello stato passivo;
che il sign. NI chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui resiste l'INPS con controricorso: RITENUTO IN DIRITTO che il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli art 1 e 2 d.l. 80/92, 21.297782,12 preleggi, 3, 24, 36, 38 Cost. e sostiene che il diritto soggettivo nei confronti dell'INPS ed del Fondo e la possibilità di chiedere il pagamento sorge solo dopo la esecutività dello stato passivo che accerta l'esistenza del diritto del lavoratore;
che questa Corte con sentenza n.510/01, sulla questione sottopostale con la presente controversia, ha ritenuto che l'intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 d.legis. n.80/92 per il pagamento in favore dei lavoratori della retribuzione delle ultime tre mensilità in caso d'insolvenza del datore di lavoro, può operare, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, soltanto nei casi in cui le procedure concorsuali indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all' esser entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che l'intervento del Fondo va escluso nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta in epoca precedente a tale data;
né l'attribuzione dei benefici del fondo di Garanzia soltanto ad alcune categorie di lavoratori nei cui confronti si siano verificate determinate condizioni può suscitare fondati dubbi di illegittimità costituzionale in relazione agli art. 3,24, 36, e 38 Cost. posto che la discrezionalità del legislatore, se immune da elementi di irrazionalità, che nella specie certamente non ricorrono, non può certo censurata poiché spetta allo stesso stabilire il reciproco assetto della pluralità degli interessi in gioco (v. Corte Cost. n.417 del 1996); che a tale precedente la Corte si conforma;
che il ricorso va di conseguenza rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nullaperlespese. Roma 2 ottobre 2001 Il Consigliere es. Losado Saghelina Il Presidente G E 3 1 N - 1 A 5 E L G - 7 . 3 8 L 3 0 1 T ' E L A R L D IL CANCELLIERE I N S A E I I S T O D R T I O Depositato in Cancelieria S A , A I E O P S D G A T S S A N R I E T O E S , G R N S E T E A E D A I M O P D O S T B I L L , I O D 26 GEN.2002 oggi,. CANCELLI Kumar Gando IL CANCELLIERE I O - N