Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di istruzione dibattimentale, non è consentito all'imputato interrogare personalmente il proprio accusatore, giacché l'esame testimoniale può essere condotto dal solo difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2010, n. 11534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11534 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 24/02/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 391
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 28493/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA OS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 5 marzo 2009 dalla corte d'appello di Cagliari;
udita nella pubblica udienza del 24 febbraio 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d'appello di Cagliari con la sentenza in epigrafe confermò la sentenza 11.12.2003 del giudice del tribunale di Lanusei, che aveva dichiarato CA OS colpevole del reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 per avere più volte ceduto a FA IN
dosi di cocaina, condannandolo alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità o nullità. Lamenta che erroneamente, ed in violazione dell'art. 111 Cost., la corte d'appello ha ritenuto la legittimità del divieto opposto dal tribunale alla richiesta dell'imputato di poter interrogare personalmente chi lo aveva accusato.
2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del FA, senza considerare le modalità ed i tempi della sua denuncia nonché le contraddizioni tra le varie versioni fornite e la circostanza che all'epoca dei fatti il teste era tossicodipendente e non in possesso delle sue facoltà.
3) violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che la corte d'appello ha considerato solo la parte accusatoria delle dichiarazioni del FA, omettendo di valutare che questi aveva dichiarato di essere stato truffato dal CA, che gli aveva ceduto polvere priva di effetto drogante. Il reato non si è quindi realizzato. La corte d'appello ha comunque omesso di motivare sulla specifica censura avanzata sul punto con i motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. Il Collegio, infatti - anche in mancanza di argomentazioni idonee a farlo ritenere superato - ritiene di dover condividere il principio già affermato da questa Corte nel senso che "l'art. 111 Cost., secondo cui la persona accusata di un reato ha facoltà di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, esprime un principio di garanzia le cui modalità concrete di attuazione sono rimesse al legislatore ordinario, che è lasciato libero di scegliere tra le due possibilità in funzione del modello di difesa previsto nei diversi procedimenti. Ne consegue che nell'attuale ordinamento, riservando l'art. 498 cod. proc. pen. al solo difensore la suddetta facoltà, l'imputato non è autorizzato a condurre personalmente l'esame testimoniale" (Sez. 6, 17.12.2004, n. 2595, Marietti, m. 230880). Il secondo motivo è infondato perché la corte d'appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per il delitto contestatogli sulla scorta della originaria denuncia del FA, considerata analitica, circostanziata e riscontrata dall'avvenuto rinvenimento in casa del CA della moto e degli altri oggetti indicati. Quanto alle due scritture private, datate 1.8.1999 e 28.9.1999, attestanti, la prima, la cessione della moto previo pagamento del relativo prezzo e, la seconda (redatta il giorno successivo alla perquisizione) la cessione degli altri oggetti, i giudici del merito le hanno ritenute false con motivazione adeguata e logica.
Con motivazione altrettanto adeguata e priva di vizi logici sono state ritenute inattendibili (perché "arrangiate", incoerenti e compiacenti) le ulteriori versioni e ritrattazioni del FA, mentre è stato ritenuto infondato l'assunto secondo cui l'originaria dichiarazione del FA sarebbe stata non attendibile perché il medesimo, quando denunziò i fatti, si sarebbe trovato in uno stato confusionale, perché tossicodipendente.
È infine infondato anche il terzo motivo. perché l'affermazione fatta dal FA in una delle successive dichiarazioni, di avere ricevuto del borotalco e non della droga è rimasta priva di oggettivo riscontro ed è stata comunque ritenuta inverosimile con congrua ed adeguata motivazione, anche in considerazione della circostanza che era stata fatta in un momento di molto successivo alla prima spontanea e coerente denuncia.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010