Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
È legittima la decisione con cui il giudice di appello affermi - in conformità alla pronuncia del Tribunale - l'insussistenza del legittimo impedimento del difensore, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., qualora esso sia dovuto allo stato di avanzata gravidanza dello stesso difensore, giunto, nella specie, alla trentaduesima settimana, secondo la prodotta certificazione medica, in quanto il solo stato di avanzata gravidanza non può di per sé costituire, in assenza di specifiche attestazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività ordinarie o professionali, causa di legittimo impedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2007, n. 8129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8129 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/02/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 397
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 043825/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IL SA N. IL 16/11/1959;
avverso SENTENZA del 15/05/2006 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
IL IY ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità nonché la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile per il delitto di cui all'art. 582 c.p., e art. 583 c.p., comma 1, n. 1 commesso in Numana il 18.8.1999 in danno di IN TA ZA.
Il ricorrente denuncia:
1) violazione di legge e relativo vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove anche in ordine all'entità delle lesioni (inattendibilità della p.o. e dei testi, contraddittorietà con l'assoluzione del coimputato raggiunto dagli stessi elementi di prova);
2) violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore e per mancata ammissione di un teste.
La sentenza impugnata da atto delle censure formulate con l'appello ma manca una risposta in proposito.
Osserva la Corte che il motivo sub 2) - relativo all'impedimento del difensore - è infondato.
Invero, l'implicita valutazione di infondatezza della censura da parte della Corte di merito appare del tutto condivisibile avuto riguardo alla genericità della istanza di rinvio e alla congrua motivazione dell'ordinanza di rigetto pronunciata dal Tribunale. Infatti, è appena il caso di ricordare che il giudice, nel valutare, secondo il proprio libero convincimento, la prova dell'assoluto impedimento a comparire, ben può disattendere la prognosi contenuta in un certificato medico senza ricorrere a nuovi accertamenti ed avvalendosi di comuni regole di esperienza o di conoscenze mediche di base, specie se si considera, tra l'altro, che la legge richiede l'assoluta impossibilità di comparire" e che la prognosi di una malattia è pur sempre un giudizio fondato sulla probabilità e non sulla certezza (Sez. 1^, sent. n. 405 del 1998). Orbene, tale principio, a maggior ragione, deve essere applicato nella concreta fattispecie nella quale il difensore dell'imputato non risultava affetta da alcuna malattia e, se è vero che dalla certificazione medica risultava il suo stato di gravidanza alla 32 settimana, nondimeno, come ha correttamente rilevato il tribunale nell'ordinanza di rigetto, mancava qualsiasi attestazione del sanitario circa la presenza di uno stato di malattia ovvero di minaccia di parto prematuro (anzi previsto per il successivo mese di settembre), e, dunque, dell'assoluta impossibilità per il professionista di presenziare al dibattimento.
Il tribunale, dunque, si è correttamente attenuto all'insegnamento per il quale "il solo stato di avanzata gravidanza non può di per sè costituire, anche per nozione di comune esperienza, causa di legittimo impedimento in mancanza di specifiche attestazioni sanitarie ... indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività ordinarie e/o professionali" (Sez. 4^, Sentenza n. 46564 del 2004, in fattispecie relativa a gravidanza alla 37 settimana;
Sez., 5^, 14 dicembre 2005, Santelli, in fattispecie relativa a gravidanza alla 39 settimana).
Nè ha rilievo, in proposito, l'aspetto sottolineato dal P.G. relativo alla tutela della maternità della professionista, perché, secondo l'orientamento ormai consolidato delle sezioni civili di questa Corte, "l'indennità di maternità prevista dalla L. 11 dicembre 1990 n. 379, art. 1 in favore della libera professionista iscritta ad una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella A) allegata alla stessa legge, spetta per i periodi di gravidanza e di puerperio considerati dalla norma, anche se in detti periodi la professionista non si sia astenuta dall'attività lavorativa, considerata in particolare la finalità di speciale tutela perseguita dalla legge medesima che ha voluto che la professionista, per assolvere in modo adeguato alla funzione materna, non sia turbata da alcun pregiudizio alla sua attività professionale" (v., per tutte, Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 7447 del 1999; Sez. Lav., sent. n. 7857 del 2003). Quanto alla mancata ammissione di prove, il motivo è aspecifico mancando qualsiasi indicazione che possa consentire di valutare come decisive le prove non ammesse. Infine, quanto al motivo sub 1), si tratta di censure in fatto, come tali inammissibili, e comunque manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata è adeguatamente giustificata in ordine alla responsabilità del ricorrente alla luce delle deposizioni dei testi e della p.o. nonché della consulenza medica in ordine alle lesioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007