Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2000, n. 308
CASS
Sentenza 28 novembre 2000

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Perché possa ritenersi sussistente l' impossibilità assoluta a comparire per legittimo impedimento la quale, ai sensi dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., costituisce condizione per il rinvio dell'udienza, è necessario che il difensore indichi le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto, atteso che provvedere alla propria sostituzione non è facoltà discrezionale del difensore medesimo e che anzi integra un suo preciso dovere indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che il giudice del dibattimento avesse legittimamente rigettato l'istanza di rinvio, atteso che il difensore non aveva documentato l'impossibilità di designare un proprio sostituto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2000, n. 308
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 308
    Data del deposito : 28 novembre 2000

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