Sentenza 28 novembre 2000
Massime • 1
Perché possa ritenersi sussistente l' impossibilità assoluta a comparire per legittimo impedimento la quale, ai sensi dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., costituisce condizione per il rinvio dell'udienza, è necessario che il difensore indichi le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto, atteso che provvedere alla propria sostituzione non è facoltà discrezionale del difensore medesimo e che anzi integra un suo preciso dovere indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che il giudice del dibattimento avesse legittimamente rigettato l'istanza di rinvio, atteso che il difensore non aveva documentato l'impossibilità di designare un proprio sostituto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2000, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 28/11/2000
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere N. 3991
Dott. VINCENZO DI NUBILA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 6360/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SA TO, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza del Tribunale di Viareggio 13 ottobre 1999 n. 732, con la quale è stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dall'art. 1174 c. nav.,
accertato in Viareggio il 15 maggio 1997, e condannato, con la recidiva, alla pena di L.400.000 di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Carmine DI ZENZO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Enrico FALCOLINI, il quale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e, in subordine, ha aderito alla richiesta del P.G.; osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Tribunale di Viareggio 13 ottobre 1999 n.732 con la quale è stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli per aver ormeggiato abusivamente il proprio natante da diporto alla Darsena Italia del Porto di Viareggio IO SA ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione in quanto rivolto contro sentenza inappellabile, per i seguenti motivi:
1. nullità assoluta dell'ordinanza dibattimentale perché il processo e stato trattato malgrado l'impedimento del difensore di fiducia, impegnato per la discussione di una causa davanti al Tribunale di Genova, anteriormente fissata;
2. assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto in quanto aveva precedentemente venduto il natante.
3. (motivo aggiunto) il fatto non è più previsto dalla legge come reato in seguito all'abrogazione disposta con D.L.vo 1999 n. 507. La nullità eccepita col primo motivo non sussiste. Infatti, il Giudice ha rigettato l'istanza di rinvio, proposta a mezzo di sostituto, rilevando che il difensore, pur avendo documentato il proprio impedimento, non ha dimostrato di non poter essere sostituito in uno dei due processi nei quali era impegnato.
Ora, la norma del l'art. 486 c. 5 c.p.p., secondo la quale non vi è l'impossibilità assoluta di comparire per legittimo impedimento, che è condizione del rinvio dell'udienza, quando il difensore ha designato un proprio sostituto, dev'essere intesa nel senso che non spetti al difensore la facoltà discrezionale di nominarlo, bensì che questi abbia il preciso dovere di indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo, perché in caso contrario l'impossibilità assoluta richiesta dalla legge non può ritenersi sussistente (Cass., Sez. U., 24 aprile 1992 n. 4708, ric. Fogliani e altri). Nella specie, non avendo il difensore documentato la propria impossibilità di designare un proprio sostituto nelle cause in cui era impegnato, non vi è la prova dell'assoluta impossibilità di comparire, richiesta della legge, per cui il Giudice ha legittimamente rigettato l'istanza di rinvio.
Per quanto riguarda il merito della causa si deve prendere atto che l'art. 11 D.Lvo 30 dicembre 1999 n. 507, recante norme sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi, al quarto comma ha sostituito nell'art. 1174 c. nav. l'originaria pena dell'arresto e dell'ammenda con una sanzione amministrativa pecuniaria, per cui il fatto non costituisce più reato e la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio con la formula corrispondente.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato. Ordina la trasmissione degli atti al Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001