Sentenza 16 gennaio 2008
Massime • 1
Persone offese del reato di frode nell'esercizio del commercio, che ha natura plurioffensiva, sono il produttore della merce surrettiziamente scambiata e l'acquirente-consumatore dello stessa, ai quali deve essere riconosciuta la legittimazione all'opposizione alla richiesta di archiviazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la qualifica di persona offesa in capo al legale rappresentante di un'impresa concorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2008, n. 5588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5588 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 16/01/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 55
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 015064/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FRANZO ANNIBALE, N. IL 28/10/1954;
nel procedimento a carico di:
EL AN AU N. IL 26/02/1962;
UP LA N. IL 13/11/1940;
avverso DECRETO del 11/12/2006 GIP TRIBUNALE di MODENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che FRANCO Annibale, in veste di legale rappresentante della soc. AMA s.r.l, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto 11/12/2006 del G.i.p. del Tribunale di Modena, di rigetto dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. e di archiviazione del procedimento a carico di GI UR LI e LA LU per infondatezza della notizia criminis relativa ai reati di cui agli artt. 356, 489 e 515 c.p., sul rilievo del difetto di legittimazione dell'opponente quanto allo specifico reato ex art.515 c.p., sul quale soltanto si appuntano le critiche del ricorrente;
che il ricorso risulta infondato perché, come hanno puntualmente osservato sia il P.G. requirente sia il difensore degli indagati nella memoria di replica, appare obiettivamente chiara la situazione della soc. AMA come semplice impresa concorrente, che, in quanto tale, rimane estranea al concreto rapporto fattuale di consegna di aliud pro alio, mentre la natura plurioffensiva del reato di cui all'art. 515 c.p., va riconosciuta limitatamente alle figure sostanziali del produttore della merce surrettiziamente scambiata e dell'acquirente - consumatore (Cass. Sez. 6^, 17/11/1971, Berzaghi, rv. 119906; Sez. TU, 18/3/1997, Stopponi, rv. 208273;
che, atteso il difetto di legittimazione della soc. AMA all'esercizio delle iniziative processuali propriamente spettanti alla persona offesa, come in materia di opposizione all'archiviazione, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008