Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2007, n. 11935
CASS
Sentenza 8 marzo 2007

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Il divieto della "reformatio in peius", secondo cui, in assenza d'impugnazione del pubblico ministero, il giudice non può irrogare una sanzione più grave di quella inflitta con la sentenza impugnata, non implica l'intangibilità del trattamento penale nel suo complesso, sicché, potendo il giudice dare al fatto una definizione giuridica più grave, l'allungamento dei termini di prescrizione legati alla nuova qualificazione non ricade nell'area del divieto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2007, n. 11935
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11935
    Data del deposito : 8 marzo 2007

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