Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8291 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
082 9 1 / 02 A E L N L O I E Z D A R " P U B B L I C T 7 S 1 I 3 G . E . IN NOME DEL GPOLO ITALIANO N T R R 7 A A 6 ' D 9 L oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 L - E E 5 T - D N 3 I termine decisione ricorso 1 sezione civile E E S S G N E " E G composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: al prefetto e legittimità E S L I A dr. TO Saggio Presidente dell'ordinanza tardiva. R.G. N. 2125/00 Consigliere dr. Donato Plenteda dr. Walter Celentano Consigliere dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Cron. 22749 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 20.03.2001 S ENT E NZA su ricorso iscritto al n° 2125 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto DA EO ON, rappresentato e difeso dall'avv. Pier- paolo Schirra di Oristano ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 146, presso l'avv. Vittorio Giuseppe Mocci, giusta procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI ORISTANO, in persona del prefetto in ca- rica, con sede in Oristano. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Oristano n. 89/98 654 2002 2 - del 7 luglio 1998 16 gennaio 1999. Udita, all'udienza del 20 marzo 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 16 gennaio 1999, il Pretore d'Orista- no ha rigettato l'opposizione di TO LE all'or- dinanza del locale prefetto, che ingiungeva di pagare £.
1.093.800 per violazione dell'art.142, commi 1 e 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per avere superato di oltre 40 Km./h i limiti di velocità consentiti. Sono stati rigettati i motivi d'opposizione connessi all'omessa contestazione immediata della violazione, ritenuta giustificata dal pretore e quelli sulla man- cata prova della responsabilità del conducente. Il pretore ha ritenuto irrilevante la violazione dal prefetto dei termini di cui all'art. 204 C.d.S. per l'emissione dell'ordinanza, perchè la norma non quali- fica perentori gli stessi e, nella analoga disciplina dei termini di notifica delle violazioni amministrati- ve di cui all'art.14 della L. 689/81, sempre la giuri- sprudenza ha negato la natura inderogabile di essi. Le spese del giudizio di opposizione sono state compensate. 3 Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con un motivo il LE e il prefetto di Oristano non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso sulla violazione dell'art. 204 C.d.S. si articola in quattro punti, concludendosi con l'affermazione che lo stesso prefetto di Oristano ammette d'aver emesso l'ordinanza-ingiunzione oltre sessanta giorni dopo la ricezione del ricorso. Il pretore ha erroneamente impostato il problema, con la dicotomia perentorietà-ordinatorietà, che nel caso é inapplicabile con la conseguenza che non si può far dipendere dalla natura ordinatoria del termine la sua irrilevanza per la legittimità del provvedimento. In secondo luogo, il superamento dei richiamati prin- cipi processuali comporta la rilevanza del termine per la legittimità dell'ordinanza nell'ambito dei principi di economicità, efficacia, rapidità dell'attività am- ministrativa di cui alla L. 241/90, con la conseguenza che il tempo concesso per l'emissione del provvedimen- to costituisce requisito di validità dello stesso. Il terzo rilievo negativo sulla ricostruzione operata del pretore é l'applicazione dell'art. 152 c.p.c. in via analogica ai procedimenti amministrativi, data la natura speciale della norma. 4 L'inapplicabilità della norma del codice di rito impe- disce la distinzione "termine ordinatorio-perentorio" considerata fondamentale dal giudice del merito. Errato é stato in quarto luogo il richiamo del pretore alla disicplina dell'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, che prevede termini derogabili, e dell'art. 203 C.d.S., in quanto l'omessa previsione nell'art. 18 del L. 689/81 di un termine per la decisione sottolinea la palese rilevanza del periodo di tempo imposto invece dall'art. 204 C.d.S. per emettere l'ingiunzione.
2. La legge regolatrice del processo civile (art. 111 Cost. e 1 c.p.c.) é normativa singolare insuscettibile d'interpretazione analogica. Non può condividersi il presupposto dell'interpreta- zione operata dal pretore che ritiene l'art. 152 c.p. c., relativo ai termini processuali che sono ordina- tori, salvo diversa previsione di legge, norma di ca- rattere generale applicabile nel caso. Il principio fondamentale applicabile nei procedimenti amministrativi é invece quello dell'art. 2 della legge. 7 agosto 1990 n. 241, che sancisce un requisito di le- gittimità temporale di ogni procedimento amministrati- vo, imponendo, al 2° e 3° comma, alla P. A. di determi- nare "per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regola- - 5 - mento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento é a iniziativa di parte. Qualora le pubbliche amministra- zioni non provvedano ai sensi del comma 2°, il termine è di trenta giorni". All'art. 1 della stessa legge 241/90 é previsto che l' attività della P.A. si svolge secondo le modalità in essa previste, non potendo questa aggravare il proce- dimento rispetto al modello normativo, "se non per straordinarie e motivate esigenze". Non v'è quindi un problema di termini processuali e di dicotomia ordinatorio e/o perentorio ed é superata la concezione in passato a base della lettura di questa Corte dell'art. 204 C.d.S., per la quale dovrebbe es- sere "perentorio" il termine in esso previsto (Cass. 23 luglio 1997 n. 6895) e il ragionamento critico di questa lettura della legge non ha più rilievo. La violazione di un termine perentorio processuale de- termina la nullità dell'atto emesso oltre la sua sca- denza e quindi la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di detta invalidità, mentre si è chiarito che sussiste solo illegittimità e annullabi- lità dell'ordinanza emessa dal prefetto oltre i termi- ni dell'art. 204 C.d.S. in violazione dei principi di 6 cui alla legge 241/90 e di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Irrilevante è pure il fatto richiamato nel giudizio di merito che i termini nel caso somo complessivamente di novanta giorni, cioè trenta giorni per l'ufficio che riceve il ricorso per trasmetterlo al prefetto ex art. 203 C.d.S. più sessanta dalla ricezione di esso per lo stesso per emettere l'ordinanza ingiunzione. L'art. 204 C.d.S. impone, con il termine di sessanta giorni dal ricorso per l'emissione dell'ordinanza in- giunzione, un requisito di legittimità temporale del procedimento (Cass. 25 gennaio 2002 n. 874, 27 luglio 2000 n. 9889, 21 aprile 2000 n. 5275, 27 aprile 1999 n.4204, 28 ottobre 1998 n. 10757). Quanto detto trova conferma anche perchè in materia di violazioni del C.d.S. può proporsi immediatamente op- posizione ai sensi dell'art. 23 L. 869/81 al giudice (S.U. 1 luglio 1997 n. 5897) ex art. 203, 3° comma, C. d. S. contro il verbale di accertamento che, se non sia impugnato, diviene titolo esecutivo. Il rispetto dei termini dell' art. 204 C.d.S. impedi- sce di ritardare sine die l'esecutività della sanzione che il legislatore prevede si verifichi rapidamente. Il ricorso é quindi fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata. - 7 - - Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, accogliendosi l'opposizione del LE e annullandosi l'ordinanza del Prefetto di Oristano n. 1445/95/B del 7 settembre 1996, emessa oltre i termi- ni di cui all'art. 204 C.d.S. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese sia del giudizio di merito che della presente fase di le- gititmità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impu- gnata e, provvedendo nel merito ex art. 384 c.p.c., accoglie l'opposizione di TO LE contro l'ordi- nanza ingiunzione del Prefetto di Oristano di cui ai motivi. Compensa le spese sia del giudizio di merito e della fase di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2002. Il presidente putri Wiffer Il fonsigliere opti onsigliere extensore stry. CORTE SUR AZIONEQU Andred BR LOANE ! 17/6/ 2002 CANCEL