Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
Le enunciazioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo (nella specie, non firmato dalla parte) non possono legittimamente considerarsi come dichiarazioni sfavorevoli alla parte stessa, atteso che, ai fini della configurabilità di una confessione giudiziale spontanea (art. 229 cod. proc. civ.), "atti processuali" sono soltanto quelli compiuti in seno al processo nel contraddittorio delle parti e, comunque, sottoscritti dalle parti medesime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7523 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GI VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. US MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato TRICERRI L., rappresentato e difeso dall'avvocato LO MONACO SAVERIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LA GI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 14208/99 proposto da:
LA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREABAMBINA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AL US;
- intimato -
avverso la sentenza n. 395/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 19/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2001 dal Consigliere Dott. VA VERUCCI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Guido Romanelli, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale o, in subordine l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento dei motivi secondo e terzo del ricorso principale, con il rigetto del primo motivo e l'assorbimento del quarto motivo;
per l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con riferimento del 7 aprile 1987, VA LA, dichiarando di agire anche nell'interesse di altre persone, chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Trapani decreto ingiuntivo per la somma di lire 17.552.500, prestata da una cambiale a firma di PP AL.
Avverso tale decreto il AL proponeva opposizione, sostenendo che la cambiale era stata rilasciata sotto la pressione di minacce per la restituzione della somma di lire 17.500.000 a lui precedentemente versata dal LA perché la consegnasse a tal Brain DI in acconto del corrispettivo dell'attività che quest'ultimo aveva promesso di svolgere per assumere presso un ente pubblico lo stesso LA e le altre persone, secondo il AL, quindi, egli non era tenuto alla restituzione della somma portata della cambiale, essendo stato un mero intermediario e tale somma non essendo ripetibile, quale corrispettivo di un contratto contrario al buon costume:
conseguentemente, il titolo cambiario era privo di "causa obligandi". Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 5 ottobre 1995, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.
L'impugnazione proposta dal LA veniva accolta, con sentenza del 19 maggio 1998, della Corte d'Appello di Palermo, che, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'opposizione del AL al decreto ingiuntivo.
Premesso che le prestazioni c5hsiderate dall'art. 2035 c.c. sono no solo quelle contrarie alle regole del pudore sessuale e della decenza, ma anche quelle lesive dei principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva, cui la generalità delle persone corrette uniforma il proprio comportamento in un determinato ambiente e momento, la Corte territoriale osservava che il contratto con cui una parte assume l'impegno di procurare, dietro corrispettivo, un posto di lavoro presso una pubblica amministrazione utilizzando i favori indebiti di funzionari deve considerarsi - indipendentemente dalla configurabilità di una truffa, dalla quale il AL era stato assolto in sede penale - contrario alle esigenze etiche della collettività, traducendosi nella promessa di un favore che implica violazione delle leggi che governano l'assunzione dei pubblici dipendenti ed una violazione del principio di imparzialità della P.A..
Secondo la Corte palermitana, era fondato, invece, il secondo motivo dell'appello proposto dal LA: se è vero, infatti, che la promessa di pagamento - quale è quella contenuta in una cambiale - non è idonea a costituire nuove obbligazioni, è anche vero che essa ha l'effetto di investire l'onere probatorio, esonerando il destinatario dell'onere di provare l'esistenza di una "causa debendi" e facendo carico al promittente della relativa prova contraria. Ne deriva che il AL - e non il LA - aveva l'onere di provare la causa della cambiale rilasciata e, poi, il vizio di tale causa: ciò, tuttavia, non aveva fatto.
La Corte precisava che era pacifico che la cambiale serviva per rimborsare al LA la somma versata in acconto del corrispettivo promesso per l'interessamento del DI, ma ciò non era sufficiente per collocare il pagamento nell'ambito di una ripetizione di indebito oggettivo, come erroneamente ritenuto dai primi giudici:
nel contesto della vicenda ed alla stregua del ruolo svolto dal AL, l'assunzione dell'obbligazione di pagare la somma portata dalla cambiale poteva aver avuto anche una funzione risarcitoria, piuttosto che restitutiva in senso tecnico, non portentosi escludere che lo stesso AL si fosse determinato a rilasciare la cambiale in considerazione della sua responsabilità per il danno emergente della truffa che, per il suo tramite, era stata perpetrata dal DI (il quale aveva trattenuto il relativo importo). Il AL, quindi, avrebbe dovuto dimostrare che con il rilascio del titolo non intendeva risarcire detto danno, ma soltanto restituire la somma a suo tempo ricevuta perché non dovuta a seguito della mancata prestazione del DI: solo così vi sarebbe stata la possibilità di negare l'esistenza di una "causa debendi", ai fini dell'irripetibilità delle somme versate dal LA in esecuzione del negozio turpe. In difetto di tale prova, doveva escludersi anche la prova dell'incidenza della "causa debendi" della cambiale. Per la cassazione di questa sentenza il AL ha proposto ricorso. affidato a quattro motivi. Resiste il LA con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi ed illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i ricorsi principale ed incidentale vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio di motivazione, il ricorrente principale lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che con l'atto di appello il LA aveva sollevato, per la prima volta, la questione dell'effettiva causa dell'obbligazione cambiaria, nel senso che poteva essere individuata in finalità risarcitorie: trattandosi di domanda nuova, se ne sarebbe dovuta rilevare d'ufficio l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 1988 c.c., in relazione agli artt. 2697 e 2730 dello stesso codice, rilevando che sin dal ricorso per decreto ingiuntivo il LA aveva ricondotto la causale sottostante all'obbligazione cambiaria nell'ambito meramente restitutorio, mantenendo tale posizione per tutto il giudizio di primo grado: se per un senso, quindi, la dichiarazione contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo al pari di quelle contenute nell'atto di citazione equivale a vera e propria confessione, per altro verso era stato lo stesso LA a rinunciare all'estrattezza dell'azione cambiaria. Secondo il ricorrente, se successivamente il LA, anche in virtù della motivazione adottata dai primi giudici, ha ritenuto di prospettare altra e diversa causa, non era comunque più possibile far rivivere l'inversione dell'onere probatorio ex art. 1988 c.c., con la conseguenza che l'eventuale prova contraria (alla natura restitutiva dell'obbligazione) doveva essere fornita dal LA. Con il terzo mezzo, si denunciano violazione dell'art. 1362 c.c. e vizio di motivazione: la Corte palermitana ha errato nel far rientrare il rapporto tra le parti nell'ambito risarcitorio, essendone evidente il carattere restitutorio, sulla base delle circostanze che esso AL era stato mero intermediario presso il DI e che la somma si cui al titolo cambiario corrispondeva a quella precedentemente consegnatagli dal LA.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione. sono infondate, alla stregua delle seguenti considerazioni:
a) lungi dal disconoscere che la cambiale rilasciata dal AL al LA era servita per rimborsare a quest'ultimo la somma versata in acconto del corrispettivo promesso per l'"intervento" del DI, la Corte territoriale lo ha espressamente evidenziato, affermando che era pacifico e che risultava accertato anche se de penale;
b) trattasi di affermazione che rende prima di sostanziale rilievo la questione se dovesse configurarsi o meno una domanda nuova, dovendosi comunque osservare che per "causa debendi", idonea ad identificare la domanda della parte, debbono ritenersi non solo e non tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata, quanto e soprattutto l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, essendo compito del Giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa, sicché l'enunciazione che la parte faccia delle ragioni di diritto può valere a circoscrivere la cognizione del giudicè solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze (cfr. Cass. 14142/2000 e 11157/96);
c) ne deriva che il mutamento della "causa petendi" determina mutamento della domanda, tale da renderla inammissibile nel giudizio di appello, solo quando essa venga impostata su presupposti di fatto diversi da quelli prospettati in primo grado, sicché il fatto costitutivo della domanda si modifichi nei suoi elementi materiali (tra le altre, Cass. 978/2000, 6631/97, 7201/95);
d) come emerge dall'esame degli atti, che questa Corte può effettuare in ragione della natura del vizio denunciato, ciò non si è verificato nel caso di specie, in cui il LA non ha in alcun modo modificato in sede di gravame la prospettazione dei presupposti di fatto, limitandosi a dedurre la possibile configurazione di una causa risarcitoria più che restitutoria in senso stretto;
e) d'altro canto, lo stesso ricorrente rileva che siffatta deduzione derivava anche dalla motivazione della sentenza di primo grado, con ciò riconoscendo implicitamente che trattavasi non di nuova domanda, ma di merita argomentazione difensiva;
f) non assume rilievo, allora, neppure l'enunciazione contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo (peraltro, non firmato dal LA), non potendosi considerare come dichiarazione sfavorevole alla parte, anche per l'assorbente considerazione che, ai fini della configurabilità di una confessione giudiziale spontanea a mente dell'art. 229 c.p.c., atti processuali sono soltanto quelli compiuti nel processo nel contraddittorio delle parti e che devono comunque essere sottoscritti dalla parte medesima (Cass. 2465/94 e 12830/92);
g) sulla base dell'esatta affermazione che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, ha come effetto l'estrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il soggetto a favore del quale è stata fatta e dispensato dall'onere di provare il rapporto sottostante, restando a carico del promittente l'onere di dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto e/o della causa, la Corte di merito ha osservato che la cambiale era stata rilasciata dal AL per restituire la somma ricevuta (e girata al DI), ma che ciò non era sufficiente a collocare il pagamento nell'ambito della ripetizione di indebito oggettivo;
h) in altri termini, la Corte palermitana ha inteso dire che v'era la prova che la somma doveva essere restituita, ma mancava quella - gravante sul AL - dell'indebito oggettivo, ossia della giuridica inesistenza di "causa debendi", atteso che non si poteva escludere un'autonoma assunzione di responsabilità da parte dello stesso AL, in relazione al danno emergente della truffa che, anche per il suo tramite (ma inconsapevole, si da essere assolto in sede penale), era stata commessa dal DI ai danni del LA e degli altri;
i) non essendo configurabile, in base alla mera indicazione che il AL si era obbligato a restituire la somma, unà rinuncia del LA a far valere l'effetto di astrazione processuale, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che, in difetto della prova di una specifica causale della cambiale, doveva escludersi anche la prova dell'inesistenza di una qualsiasi "causa debendi", onde l'opposizione a decreto ingiuntivo risultava priva di fondamento;
l) contrariamente all'assunto del AL, a tale conclusione il giudice di merito è pervenuto tenendo ben presenti le circostanze di fatto e, principalmente, quella che lo stesso AL era stato mero intermediario del DI e proprio da ciò ha tratto il corretto convincimento che l'obbligazione conclusiva potesse avere anche una funzione risarcitoria, ma senza affermare che così era effettivamente avvenuto;
m) nella sentenza impugnata, quindi, non è ravvisabile alcuna violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale (peraltro, genericamente prospettata), ne' una carenza motivazione con riferimento alle risultanze processuali.
Il quarto motivo prospetta una censura circa le spese processuali: il ricorrente rileva, al riguardo, che sussistevano tutte le ragioni per disporne la compensazione, anche parziale.
La censura è inammissibile, essendo noto che, in tema di spese processuali, il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensarle, in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi, salvo che le ragioni addotte a fondamento della decisione risultino illogiche o contraddittorie (da ultimo, Cassa. 9271/2000 e 8889/2000).
In conclusione, il ricorso principale va complessivamente rigettato. Resta, logicamente, assorbito il ricorso incidentale, proposto dal LA in via subordinata e condizionata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001